CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Benevento per il reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Benevento, istanza del 28/07/2015; ammissione del 30/07/2015). Deve in primo luogo evidenziarsi che, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile poiché, essendosi proceduto in assenza dell'imputato, il ricorso per cassazione è stato depositato dal difensore in mancanza di specifico mandato ad impugnare, come previsto dall'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. Peraltro, le doglianze sollevate con l'unico motivo sollevato (mancata assunzione di una prova decisiva nonché manifesta illogicità della motivazione), oltre ad essere manifestamente infondate, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici. Giova, in particolare, ricordare che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666). Nella vicenda in esame, la Corte di merito ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi per poter decidere, correttamente illustrando le ragioni che rendevano non necessaria ai fini del decidere l'invocata rinnovazione istruttoria (p. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024