Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20233/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a avverso la sentenza in data 25.1.2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. per essersi associato con la moglie ed il fratello al fine di commettere una serie indeterminata di reati fiscali svolgendo all'interno del sodalizio compiti di direzione ed organizzazione, nonché di una pluralità di reati fine, commessi in veste di amministratore di fatto, in concorso con rispettivi amministratori di diritto, di ditte individuali consistiti in omesse dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e sul valore aggiunto ex art. 5 d.

Igs. 74/2000, sottrazione o distruzione di scritture contabili ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto legislativo, e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 dello stesso decreto, riducendo tuttavia la pena inflittagli all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Urbino a due anni e sei mesi di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, la quale con riferimento al reato associativo aveva ritenuto il ruolo di compartecipi della moglie e del fratello dell'imputato, quantunque come già riconosciuto dalla sentenza di primo grado, entrambi svolgessero un'attività di mero ausilio o comunque accessoria alla gestione univocamente condotta dal prevenuto.

Sostiene sul punto la difesa che il ruolo di partecipe non possa essere integrato dallo svolgimento di mansioni di natura esclusivamente esecutiva, postulando invece un elevato livello di autonomia in merito all'utilizzo dei fondi presenti sui conti correnti, alla direzione dei flussi di cassa e nel rapporto con i fornitori, in difetto del quale neppure poteva prospettarsi la consapevolezza in capo alla moglie e al fratello di un unitario programma criminoso.

Ciò era del resto confermato dall'informativa della Guardia di Finanza che riconduceva esclusivamente all'imputato la gestione unitaria di tutte le ditte individuali appositamente costituite, senza alcuna collaborazione esterna all'infuori di uno sporadico ausilio prestatogli dai suoi familiari.

Evidenzia in particolare il contrasto tra la sentenza di primo grado che valorizzava la possibilità cii—ac-Geseti dell'imputato di accedere, per mezzo dei suoi familiari, ai conti correnti delle singole imprese per evidenziarne l'effettività del suo potere di gestione ed invece la sentenza impugnata che individua nell'operatività della moglie e del fratello sui rapporti bancari il fondamento della loro partecipazione alla consorteria criminosa.

Censura, inoltre, la mancata evidenziazione del ruolo rivestito dal fratello all'interno dell'associazione, nonché la mancata dimostrazione dell'esistenza di un programma criminoso.

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 416 cod. pen., la mancanza degli elementi costitutivi del delitto associativo, primo fra tutti il numero di almeno tre componenti, non potendo essere ascritto alcun ruolo al riguardo né al fratello né alla moglie essendo entrambi giudicati in un separato procedimento ancora pendente.

Eccepisce inoltre la mancata dimostrazione di un corrispettivo versato a costoro per il contributo prestato, ovvero la partecipazione di entrambi agli utili dell'associazione, così come la mancanza di autonomia gestionale da parte della moglie, non solo non in grado di comprendere bene la lingua italiana, ma comunque avente un ruolo meramente esecutivo delle direttive impartitele dal marito.

Rileva altresì la mancanza di un programma criminoso indeterminato, avendone al contrario entrambe le sentenze di merito evidenziato il carattere temporalmente circoscritto unitamente al numero dei reati fine commessi, così da potersi al più ipotizzare il mero concorso di persone nei singoli reati di cui ai restanti capi di imputazione, tra loro avvinti dal vincolo della continuazione in ragione dell'identità del disegno criminoso.

3. Con successiva memoria trasmessa via Pec in data 29.11.2021, la difesa ha ulteriormente illustrato il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi fondato nei limiti di seguito indicati.

Seppure la posizione del fratello dell'imputato quale partecipe della contestata associazione a delinquere non possa più costituire oggetto di confutazione non risultando che nessuna doglianza al riguardo sia stata mai devoluta dal ricorrente ai giudici del gravame, va in ogni caso rilevato che non emergono dalla sentenza impugnata gli elementi necessari a configurare la sussistenza della consorteria criminosa in relazione alla presenza al suo interno della moglie dell'imputato.

La circostanza che costei fosse delegata ad operare su due dei conti correnti formalmente facenti capo alle ditte appositamente costituite dal marito con la funzione di evadere il fisco e di fatto, dallo stesso amministrate, non può ritenersi sufficiente a dimostrare la consapevolezza da parte di costei del disegno complessivo perseguito dall'imputato, né tanto meno di essere parte di un consesso associativo finalizzato anche attraverso il suo stabile contributo . all'attuazione del programma delinquenziale, costituito dal sistema di turn over aziendale attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA], univocamente riconosciuto come il dominus delle varie ditte che apriva e chiudeva nel giro di qualche mese senza presentare le dichiarazioni relative alle imposte su redditi e sul valore aggiunto, operava come imprenditore nel settore dell'abbigliamento evadendo sistematicamente le imposte.

Ed invero la funzione di delegata ad operare sui due suddetti correnti non esclude affatto che la donna fosse una mere esecutrice delle direttive impartitele dal marito, come sostiene la difesa, né in ogni caso tale condotta, di per sé non esaustiva di un'autonoma attività di gestione della singola azienda, può ritenersi bastevole a dimostrare né un pactum sceleris sul piano materiale, nè l'affectio societatis che deve necessariamente caratterizzare sul piano soggettivo il vincolo di appartenenza ad un'organizzazione criminale, mancando, del resto, ancora più a monte la dimostrazione della consorteria criminosa, in difetto di elementi che consentano di ravvisare, al di là della pianificazione perseguita dall'imputato attraverso la riproduzione del medesimo schema - ovverosia la costituzione di una ditta formalmente intestata a terzi attraverso la quale operare sul mercato e a distanza di qualche mese la sua chiusura — tanto l'esistenza di una struttura, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purchè si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito, quanto di un vincolo associativo essenzialmente stabile fra almeno tre persone legate da un comune fine criminoso con la reciproca disponibilità con gli altri partecipanti nello svolgimento dell'attività programmata.

In definitiva sono proprio tali fattori, ovverosia l'esistenza di una struttura organizzativa, la predisposizione dei mezzi necessari al raggiungimento dello scopo e la consapevolezza dell'illiceità del programma criminoso da parte dei singoli partecipi a costituire, di norma, gli indizi esteriori del vincolo associativo che comunque non risulta integrato, stando a quanto emerge dalla sentenza impugnata, da nessun altro elemento, di natura diversa, volto a configurare la fattispecie delittuosa.

Né la circostanza che si tratti nel caso di specie dei componenti di una stessa famiglia può ritenersi sufficiente alla costituzione del pactum sceleris, essendo necessario un quid pluris rispetto alla vicendevole assistenza che naturalmente connota i rapporti tra i suoi membri, ovverosia uno schema organizzativo di tipo associativo che trascenda la semplice aggregazione familiare.

Come, infatti, già affermato da questa Corte, in tal caso in tanto è configurabile la struttura organizzativa dell'associazione per delinquere in quanto i componenti di una stessa famiglia non si limitano alla commissione di una serie di reati traendo vantaggio dalla preesistente organizzazione domestica, ma realizzano, nell'ambito della preesistente struttura o accanto ad essa, un'altra organizzazione, dotata di distinta e autonoma operatività criminosa (Sez. 2, Sentenza n. 21606 del 18/02/2009 - dep. 25/05/2009, Radulovic, Rv. 244449).

Tale peculiare atteggiarsi del "pactum sceleris" distingue più in generale l'associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato (anche continuato), ad integrare il quale è invece sufficiente l'accordo di due o più persone diretto ad eseguire un determinato reato, ovvero più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l'accordo si dissolve e si esaurisce, facendo così cessare ogni motivo di allarme sociale.

Distinzione questa che non risulta affatto chiarita dalla sentenza impugnata che, in una quanto mai stringata motivazione, si limita ad sottolineare come la donna si recasse da sola in banca senza essere accompagnata dal marito, che svolgesse molteplici operazioni sui conti correnti per i quali era stata munita di delega e che accampasse problematiche di non padronanza della lingua italiana per sfuggire alle domande postele dai funzionari dell'istituto di credito: atteggiamenti questi che, quand'anche rivelino la sua piena destrezza nell'espletamento della delega impartitale ad operare sui conti, non denotano affatto il perseguimento di una strategia autonoma nella gestione dell'impresa intestataria dei medesimi conti correnti, né tantomeno la consapevolezza del più vasto disegno criminoso imbastito dal coniuge, e dunque in ultima analisi del tutto inidonei ad evidenziarne il suo ruolo di partecipe al contestato reato associativo, comunque essenziale alla stessa configurabilità del delitto ex art. 416 cod. pen., che richiede quale elemento costitutivo la presenza di almeno tre persone.

Deve quindi concludersi per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 416 cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame sul punto con eventuale rideterminazione, all'esito, del trattamento sanzionatorio con riferimento alle residue imputazioni.

L'impugnativa circoscritta alla sussistenza del solo reato associativo consente in ogni caso di ritenere fermo, per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, - che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen. -, l'accertamento dei reati così come la relativa affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai residui capi di imputazione, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la rideternninazione della pena per le residue imputazioni alla Corte di Appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a avverso la sentenza in data 25.1.2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. per essersi associato con la moglie ed il fratello al fine di commettere una serie indeterminata di reati fiscali svolgendo all'interno del sodalizio compiti di direzione ed organizzazione, nonché di una pluralità di reati fine, commessi in veste di amministratore di fatto, in concorso con rispettivi amministratori di diritto, di ditte individuali consistiti in omesse dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e sul valore aggiunto ex art. 5 d. Igs. 74/2000, sottrazione o distruzione di scritture contabili ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto legislativo, e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 dello stesso decreto, riducendo tuttavia la pena inflittagli all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Urbino a due anni e sei mesi di reclusione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, la quale con riferimento al reato associativo aveva ritenuto il ruolo di compartecipi della moglie e del fratello dell'imputato, quantunque come già riconosciuto dalla sentenza di primo grado, entrambi svolgessero un'attività di mero ausilio o comunque accessoria alla gestione univocamente condotta dal prevenuto. Sostiene sul punto la difesa che il ruolo di partecipe non possa essere integrato dallo svolgimento di mansioni di natura esclusivamente esecutiva, postulando invece un elevato livello di autonomia in merito all'utilizzo dei fondi presenti sui conti correnti, alla direzione dei flussi di cassa e nel rapporto con i fornitori, in difetto del quale neppure poteva prospettarsi la consapevolezza in capo alla moglie e al fratello di un unitario programma criminoso. Ciò era del resto confermato dall'informativa della Guardia di Finanza che riconduceva esclusivamente all'imputato la gestione unitaria di tutte le ditte individuali appositamente costituite, senza alcuna collaborazione esterna all'infuori di uno sporadico ausilio prestatogli dai suoi familiari. Evidenzia in particolare il contrasto tra la sentenza di primo grado che valorizzava la possibilità cii—ac-Geseti dell'imputato di accedere, per mezzo dei suoi familiari, ai conti correnti delle singole imprese per evidenziarne l'effettività del suo potere di gestione ed invece la sentenza impugnata che individua nell'operatività della moglie e del fratello sui rapporti bancari il fondamento della loro partecipazione alla consorteria criminosa. Censura, inoltre, la mancata evidenziazione del ruolo rivestito dal fratello all'interno dell'associazione, nonché la mancata dimostrazione dell'esistenza di un programma criminoso. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 416 cod. pen., la mancanza degli elementi costitutivi del delitto associativo, primo fra tutti il numero di almeno tre componenti, non potendo essere ascritto alcun ruolo al riguardo né al fratello né alla moglie essendo entrambi giudicati in un separato procedimento ancora pendente. Eccepisce inoltre la mancata dimostrazione di un corrispettivo versato a costoro per il contributo prestato, ovvero la partecipazione di entrambi agli utili dell'associazione, così come la mancanza di autonomia gestionale da parte della moglie, non solo non in grado di comprendere bene la lingua italiana, ma comunque avente un ruolo meramente esecutivo delle direttive impartitele dal marito. Rileva altresì la mancanza di un programma criminoso indeterminato, avendone al contrario entrambe le sentenze di merito evidenziato il carattere temporalmente circoscritto unitamente al numero dei reati fine commessi, così da potersi al più ipotizzare il mero concorso di persone nei singoli reati di cui ai restanti capi di imputazione, tra loro avvinti dal vincolo della continuazione in ragione dell'identità del disegno criminoso. 3. Con successiva memoria trasmessa via Pec in data 29.11.2021, la difesa ha ulteriormente illustrato il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi fondato nei limiti di seguito indicati. Seppure la posizione del fratello dell'imputato quale partecipe della contestata associazione a delinquere non possa più costituire oggetto di confutazione non risultando che nessuna doglianza al riguardo sia stata mai devoluta dal ricorrente ai giudici del gravame, va in ogni caso rilevato che non emergono dalla sentenza impugnata gli elementi necessari a configurare la sussistenza della consorteria criminosa in relazione alla presenza al suo interno della moglie dell'imputato. La circostanza che costei fosse delegata ad operare su due dei conti correnti formalmente facenti capo alle ditte appositamente costituite dal marito con la funzione di evadere il fisco e di fatto, dallo stesso amministrate, non può ritenersi sufficiente a dimostrare la consapevolezza da parte di costei del disegno complessivo perseguito dall'imputato, né tanto meno di essere parte di un consesso associativo finalizzato anche attraverso il suo stabile contributo . all'attuazione del programma delinquenziale, costituito dal sistema di turn over aziendale attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA], univocamente riconosciuto come il dominus delle varie ditte che apriva e chiudeva nel giro di qualche mese senza presentare le dichiarazioni relative alle imposte su redditi e sul valore aggiunto, operava come imprenditore nel settore dell'abbigliamento evadendo sistematicamente le imposte. Ed invero la funzione di delegata ad operare sui due suddetti correnti non esclude affatto che la donna fosse una mere esecutrice delle direttive impartitele dal marito, come sostiene la difesa, né in ogni caso tale condotta, di per sé non esaustiva di un'autonoma attività di gestione della singola azienda, può ritenersi bastevole a dimostrare né un pactum sceleris sul piano materiale, nè l'affectio societatis che deve necessariamente caratterizzare sul piano soggettivo il vincolo di appartenenza ad un'organizzazione criminale, mancando, del resto, ancora più a monte la dimostrazione della consorteria criminosa, in difetto di elementi che consentano di ravvisare, al di là della pianificazione perseguita dall'imputato attraverso la riproduzione del medesimo schema - ovverosia la costituzione di una ditta formalmente intestata a terzi attraverso la quale operare sul mercato e a distanza di qualche mese la sua chiusura — tanto l'esistenza di una struttura, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purchè si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito, quanto di un vincolo associativo essenzialmente stabile fra almeno tre persone legate da un comune fine criminoso con la reciproca disponibilità con gli altri partecipanti nello svolgimento dell'attività programmata. In definitiva sono proprio tali fattori, ovverosia l'esistenza di una struttura organizzativa, la predisposizione dei mezzi necessari al raggiungimento dello scopo e la consapevolezza dell'illiceità del programma criminoso da parte dei singoli partecipi a costituire, di norma, gli indizi esteriori del vincolo associativo che comunque non risulta integrato, stando a quanto emerge dalla sentenza impugnata, da nessun altro elemento, di natura diversa, volto a configurare la fattispecie delittuosa. Né la circostanza che si tratti nel caso di specie dei componenti di una stessa famiglia può ritenersi sufficiente alla costituzione del pactum sceleris, essendo necessario un quid pluris rispetto alla vicendevole assistenza che naturalmente connota i rapporti tra i suoi membri, ovverosia uno schema organizzativo di tipo associativo che trascenda la semplice aggregazione familiare. Come, infatti, già affermato da questa Corte, in tal caso in tanto è configurabile la struttura organizzativa dell'associazione per delinquere in quanto i componenti di una stessa famiglia non si limitano alla commissione di una serie di reati traendo vantaggio dalla preesistente organizzazione domestica, ma realizzano, nell'ambito della preesistente struttura o accanto ad essa, un'altra organizzazione, dotata di distinta e autonoma operatività criminosa (Sez. 2, Sentenza n. 21606 del 18/02/2009 - dep. 25/05/2009, Radulovic, Rv. 244449). Tale peculiare atteggiarsi del "pactum sceleris" distingue più in generale l'associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato (anche continuato), ad integrare il quale è invece sufficiente l'accordo di due o più persone diretto ad eseguire un determinato reato, ovvero più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l'accordo si dissolve e si esaurisce, facendo così cessare ogni motivo di allarme sociale. Distinzione questa che non risulta affatto chiarita dalla sentenza impugnata che, in una quanto mai stringata motivazione, si limita ad sottolineare come la donna si recasse da sola in banca senza essere accompagnata dal marito, che svolgesse molteplici operazioni sui conti correnti per i quali era stata munita di delega e che accampasse problematiche di non padronanza della lingua italiana per sfuggire alle domande postele dai funzionari dell'istituto di credito: atteggiamenti questi che, quand'anche rivelino la sua piena destrezza nell'espletamento della delega impartitale ad operare sui conti, non denotano affatto il perseguimento di una strategia autonoma nella gestione dell'impresa intestataria dei medesimi conti correnti, né tantomeno la consapevolezza del più vasto disegno criminoso imbastito dal coniuge, e dunque in ultima analisi del tutto inidonei ad evidenziarne il suo ruolo di partecipe al contestato reato associativo, comunque essenziale alla stessa configurabilità del delitto ex art. 416 cod. pen., che richiede quale elemento costitutivo la presenza di almeno tre persone. Deve quindi concludersi per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 416 cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame sul punto con eventuale rideterminazione, all'esito, del trattamento sanzionatorio con riferimento alle residue imputazioni. L'impugnativa circoscritta alla sussistenza del solo reato associativo consente in ogni caso di ritenere fermo, per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, - che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen. -, l'accertamento dei reati così come la relativa affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai residui capi di imputazione, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la rideternninazione della pena per le residue imputazioni alla Corte di Appell
Decreto Cassazione n. 20233/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris