CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16033/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 22107/2025Numero sezionale 4185/2026Numero di raccolta generale 16033/2026Data pubblicazione 25/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiAngelina-[OSCURATO:PERSONA] errore mate-rialeTania [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiacomo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRaffaella [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]14.5.2026Cron. R.G.N.22107/2025Luigi D’[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 22107/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della ANTARESS.r.l.s., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE- intimata -per la correzione di errore materiale del decreto della Corte Supremadi Cassazione n. 11207/2024, pubblicato il 26 aprile 2024.Numero registro generale 22107/2025Numero sezionale 4185/2026Numero di raccolta generale 16033/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. Con decreto n. 11207/2024 questa Corte ha dichiarato estinto, aisensi del combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 2, e 391,comma 2, c.p.c., il giudizio – contraddistinto con il numero di ruolo9943/2021 – diretto alla cassazione della sentenza della Commissionetributaria regionale della Campania n. 4271/2020, depositata il 25settembre 2020, non avendo la parte ricorrente chiesto la decisione delricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta didefinizione accelerata formulata ai sensi del citato art. 380-bis;2. In data 29 ottobre 2025 la parte ricorrente ha depositato un ricorsocon cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’erroremateriale, consistente nell’erronea indicazione, nell’epigrafe delprovvedimento che si chiede di correggere, del nome della parteprivata, che non è [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ma [OSCURATO:PERSONA] nellaqualità di ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. La controparte non hasvolto difese.Considerato che:1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’omessa,incompleta o inesatta indicazione, in sentenza, del nominativo o deidati identificativi di una delle parti in causa costituisce mero errore,emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errorimateriali, solo qualora dalla stessa sentenza e dagli atti siaindividuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamenteindicata (cfr. Cass. n. 4796/2006; Cass. n. 5850/2002; Cass. n.16438/2003);2. Nella specie viene in effetti in rilievo un errore materiale consistentenell’inesatta indicazione, per una mera svista, del nome della partericorrente, che, come si evince da tutti gli atti difensivi della stessa, sianella fase di merito che in quella di legittimità, non è, come indicatoNumero registro generale 22107/2025Numero sezionale 4185/2026Numero di raccolta generale 16033/2026Data pubblicazione 25/05/2026nel decreto di estinzione, [OSCURATO:PERSONA], bensì la società AntaresS.r.l.s., società estinta il 16 dicembre 2017 ma che, in forza dellafinzione legale di mantenimento in vita della società di cui al quartocomma dell’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014, si è vista notificare il 17dicembre 2018, nella persona dell’ex liquidatore [OSCURATO:PERSONA],l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate, e ha poi introdotto,nella persona del medesimo ex liquidatore, il relativo giudizio diopposizione, conclusosi, in sede di legittimità, con il provvedimento diestinzione di cui è chiesta la correzione;3. Dev’essere allora adottato il provvedimento emendativo richiesto, aisensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., ben potendo la parte interessatasia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391-bis, comma 1,c.p.c.); P.Q.MLa Corte:dispone che il sopra citato decreto sia corretto nel senso che là dove,nell’epigrafe, si legge “[OSCURATO:PERSONA]”, leggasi invece “SANTOLIRAFFAELE nella qualità di ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA].”;manda alla cancelleria per la prescritta annotazione relativa alprovvedimento.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]