Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13529/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 28/02/2023 del Magistrato di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; • • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], assoggettato alla misura degli arresti domiciliari esecutivi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., volta ad ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti per il tempo corrispondente allo svolgimento dell'attività lavorativa.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nelle more del presente giudizio di legittimità, come consta da notizie acquisite presso la cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Napoli, il condannato ha ottenuto, per effetto di successiva decisione del medesimo Tribunale, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Tale emergenza, a fronte di misura alternativa ora in esecuzione compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 28/02/2023 del Magistrato di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; • • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], assoggettato alla misura degli arresti domiciliari esecutivi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., volta ad ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti per il tempo corrispondente allo svolgimento dell'attività lavorativa. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del presente giudizio di legittimità, come consta da notizie acquisite presso la cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Napoli, il condannato ha ottenuto, per effetto di successiva decisione del medesimo Tribunale, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Tale emergenza, a fronte di misura alternativa ora in esecuzione compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. C
Sentenza Cassazione n. 13529/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris