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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22703/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di truffa e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S. rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura il trattamento sanzionatorio con riguardo al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena è manifestamente infondato; infatti, la Corte territoriale ha reso un'esaustiva motivazione (pagg. 3-5) in ordine alla conferma della recidiva qualificata, al diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta subvalenza della circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla congruità della pena determinata dal primo giudice, disattendendo le istanze di mitigazione sanzionatoria con argomenti logicamente coerenti ed espressivi di un ponderato apprezzamento dei parametri ex art. 133 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende,non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di truffa e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S. rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura il trattamento sanzionatorio con riguardo al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena è manifestamente infondato; infatti, la Corte territoriale ha reso un'esaustiva motivazione (pagg. 3-5) in ordine alla conferma della recidiva qualificata, al diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta subvalenza della circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla congruità della pena determinata dal primo giudice, disattendendo le istanze di mitigazione sanzionatoria con argomenti logicamente coerenti ed espressivi di un ponderato apprezzamento dei parametri ex art. 133 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende,non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 22703/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris