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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 19494/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19187-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 79, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19187/2018 Cron.

Rep.

Ud.07/06/2023 CC contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1065/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/12/2017 R.G.N. 1177/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - c he , con sentenza del 15 dicembre 2017 la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Marsala e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] + 18 nei confronti del Ministerodella Giustizia avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,50% sulle retribuzioni mensili di ciascuno degli istanti, tutti dipendenti del predetto Ministero in regime di TFR, essendo stati assunti successivamente al 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della riforma del trattamento conseguente alla cessazione del rapporto del personale pubblico che sostituiva il TFR al precedente trattamento di fine servizio) o, assunti prima di quella data, avendo optato per il passaggio al nuovo regime e la condanna delle predette Amministrazioni a cessare la trattenuta ed a restituire quanto indebitamente trattenuto; - che la decisione della Corte terri toriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa non essendosi nella specie in presenza di una trattenuta sulla retribuzione ma dell’applicazione di un criterio contabile teso ad evitare sperequazioni retributive fra lavoratori che, pur essendo soggetti a regimi diversi in materia di indennità spettante alla cessazione del rapporto, debbono pur sempre per legge essere trattati in modo omogeneo sotto il profilo retributivo, secondo quanto si desume dal d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, che, in at tuazione dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, aveva previsto per il nuovo regime di t.f.r. una riduzione sulla retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito e trova conferma ne ll’[OSCURATO:PERSONA] concluso in materia di t.f.r. per i dipendenti pubblici tra l’ARAN e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono Sammartano e tutti gli originali istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero intimato; - che , nelle more, i ricorrenti depositav ano atto di rinuncia al ricorso, il che comporta estinzione del giudizio e suggerisce la compensazione delle spese; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19187-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 79, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19187/2018 Cron. Rep. Ud.07/06/2023 CC contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1065/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/12/2017 R.G.N. 1177/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - c he , con sentenza del 15 dicembre 2017 la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Marsala e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] + 18 nei confronti del Ministerodella Giustizia avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,50% sulle retribuzioni mensili di ciascuno degli istanti, tutti dipendenti del predetto Ministero in regime di TFR, essendo stati assunti successivamente al 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della riforma del trattamento conseguente alla cessazione del rapporto del personale pubblico che sostituiva il TFR al precedente trattamento di fine servizio) o, assunti prima di quella data, avendo optato per il passaggio al nuovo regime e la condanna delle predette Amministrazioni a cessare la trattenuta ed a restituire quanto indebitamente trattenuto; - che la decisione della Corte terri toriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa non essendosi nella specie in presenza di una trattenuta sulla retribuzione ma dell’applicazione di un criterio contabile teso ad evitare sperequazioni retributive fra lavoratori che, pur essendo soggetti a regimi diversi in materia di indennità spettante alla cessazione del rapporto, debbono pur sempre per legge essere trattati in modo omogeneo sotto il profilo retributivo, secondo quanto si desume dal d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, che, in at tuazione dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, aveva previsto per il nuovo regime di t.f.r. una riduzione sulla retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito e trova conferma ne ll’[OSCURATO:PERSONA] concluso in materia di t.f.r. per i dipendenti pubblici tra l’ARAN e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono Sammartano e tutti gli originali istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero intimato; - che , nelle more, i ricorrenti depositav ano atto di rinuncia al ricorso, il che comporta estinzione del giudizio e suggerisce la compensazione delle spese; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legit
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