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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46528/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, ricorre per la cassazione della sentenza del 29 settembre 2022 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 novembre 2021 in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 6 ottobre 2021.

Il ricorrente denuncia, con un unico motivo, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica motivazione sul punto resa sia dal Tribunale sia dalla Corte territoriale (pp. 1-2), essendosi evidenziato che l'imputato avesse appena terminato di espiare una pena detentiva, avendo commesso il reato dopo un breve lasso temporale.

Tale ricaduta - si è detto (p. 2) - costituisce elemento ostativo alla formulazione di una prognosi favorevole ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza della Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 22/09/2003, Dell'Anna ed altro, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", Sez. 4, n. 9120 del 4/08/1998, Urrata ed altri, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n.26908 del 16/06/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: sia il decidente di primo grado che i Giudici della Corte territoriale hanno evidenziato che dalla personalità dell'imputato e dalla sua pervicacia criminale - attestata dal fatto di aver commesso un reato poco dopo l'espiazione di altra pena detentiva - non possono trarsi elementi favorevoli al riconoscimento delle generiche.

Tali determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio appaiono insindacabili in cassazione in quanto sorrette da motivazione sufficiente, congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero, somma che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, ricorre per la cassazione della sentenza del 29 settembre 2022 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 novembre 2021 in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 6 ottobre 2021. Il ricorrente denuncia, con un unico motivo, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica motivazione sul punto resa sia dal Tribunale sia dalla Corte territoriale (pp. 1-2), essendosi evidenziato che l'imputato avesse appena terminato di espiare una pena detentiva, avendo commesso il reato dopo un breve lasso temporale. Tale ricaduta - si è detto (p. 2) - costituisce elemento ostativo alla formulazione di una prognosi favorevole ai fini della concessione delle attenuanti generiche. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza della Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 22/09/2003, Dell'Anna ed altro, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", Sez. 4, n. 9120 del 4/08/1998, Urrata ed altri, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n.26908 del 16/06/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: sia il decidente di primo grado che i Giudici della Corte territoriale hanno evidenziato che dalla personalità dell'imputato e dalla sua pervicacia criminale - attestata dal fatto di aver commesso un reato poco dopo l'espiazione di altra pena detentiva - non possono trarsi elementi favorevoli al riconoscimento delle generiche. Tali determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio appaiono insindacabili in cassazione in quanto sorrette da motivazione sufficiente, congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero, somma che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1
Sentenza Cassazione n. 46528/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris