CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 03293/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16529/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa d al l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (TISG) , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO GENOVA n. 886/2025 depositata il 14/07/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la memoria della Sostituta P.G., [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento parziale del primo e del secondo motivo diricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva dal Tribunale di Genova un de- creto ingiuntivo contro [OSCURATO:PERSONA] (NCA) s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (TISG), per il pagamento di € 127.29 0 ,00 . Deduceva cheil credito derivava da cinque fatture (nn. 211 e 221/2018; 31, 48 e 55/2019) relative a corrispettivi di lavorazioni di impianti tubieri svolte da Navaltubi nella costruzione navale n. 577; il rapporto contrattuale trovava fondamento nel contrattodel 9 marzo2018 stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avente a oggetto lavorazionispecializzate per l’ultimazione di impianti tubieri già commissionati dalla NCA a un’altra appaltatrice ; s uccessiva- mente venivanoemessi gli ordini di lavoro (OLAV), recanti una clau- sola compromissoria (clausola n. 9). La committente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Genova, eccependo l’incompetenza del giudice ordinarioin forza di tale clausola arbitrale e svolgendo ulteriori de- duzioni (parcellizzazione del credito, inesigibilità, inadempimenti e controcrediti). Navaltubi resisteva,sostenendo che due delle cinque fatture (nn. 31 e 55/2019, pari a circa metà del credito) si riferivano a prestazioni non disciplinate dagli OLAV ma dal contratto del 9 marzo 2018, privo di clausola compromissoria , e che la competenza dell’autorità giudiziaria doveva estendersi all’intera domanda per ra- gioni di connessione. Il Tribunale di Genova rigettava l’opposizione, ritene ndo invalida la clausola compromissoria per difetto di specifica approvazione e di effettiva trattativa, con confermadel decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Genova ha acco lto l’appello , dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo e l’incompetenza dell’autorità giudizia- ria ordinaria in favore dell’arbitrato previsto dagli OLAV, qualificati come veri e propri contratti negoziati e sottoscritti da entrambe le parti. 2.La fornitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha proposto ricorso in cas- sazione «ex artt. 42 ss. c.p.c. e 360 ss. c.p.c.» con tre motivi. La committenteThe [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resist ito con atto denominato controricorso, chiedendo in via preliminare la dichiara- zione di interruzione del giudizio, in quanto la società ricorrente è stata sottoposta a liquidazione giudiziale. In prossimità dell’adunanza camerale il Pubblico Ministero ha de- positato memoria con le sue conclusionie ha depositato memoria la resistente. All’esito della camera di consiglio del 4-2-2026 la Corte ha riser- vato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, è da osservare che l’intervenuta sottoposi- zionedella ricorrente a procedura concorsuale non determina l'inter- ruzione del processo, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio (Cass. n. 30785/2023). E’ da osservare altresìche siamo dinanzi a un ammissibile regola- mento di competenza, potendosi desumere in via interpretativa il carattere rituale dell’arbitrato, ponendosi perciò questione di com- petenza (Cass. S.U n. 23418/2020) ed essendo impugnabile con re- golamento di competenza anche la sentenza di secondo grado che abbia riformato per incompetenza quella di primo grado (Cass. n. 5516/2020, per tutte). 2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6,807, 808, 819 ter, 112, 115, 116, 132 c.p.c. e 1341 c.c., la- mentando che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto tutte le fatture soggette agli OLAV contenenti la clausola compromis- soria, benché due di esse derivassero dal contratto del 9 marzo 2018, privo di clausola compromissoria, con conseguente compe- tenza del giudice ordinario sull’intero rapporto. 2.1.Il motivo non può essere accolto. Si osserva, nei termini imposti dalla cognizione in sede di regola- mento di competenza, che la Corte d’appello ha accertato in fatto che tutti i rapporti di fornitura tra le parti erano regolati dai contratti OLAV, sottoscritti da entrambe le parti econtenenti la clausola com- promissoria n. 9. Tale accertamento, fondato sulla valutazione delle risultanze documentali, non è censurato in modo pertinente della ri- corrente che,sotto la veste della violazione di norme di diritto, tende soltanto a ottenere una ricostruzione in fatto svincolata dalle risul- tanze documentali medesime. Infatti, l a pretesa della ricorrente di escludere dalla regolamentazione contrattuale che le parti si sono date le fatture n. 31 e n. 55 del 2019 si fonda, in sostanza, esclusi- vamentesul dato formale che tali fatture non facciano riferimento ai relativi OLAV; tale prospettazione, oltre a essere sconfessata dal contenuto della fattura n. 31, che rinvia all’OLAV,non trova riscon- tro. Ciò in quanto, secondo le risultanze documentali, erano gli OLAV i contratti con i quali le parti concordavano le specifiche lavorazioni, per il pagamento delle quali venivano emesse tutte lesingole fatture; infatti,il contratto 8/9-3-2018 conteneva soltanto la disciplina gene- rale del rapporto, con riguardo aicorrispettivi orari e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni che, perciò, richiedevano successive specifiche pattuizioni. 3. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 1326, 1341, 1342, 1362, 2697, 2727, 2729 c.c., 115, 116, 132, 807, 808, 819 ter c.p.c., con la seguente argomentazione. Gli OLAV hanno a og- getto lavori già eseguiti (OLAV 1034/2018 del 05.12.2018: lavori 01- 30.11.2018; OLAV 0041/2019 del 11.01.2019: lavori 01- 31.12.2018), come provato dalle fatture emesse prima della data degli OLAV. Costituiscono quindi riconoscimenti finali di avanzamenti mensili del contratto del 9 marzo 2018, non ordini preventivi. Gli OLAV sono moduli prestampati identici su carta intestata NCA, con condizioni contrattuali usate indistintamente per forniture e servizi anche in presenza di contratti preesistenti. Integrano quindi contratti per adesione ex art. 1342 c.c. La dicitura prestampata «si approvano espressamente ex artt. 1341-1342 c.c. seguenti clausole come trat- tate individualmente»è anch'essa vessatoria, stampata in caratteri piccoli senza separazione dal testo.Non vi è stata trattativa specifica sulla clausola compromissoria. I richiami a e-mailnegli OLAV riguar- dano la parte compilabile (descrizione forniture), non le condizioni prestampate, e comunque le e-mail hanno date successive all'ese- cuzione e fatturazione; quindi,riguardano invii di fatture , non trat- tative preventive. Le cancellature manuali negli OLAV riguardano clausole garanzia merci, non la clausola compromissoria. Dedurre da presunte trattative economiche l'esistenza di trattative sulla clausola compromissoria configura praesumptio de praesumptovietata. Inol- tre, un documento prodottoprova il rifiuto di Navaltubi: NCA chiese di riportare negli OLAV «per presa visione e accettazione di tutte le Vs. condizioni contrattuali»e di sottoscrivere . Navaltubi restituì gli OLAV firmati, senza ins erire tale dicitura. L’a ccettazione di NCA dell'esecuzione nonostante il rifiuto equivale ad accettazione della modifica contrattuale,con inapplicabilità delle clausole vessatorie ex artt. 1326, 1341, 1342, 1362 c.c.Le fatture Navaltubi recano la clau- sola «per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Genova», con firme di accettazione NCA nel corpo e vicino alla condizione. Il che esclude il rifiuto della clausola compromissoria da parte di Na- valtubi e l’accettazione del rifiuto da parte di NCA. 3.1.Il secondo motivo è infondato. L'art. 1341 c.c. subordina l'obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie alla sussistenza di un duplice presupposto: (a) la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale da parte di uno dei contraenti; (b) la destinazione dello schema negoziale a regolare una serie indefinita di rapporti. I due presupposti sono distinti. La mera predisposizione unilate- rale del contenuto contrattuale è di per sé insufficiente a giustificare l'applicazione della tutela apprestata dagli artt. 1341 e 1342 c.c., occorrendo che tale regolamento risulti predisposto per essere adot- tato per una serie indefinita di rapporti. In tema di condizioni di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 co. 2 c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possache accettarlo o rifiu- tarlo nella sua interezza, ma è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni contrattuali siano state fissate per servire a una serie indefinita di rapporti; ciò, sia dal punto di vista sostan- ziale, perché le clauso la sono confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferen- ziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quantole clausole sono predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie (Cass. n.7605/2015, Cass. n. 17073/2013, per tutte). Il principio è stato precisato con riferimento alla fattispecie, assi- milabile a quella in esame, del committente che predisponga un re- golamento contrattuale con clausole di identico contenuto per la sti- pulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti alla realizzazione di un'opera. In tale ipotesi, la Suprema Corte ha affermato che la stessa finalizzazione dei contratti alla rea- lizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in pre- senza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la di- sciplina di una serie indefinita di rapporti(Cass. n. 26333/2011). Nel caso di specie,emerge dagli atti che i contratti concernevano la realizzazione di un'opera specifica(il natante n. 577). La finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera speci- fica esclude che i moduli OLAV possano qualificarsi come condizioni generali di contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c. La committente non ha predisposto tali schemi per regolare in modo uniforme una serie indefinita di rapporti contrattuali con una pluralità indifferenziata di fornitori, bensì per disciplinare i rapporti con i fornitori specifica- mente individuati in funzione della realizzazione della costruzione navale n. 577. In tale contesto, la circostanza che la committente abbia utilizzato moduli standardizzati per formalizzare i rapporti con i diversi fornitori non vale a integrare il presupposto della «serie indefinita di rapporti» richiesto dall'art. 1341 c.c. La standardizzazione formale dello schema contrattuale non equivale alla predisposizione per una serie indefinita di rapporti, quando appunto i contratti siano funzional- mente collegati alla realizzazione di uno specifico affare e le contro- parti siano individuate in ragione delle specifiche competenze richie- ste per l'esecuzione di tale affare. Esclusa la riconducibilità dei contratti in esame alla fattispecie delle condizioni generali di contratto, resta assorbita ogni questione relativa alle trattative individuali, nonché alla specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. Per quanto attiene a gli altri profili secondari fatti valere nel se- condo motivo, essi sono frutto del tentativo della parte di sovrap- porre la propria ricostruzionedei fatti a quella eseguit a dal la Corte Territoriale, ma si tratta di tentativo che non trova riscontro nelle risultanze di causa, come già esposto. La sentenza impugnata è pertanto corretta nella conclusione circa la validità della clausola compromissoria contenuta nei contratti OLAV, pur se la motivazione adottata dalla Corte territoriale debba essere corretta e integratain punto di diritto nei termini sopra espo- sti. La Corte di appello ha infatti valorizzato prevalentemente l'esi- stenza di trattative tra le parti, mentre l’applicazione della disciplina ex artt. 1341 e 1342 c.c.è esclusa poiché non si tratta di una serie indefinita di rapporti. Infatti, i contratti sono diretti a realizzare un'o- pera specifica. 4. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 819-ter, 346, 342, 132 e 112 c.p.c. con la seguente argomenta- zione. L’eccezione di incompetenza per clausola compromissoria non era stata specificamente riproposta dalla committente nell’atto d’ap- pello. La Corte ha dichiarato la competenza arbitrale d’ufficio, nono- stante la decadenza della parte appellante dal potere di riproposi- zione ex artt. 342 e 346 c.p.c. e la mancanza di espressa domanda di declaratoria di incompetenza. Infatti, l’art. 819-ter c.p.c . non le- gittima una declaratoria officiosa sganciata dalle preclusioni di cui agli artt. 342 e 346 c.p.c. Inoltre, la Corte ha omesso ogni esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. 4.1.Il motivo è infondato. Già le Sezioni Unite n. 27199 del 2017 hanno chiarito che l’art.342 c.p.c. non esige formule sacramentali, ma richiede che l’appel- lante contrapponga, in modo intellegibile, argomentazioni idonee a scalfire la ratio decidendi della pronuncia impugnata (nello stesso senso, Cass. Sez. Un. n.36481/2022, per tutte). Nel caso di specie, dall’esame diretto degli atti consentito dalla natura processuale della censura,risulta che la questione della competenza arbitrale costituiva il primo motivo di appello, sufficien- temente specificato, esaminato e accolto dalla Corte territoriale. Non sussiste quindi il vizio di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello. 5. Di conseguenza, poiché risulta che le parti avevano legittima- mente pattuito la clausola arbitraledi cui si discute, La Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza arbitrale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, confermando la competenza arbitrale ; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistentele spese del pre- sente giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compensi oltre a € 200,00per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessor