CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 16929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali è stato dedotto il viziodella motivazione in ogni sua forma e la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevoledubbio, in punto di accertamento della responsabilità con particolare riferimento all’elementosoggettivo del reato ascritto, risultano privi di concreta specificità, oltre che meramentereiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Cortedi appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativaricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice delmerito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione dispecifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 5,n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O.,Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n.20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv.278745-01);che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata delle testimonianze edella documentazione acquisita la presenza di espliciti riscontri al narrato (si vedano pagg. 5e seg. dove sono state valorizzate le testimonianze delle due lavoratrici Greco e Frattini,nonché il ruolo svolto dal ricorrente quale consulente del lavoro, in diretta relazione, per illegame coniugale tra gli stessi ricorrente, con la lavoratrice apparentemente dipendente delJin Binbin);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti,a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzionigeneriche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]