CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 30790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.Letta la memoria difensiva con cui si insiste nella richiesta di accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. È proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale ilTribunale del riesame, decidendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., haconfermato l’ordinanza applicativa della misura dell’obbligo di dimora nel comune diresidenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravemente indagati per ildelitto di tentato furto aggravato contestato al capo a), procedibile a querela diparte.2. Le indagate, tramite il comune difensore di fiducia, deducono due motivi diseguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge, lamentando che ilTribunale non abbia valutato, ai fini della decisione e della prognosi relativaall'applicazione dell'art. 162-ter cod. pen., il vaglia inviato per conto di entrambe lericorrenti.Con riguardo all'emissione del vaglia a titolo risarcitorio, il Tribunale delriesame si limita ad affermare che il titolo «non consente di apprezzare se le stesse(e se entrambe) si siano attivate, ponendo in essere, fornendone la relativaprovvista, la condotta riparatoria». Il giudice omette tuttavia di considerare chenella ricevuta di emissione del vaglia ordinario del 3 marzo 2026, alla voce«comunicazione del mittente», è riportata la seguente dicitura: «OFF. [OSCURATO:PERSONA].1208 E SS. CC. P.PEN.1172.26 [OSCURATO:PERSONA]+1».Da ciò risulterebbe chiaramente che l'iniziativa risarcitoria era riferita adentrambe le ricorrenti.2.2. Con il secondo motivo deducono l'erronea applicazione della legge penalenella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilitàprevista dall'art. 162-ter cod. pen. in ragione dei precedenti penali risultanti acarico delle indagate.La difesa evidenzia che, secondo un consolidato orientamentogiurisprudenziale, non sussiste alcun limite numerico espresso all'applicazione dellapredetta causa estintiva del reato, la quale, avendo natura strettamente soggettiva,resta ancorata al singolo fatto di reato.In particolare, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha affermato che lacausa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter cod. pen., per il soggetto cheabbia integralmente riparato il danno cagionato dal reato ed eliminato, ovepossibile, le conseguenze dannose o pericolose della condotta, ha natura soggettiva(Sez. 2, n. 20210 del 12 maggio 2023).L'estinzione del reato per condotte riparatorie, conseguentemente, non èsoggetta ad alcun limite numerico espresso di applicazione, essendo piuttostosubordinata alla spontaneità e alla congruità delle riparazioni effettuate. Non sitratterebbe, pertanto, di un beneficio automatico o seriale, bensì di una causa dinon punibilità fondata su un comportamento attivo dell'agente, come nel caso inesame, e non subordinabile all'assenza di precedenti penali per il medesimo reato(così testualmente il ricorso).3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati.2. Il primo motivo non è fondato.Pur a voler ritenere che il giudice della cautela e, per esso, anche il Tribunaledel riesame possano tenere conto dell’eventuale condotta riparatoria intervenutagià nella fase delle indagini preliminari, non soltanto ai fini della verifica dellasussistenza delle esigenze cautelari, ma anche per escludere, in forza del dispostodi cui all’art. 273, comma 2, cod. proc. pen., l’applicazione della misura cautelare,anticipando così a tale fase la valutazione prevista dall’art. 162-ter cod. pen.,valutazione che, peraltro, presuppone ordinariamente un’interlocuzione con le partie con la persona offesa, nel caso di specie difettano gli elementi minimi necessariaffinché possa ritenersi configurabile la causa di estinzione del reato per condottariparatoria.In linea generale, la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 162-tercod. pen. per chi abbia integralmente riparato il danno cagionato dal reato oeliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose della condotta hanatura soggettiva e produce pertanto effetto, ai sensi dell’art. 182 cod. pen.,esclusivamente nei confronti del soggetto cui la condotta riparatoria è riferibile,senza estendersi ai concorrenti nel reato (Sez. 2, n. 20210 del 31/03/2023, Rv.284712).Parimenti, questa Corte ha affermato che la causa di estinzione del reato percondotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. può operare anche quando ildanno sia stato integralmente risarcito da un soggetto diverso dall’imputato, comenel caso deciso da Sez. 4, n. 10107 del 12/11/2019, dep. 16/03/2020, Rv. 278607,nel quale il pagamento era stato effettuato dalla compagnia assicuratrice, purchéciò sia avvenuto su iniziativa o comunque per effetto dell’attivazione dell’imputato.Qualora la verifica della ricorrenza della causa estintiva intervenga nella fasecautelare, non mutano tuttavia i parametri valutativi che presiedono all’operativitàdella fattispecie di cui all’art. 162-ter cod. pen., i quali devono necessariamenteessere i medesimi elaborati dalla giurisprudenza con riguardo alla sua applicazionenel giudizio di merito.La valutazione demandata al giudice dall’art. 273, comma 2, cod. proc. pen.,ove riferita alla prospettiva applicativa dell’art. 162-ter cod. pen., non implica,infatti, l’accertamento definitivo della causa estintiva del reato, riservato alla sedepropria, ma richiede pur sempre la formulazione di una prognosi fondata suelementi concreti e oggettivamente verificabili circa la sua futura ricorrenza.Ne consegue che il giudice cautelare, pur operando sulla base di unadelibazione necessariamente incidentale e sommaria, deve disporre di dati idonei arendere quanto meno probabile che la condotta riparatoria sia imputabileall’indagato e sia espressione della sua effettiva volontà risarcitoria.Nel caso in esame, tuttavia, non è neppure possibile ricondurre con sufficientegrado di probabilità l’offerta risarcitoria allegata dalla difesa alle odierne imputate.Risulta, infatti, unicamente che il difensore abbia provveduto all’invio di unvaglia dell’importo di euro 300, a fronte di merce sottratta per un valore di euro278, senza che emerga in modo espresso che tale iniziativa sia stata compiuta perconto di entrambe le imputate. Sul punto il provvedimento impugnato evidenzia chedalla documentazione allegata ai motivi di riesame risulta come, in data 27 febbraio2026, il difensore delle indagate abbia trasmesso una p.e.c. alla società titolare delpunto vendita offrendo il pagamento della somma di euro 300 a titolo risarcitorio erichiedendo le coordinate bancarie per l’effettuazione del bonifico; a talecomunicazione la persona offesa non dava riscontro e, pertanto, il 3 marzo 2026 ilmedesimo difensore provvedeva a trasmettere alla società un vaglia postale di pariimporto, successivamente pervenuto a destinazione.Tali circostanze non risultano smentite dal ricorso, che si limita a sostenere lariferibilità dell’offerta ad entrambe le imputate sulla base della dicitura riportatanella ricevuta di emissione del vaglia, indicata come comunicazione del mittente,recante la seguente annotazione: «OFF. [OSCURATO:PERSONA]. 1208 E SS. COD. CIV. P. PEN.1172.26 [OSCURATO:PERSONA]+1».Nondimeno, il mero richiamo al procedimento penale cui partecipanoentrambe le indagate non può ritenersi sufficiente a dimostrare l’effettivariconducibilità dell’iniziativa risarcitoria alla volontà di ciascuna di esse, richiestaquale presupposto minimo per formulare una prognosi favorevole in ordine allafutura declaratoria di estinzione del reato.Deve pertanto concludersi che, sebbene la previsione di cui all’art. 273,comma 2, cod. proc. pen. possa in linea di principio riguardare anche la fattispecieestintiva disciplinata dall’art. 162-ter cod. pen., la relativa prognosi, al pari di ognialtra ipotesi riconducibile alla medesima disposizione, deve necessariamentefondarsi su elementi concreti e specifici, idonei a rendere quantomeno probabile laricorrenza della causa estintiva.Elementi che, per le ragioni esposte, non possono ritenersi emersi nel caso dispecie.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.La censura muove infatti da un presupposto non corrispondente al contenutodel provvedimento impugnato.Il Tribunale non ha affatto escluso l'operatività della causa estintiva di cuiall'art. 162-ter cod. pen. in ragione dei precedenti penali gravanti sulle indagate. Alcontrario, una volta esclusa la rilevanza del vaglia prodotto dalla difesa ai fini dellaconfigurabilità della condotta riparatoria, ha proceduto all'autonoma valutazionedella gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, valorizzando, in tale diversoambito, i precedenti penali risultanti a carico di entrambe le imputate.Si tratta, pertanto, di una considerazione sviluppata non già nell'ambito delgiudizio concernente la possibile operatività dell'art. 162-ter cod. pen., bensì inquello, distinto, relativo alla permanenza dei presupposti della misura cautelare.Ne consegue che le argomentazioni svolte in ricorso circa la natura soggettivadella causa di estinzione del reato, la sua non subordinazione all'assenza diprecedenti penali e la possibilità di una sua reiterata applicazione risultano prive diconferenza rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.Non avendo il Tribunale affermato il principio contestato dalla difesa, la censura nonsi confronta con l'effettivo contenuto della motivazione e si appalesa, pertanto,manifestamente infondata.4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRenata [OSCURATO:PERSONA]