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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 30777/2026

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ordinanza del 17/01/2026 del GIUD.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di riqualificare il ricorsoquale reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., come avanzato dal difensore;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 17/01/2026, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di ReggioEmilia ha rigettato il reclamo generico proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro ildiniego della Direzione dell’Istituto penitenziario di Parma all’acquisto del libro“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, non riscontrandosi un pregiudizio all’eserciziodei diritti del detenuto e rilevandosi nel provvedimento dell’autorità penitenziariacongrua motivazione in ordine al rischio che il detenuto potesse coltivare icontatti con l’organizzazione avvalendosi di riferimenti a simboli e a testi sacricome aveva fatto in passato.2.

Avverso la predetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoreclamo al Tribunale di sorveglianza di Bologna che lo ha riqualificato comericorso per cassazione.Contestava che dalla sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] fosse mai emerso chenella condotta associativa egli si avvalesse di testi sacri e lamentava che lanegazione all’acquisto del libro religioso, oltre che genericamente motivata, fosselesiva dei principi di cui all’art. 27 Cost.3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di riqualificare ilricorso quale reclamo ex art. 35-bis ord. pen., come avanzato dal difensore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’atto di impugnazione va correttamente qualificato come reclamo.2.

Con l’originaria istanza al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza il detenuto avevaimpugnato il diniego opposto dalla Direzione degli istituti penitenziari di Parmaalla sua richiesta di acquistare il libro “La medaglia di [OSCURATO:PERSONA]”.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza lo aveva qualificato come reclamo generico aisensi dell’art. 35 Ord. pen. in quanto non sarebbe stato riscontrabile unpregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto.Orbene, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla correttaqualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente,se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di dirittosoggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condottatenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, ilreclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord.pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema ditutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto nonimpugnabile. (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 – 01)Tuttavia, a fronte della richiesta di acquisto di libri e riviste, così come ditesti a contenuto religioso, con la doglianza riguardo al diniego oppostodall’Amministrazione penitenziaria il detenuto prospetta la violazione – da partedella stessa Amministrazione – di un diritto soggettivo, riconosciuto dall’art. 15 l.n. 354/75, e tutelato dall’art. 27 Cost., circa la finalità rieducativa della pena;sicché nel reclamo proposto avanti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza andavanoriconosciute le caratteristiche di cui all’art. 35-bis l. n. 354/75 e non quelle direclamo generico.Ne consegue che correttamente il difensore aveva impugnato ilprovvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza dinanzi al Tribunale di sorveglianzadi Bologna, autorità che, disponendo la sua trasmissione in Corte di cassazionesenza pronunciarsi su di esso, ha avallato l’erronea qualificazione giuridicacontenuta nel provvedimento del primo giudice, nonostante che ad essoTribunale si richiedesse la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale soffertodal detenuto in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo diuna sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espressoriconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un dirittointangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905).Andavano, in sostanza, ravvisati, nella specie, i requisiti di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., poiché la doglianza non era volta alla solatutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, equindi il reclamo al Tribunale andava correttamente riconosciuto come mezzo diimpugnazione della decisione del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen.3.

Il ricorso va, quindi, qualificato come reclamo e, come tale, va restituito alTribunale di sorveglianza di Bologna, affinché valuti la fondatezza del prospettatopregiudizio ad un diritto soggettivo e la legittimità del provvedimento limitativodell’amministrazione penitenziario.

P.Q.MQualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunaledi sorveglianza di Bologna.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza del 17/01/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di riqualificare il ricorsoquale reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., come avanzato dal difensore;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 17/01/2026, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di ReggioEmilia ha rigettato il reclamo generico proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro ildiniego della Direzione dell’Istituto penitenziario di Parma all’acquisto del libro“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, non riscontrandosi un pregiudizio all’eserciziodei diritti del detenuto e rilevandosi nel provvedimento dell’autorità penitenziariacongrua motivazione in ordine al rischio che il detenuto potesse coltivare icontatti con l’organizzazione avvalendosi di riferimenti a simboli e a testi sacricome aveva fatto in passato.2. Avverso la predetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoreclamo al Tribunale di sorveglianza di Bologna che lo ha riqualificato comericorso per cassazione.Contestava che dalla sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] fosse mai emerso chenella condotta associativa egli si avvalesse di testi sacri e lamentava che lanegazione all’acquisto del libro religioso, oltre che genericamente motivata, fosselesiva dei principi di cui all’art. 27 Cost.3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di riqualificare ilricorso quale reclamo ex art. 35-bis ord. pen., come avanzato dal difensore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’atto di impugnazione va correttamente qualificato come reclamo.2. Con l’originaria istanza al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza il detenuto avevaimpugnato il diniego opposto dalla Direzione degli istituti penitenziari di Parmaalla sua richiesta di acquistare il libro “La medaglia di [OSCURATO:PERSONA]”.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza lo aveva qualificato come reclamo generico aisensi dell’art. 35 Ord. pen. in quanto non sarebbe stato riscontrabile unpregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto.Orbene, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla correttaqualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente,se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di dirittosoggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condottatenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, ilreclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord.pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema ditutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto nonimpugnabile. (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 – 01)Tuttavia, a fronte della richiesta di acquisto di libri e riviste, così come ditesti a contenuto religioso, con la doglianza riguardo al diniego oppostodall’Amministrazione penitenziaria il detenuto prospetta la violazione – da partedella stessa Amministrazione – di un diritto soggettivo, riconosciuto dall’art. 15 l.n. 354/75, e tutelato dall’art. 27 Cost., circa la finalità rieducativa della pena;sicché nel reclamo proposto avanti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza andavanoriconosciute le caratteristiche di cui all’art. 35-bis l. n. 354/75 e non quelle direclamo generico.Ne consegue che correttamente il difensore aveva impugnato ilprovvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza dinanzi al Tribunale di sorveglianzadi Bologna, autorità che, disponendo la sua trasmissione in Corte di cassazionesenza pronunciarsi su di esso, ha avallato l’erronea qualificazione giuridicacontenuta nel provvedimento del primo giudice, nonostante che ad essoTribunale si richiedesse la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale soffertodal detenuto in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo diuna sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espressoriconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un dirittointangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905).Andavano, in sostanza, ravvisati, nella specie, i requisiti di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., poiché la doglianza non era volta alla solatutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, equindi il reclamo al Tribunale andava correttamente riconosciuto come mezzo diimpugnazione della decisione del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen.3. Il ricorso va, quindi, qualificato come reclamo e, come tale, va restituito alTribunale di sorveglianza di Bologna, affinché valuti la fondatezza del prospettatopregiudizio ad un diritto soggettivo e la legittimità del provvedimento limitativodell’amministrazione penitenziario. P.Q.MQualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunaledi sorveglianza di Bologna.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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