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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 31944/2026

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iudice per le indagini preliminari del Tribunale di VeneziaNel procedimento nei confronti diMarian [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo dichiararsi insussistente il conflitto con restituzione degliRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 16 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Monza ha proposto conflitto negativo di competenza con ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia nell’ambito delprocedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione,accertato a Venezia il 25 settembre 2025.Ha premesso di avere già sollevato analogo conflitto con altra ordinanza del5 dicembre 2025 dopo avere emesso il provvedimento di rinnovazione dellamisura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen.; conflitto dichiarato insussistente daquesta Corte con sentenza del 5 marzo 2026.Il conflitto è stato riproposto in conseguenza della richiesta, in data 14gennaio 2026, di emissione del decreto di giudizio immediato ai sensi dell’art.454 cod. proc. pen. da parte del pubblico ministero presso il Tribunale di Monza.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha fattopervenire osservazioni.Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’insussistenza del conflitto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale,deve ritenersi sussistente.1.1.

Il procedimento originariamente pendente davanti all’Autoritàgiudiziaria veneziana è pervenuto alla cognizione del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Monza a seguito di declinatoria della competenzapronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia indata 7 novembre 2025 in conseguenza della richiesta di emissione del decreto digiudizio immediato.Con ordinanza del 5 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] monzese ha rinnovato lamisura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen. nei confronti dell’indagato e,contestualmente, sollevato il conflitto dichiarato insussistente con sentenza del 5marzo 2026.La pronuncia ha applicato il principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 19652del 15/01/2026, Rv. 290070 – 01, ossia che «non sussiste conflitto negativo dicompetenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo averricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito delladeclaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottatosolo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosiincompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare lacognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., dispongacomunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto,restando valida ed efficace l'ordinanza del secondo giudice, se emessa nelrispetto del termine di cui all'art. 27 cit.»Nel frattempo, ossia 14 gennaio 2026, il pubblico ministero presso ilTribunale di Monza ha richiesto l’emissione del decreto di giudizio immediato e afronte di tale richiesta il giudice adito ha sollevato il conflitto in decisione.1.2.

La circostanza che sia stata emessa in data 14 gennaio 2026, ovverosuccessivamente alla proposizione del conflitto del 5 dicembre 2025, la richiestadi emissione del decreto di giudizio immediato ai sensi dell’art. 454 cod. proc.pen. attualizza il nuovo conflitto, come correttamente ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di Monza.Il fatto che, in seguito alla emissione del provvedimento dichiarativo dellaincompetenza per territorio da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Venezia, l’Autorità monzese abbia emesso il provvedimento ex art.27 cod. proc. pen. e declinato la propria competenza non esclude che, a frontedella fase processuale apertasi presso il Tribunale di Monza per effetto dellarichiesta di giudizio immediato, sia ammissibile la nuova proposizione delconflitto.Invero, la declinatoria di competenza pronunciata dal giudice per le indaginipreliminari, per effetto della disposizione generale di cui all’art. 22, comma 2,cod. proc. pen., produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto e nonpreclude la sua riproposizione nelle fasi processuali successive.Deve, pertanto, concludersi che, per effetto del provvedimento del giudiceche ha sollevato il conflitto si è verificata quella condizione di stasi processualesuscettibile di essere risolta solo per effetto della decisione risolutiva assunta daquesta Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.3.Si procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione di unveicolo industriale oggetto di furto commesso a Pessano con [OSCURATO:PERSONA] edenunciato ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA].L’indagato, controllato dalla Polizia stradale di Venezia in data 25 settembre2025, veniva sottoposto a fermo poiché disponeva del mezzo di provenienzaillecita in quanto oggetto di furto nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2025 inun capannone sito a Pessano con [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con ordinanzadel 27 settembre 2025, convalidava il provvedimento e applicava la misuracautelare della custodia in carcere (misura successivamente sostituita con quelladegli arresti domiciliari).[OSCURATO:PERSONA] che ha sollevato il conflitto ha ampiamente ricostruito la gravitàindiziaria in ordine al delitto di ricettazione contestato allo [OSCURATO:PERSONA], descrivendoanaliticamente le circostanze tali da escludere l’ipotizzabilità, a suo carico, delconcorso nel furto del veicolo rubato rinvenuto nella sua disponibilità.Sul punto sono state richiamate le emergenze investigative all’esito dellequali la disponibilità della macchina in capo all’indagato è stata giudicata nonderivante dalla sua partecipazione al relativo furto, specie in considerazione delfatto che l’utenza cellulare nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata localizzata in luogolontano da quello in cui è avvenuta la sottrazione nell’orario in cui tale delitto èstato consumato.Ricostruita, dunque, la fattispecie sulla scorta del reato di ricettazione di cuiall’art. 648 cod. pen., in relazione al locus commissi delicti, è stata segnalata lamancanza di elementi idonei a stabilire con certezza in quale luogo l’indagatoavesse acquisito la disponibilità del veicolo e, dunque, ricevuto la res furtiva.Pertanto, dovendosi applicare i criteri suppletivi di cui all’art. 9 cod. proc.pen., con particolare riferimento a quello del terzo comma della citatadisposizione occorre individuare la competenza in capo all’autorità giudiziariache, per prima, ha iscritto la notizia di reato ex art. 335 cod. proc. pen. e,dunque, il Tribunale di Venezia.4.

La ricostruzione operata dal giudice ha sollevato il conflitto appareimmune da censure e pienamente condivisibile.Invero, in punto di qualificazione giuridica del reato in sede di decisione sulconflitto di competenza, costituisce arresto pacifico quello secondo cui «ai finidella determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardoesclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nullarilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito delladecisione. (In applicazione del principio, la S.C., risolvendo un conflitto negativodi competenza concernente il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.,ha disatteso il rilievo del Tribunale secondo cui la fattispecie, "così comecontestata", appariva di competenza del giudice di pace)» (Sez. 1, n. 36336 del23/07/2015, Novarese, Rv. 264539).Il principio viene ulteriormente precisato dalla uniforme interpretazione allaquale si presta adesione, nel senso che: «la Corte di cassazione, quando èchiamata a dirimere il conflitto di competenza, ha titolo a delibare i fatti oggettodi! contestazione e a verificare la qualificazione giuridica dei fatti stessi; ciò,muovendo peraltro dal principio di diritto, affermato in tema di verifica dellacompetenza funzionale e della competenza per territorio, nell'ipotesi di reaticonnessi, secondo cui tale competenza va determinata avendo riguardo allacontestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa noncontenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili» (Sez. 1, n.43675 del 13/072023, Confl. comp. in proc.

Berthe e altri, n.m.; Sez. 1, n.31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc.

Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n.36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc.

Novarese, Rv. 264539)».Nel caso di specie non ci sono elementi per potere affermare laconfigurabilità di errori macroscopici e immediatamente percepibili in sede dicontestazione formulata dal pubblico ministero, per come valutati dal giudice cheha sollevato il conflitto la cui ricostruzione, allo stato, appare pienamenterispondente agli elementi risultanti dalle indagini svolte.Così come appare del tutto coerente, sulla base dei medesimi elementi, laricostruzione della incertezza sul luogo di ricezione della res furtiva tenuto contodegli spostamenti registrati proprio la sera in cui è avvenuto il furto del mezzo.E’ quindi corretta la ritenuta applicabilità dell’art. 9, comma 3, cod. proc.pen. tenuto conto della incertezza degli elementi relativi alla ricostruzione delluogo in cui l’indagato ha acquisito la disponibilità dell’oggetto del furto.In presenza di tale dato equivoco, quindi, devono trovare applicazione leregole suppletive di cui alla disposizione processuale citata alla luce del costanteorientamento di questa Corte in base al quale »ai fini della determinazione dellacompetenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattereistantaneo del delitto "de quo", che si consuma all'atto della ricezione, da partedell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuitoal luogo in cui è accertata la detenzione della "res"; per individuare il giudicecompetente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia statoricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi,sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazionidell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predettoaccertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocitàdegli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive dicui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando che deve escludersi la possibilità diconsiderare "parte dell'azione" la protrazione degli effetti permanenti del reatoistantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogoin cui la detenzione della "res" è stata accertata» (fra le molte, Sez. 1, n. 24934del 24/02/2004, Rv. 228778 - 01).5.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia –[OSCURATO:PERSONA] cui gli atti devono essere trasmessi.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia - ufficioGip cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iudice per le indagini preliminari del Tribunale di VeneziaNel procedimento nei confronti diMarian [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo dichiararsi insussistente il conflitto con restituzione degliRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 16 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Monza ha proposto conflitto negativo di competenza con ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia nell’ambito delprocedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione,accertato a Venezia il 25 settembre 2025.Ha premesso di avere già sollevato analogo conflitto con altra ordinanza del5 dicembre 2025 dopo avere emesso il provvedimento di rinnovazione dellamisura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen.; conflitto dichiarato insussistente daquesta Corte con sentenza del 5 marzo 2026.Il conflitto è stato riproposto in conseguenza della richiesta, in data 14gennaio 2026, di emissione del decreto di giudizio immediato ai sensi dell’art.454 cod. proc. pen. da parte del pubblico ministero presso il Tribunale di Monza.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha fattopervenire osservazioni.Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’insussistenza del conflitto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale,deve ritenersi sussistente.1.1. Il procedimento originariamente pendente davanti all’Autoritàgiudiziaria veneziana è pervenuto alla cognizione del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Monza a seguito di declinatoria della competenzapronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia indata 7 novembre 2025 in conseguenza della richiesta di emissione del decreto digiudizio immediato.Con ordinanza del 5 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] monzese ha rinnovato lamisura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen. nei confronti dell’indagato e,contestualmente, sollevato il conflitto dichiarato insussistente con sentenza del 5marzo 2026.La pronuncia ha applicato il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 19652del 15/01/2026, Rv. 290070 – 01, ossia che «non sussiste conflitto negativo dicompetenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo averricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito delladeclaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottatosolo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosiincompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare lacognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., dispongacomunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto,restando valida ed efficace l'ordinanza del secondo giudice, se emessa nelrispetto del termine di cui all'art. 27 cit.»Nel frattempo, ossia 14 gennaio 2026, il pubblico ministero presso ilTribunale di Monza ha richiesto l’emissione del decreto di giudizio immediato e afronte di tale richiesta il giudice adito ha sollevato il conflitto in decisione.1.2. La circostanza che sia stata emessa in data 14 gennaio 2026, ovverosuccessivamente alla proposizione del conflitto del 5 dicembre 2025, la richiestadi emissione del decreto di giudizio immediato ai sensi dell’art. 454 cod. proc.pen. attualizza il nuovo conflitto, come correttamente ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di Monza.Il fatto che, in seguito alla emissione del provvedimento dichiarativo dellaincompetenza per territorio da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Venezia, l’Autorità monzese abbia emesso il provvedimento ex art.27 cod. proc. pen. e declinato la propria competenza non esclude che, a frontedella fase processuale apertasi presso il Tribunale di Monza per effetto dellarichiesta di giudizio immediato, sia ammissibile la nuova proposizione delconflitto.Invero, la declinatoria di competenza pronunciata dal giudice per le indaginipreliminari, per effetto della disposizione generale di cui all’art. 22, comma 2,cod. proc. pen., produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto e nonpreclude la sua riproposizione nelle fasi processuali successive.Deve, pertanto, concludersi che, per effetto del provvedimento del giudiceche ha sollevato il conflitto si è verificata quella condizione di stasi processualesuscettibile di essere risolta solo per effetto della decisione risolutiva assunta daquesta Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.3.Si procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione di unveicolo industriale oggetto di furto commesso a Pessano con [OSCURATO:PERSONA] edenunciato ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA].L’indagato, controllato dalla Polizia stradale di Venezia in data 25 settembre2025, veniva sottoposto a fermo poiché disponeva del mezzo di provenienzaillecita in quanto oggetto di furto nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2025 inun capannone sito a Pessano con [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con ordinanzadel 27 settembre 2025, convalidava il provvedimento e applicava la misuracautelare della custodia in carcere (misura successivamente sostituita con quelladegli arresti domiciliari).[OSCURATO:PERSONA] che ha sollevato il conflitto ha ampiamente ricostruito la gravitàindiziaria in ordine al delitto di ricettazione contestato allo [OSCURATO:PERSONA], descrivendoanaliticamente le circostanze tali da escludere l’ipotizzabilità, a suo carico, delconcorso nel furto del veicolo rubato rinvenuto nella sua disponibilità.Sul punto sono state richiamate le emergenze investigative all’esito dellequali la disponibilità della macchina in capo all’indagato è stata giudicata nonderivante dalla sua partecipazione al relativo furto, specie in considerazione delfatto che l’utenza cellulare nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata localizzata in luogolontano da quello in cui è avvenuta la sottrazione nell’orario in cui tale delitto èstato consumato.Ricostruita, dunque, la fattispecie sulla scorta del reato di ricettazione di cuiall’art. 648 cod. pen., in relazione al locus commissi delicti, è stata segnalata lamancanza di elementi idonei a stabilire con certezza in quale luogo l’indagatoavesse acquisito la disponibilità del veicolo e, dunque, ricevuto la res furtiva.Pertanto, dovendosi applicare i criteri suppletivi di cui all’art. 9 cod. proc.pen., con particolare riferimento a quello del terzo comma della citatadisposizione occorre individuare la competenza in capo all’autorità giudiziariache, per prima, ha iscritto la notizia di reato ex art. 335 cod. proc. pen. e,dunque, il Tribunale di Venezia.4. La ricostruzione operata dal giudice ha sollevato il conflitto appareimmune da censure e pienamente condivisibile.Invero, in punto di qualificazione giuridica del reato in sede di decisione sulconflitto di competenza, costituisce arresto pacifico quello secondo cui «ai finidella determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardoesclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nullarilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito delladecisione. (In applicazione del principio, la S.C., risolvendo un conflitto negativodi competenza concernente il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.,ha disatteso il rilievo del Tribunale secondo cui la fattispecie, "così comecontestata", appariva di competenza del giudice di pace)» (Sez. 1, n. 36336 del23/07/2015, Novarese, Rv. 264539).Il principio viene ulteriormente precisato dalla uniforme interpretazione allaquale si presta adesione, nel senso che: «la Corte di cassazione, quando èchiamata a dirimere il conflitto di competenza, ha titolo a delibare i fatti oggettodi! contestazione e a verificare la qualificazione giuridica dei fatti stessi; ciò,muovendo peraltro dal principio di diritto, affermato in tema di verifica dellacompetenza funzionale e della competenza per territorio, nell'ipotesi di reaticonnessi, secondo cui tale competenza va determinata avendo riguardo allacontestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa noncontenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili» (Sez. 1, n.43675 del 13/072023, Confl. comp. in proc. Berthe e altri, n.m.; Sez. 1, n.31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n.36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539)».Nel caso di specie non ci sono elementi per potere affermare laconfigurabilità di errori macroscopici e immediatamente percepibili in sede dicontestazione formulata dal pubblico ministero, per come valutati dal giudice cheha sollevato il conflitto la cui ricostruzione, allo stato, appare pienamenterispondente agli elementi risultanti dalle indagini svolte.Così come appare del tutto coerente, sulla base dei medesimi elementi, laricostruzione della incertezza sul luogo di ricezione della res furtiva tenuto contodegli spostamenti registrati proprio la sera in cui è avvenuto il furto del mezzo.E’ quindi corretta la ritenuta applicabilità dell’art. 9, comma 3, cod. proc.pen. tenuto conto della incertezza degli elementi relativi alla ricostruzione delluogo in cui l’indagato ha acquisito la disponibilità dell’oggetto del furto.In presenza di tale dato equivoco, quindi, devono trovare applicazione leregole suppletive di cui alla disposizione processuale citata alla luce del costanteorientamento di questa Corte in base al quale »ai fini della determinazione dellacompetenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattereistantaneo del delitto "de quo", che si consuma all'atto della ricezione, da partedell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuitoal luogo in cui è accertata la detenzione della "res"; per individuare il giudicecompetente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia statoricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi,sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazionidell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predettoaccertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocitàdegli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive dicui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando che deve escludersi la possibilità diconsiderare "parte dell'azione" la protrazione degli effetti permanenti del reatoistantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogoin cui la detenzione della "res" è stata accertata» (fra le molte, Sez. 1, n. 24934del 24/02/2004, Rv. 228778 - 01).5. Conclusivamente, va dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia –[OSCURATO:PERSONA] cui gli atti devono essere trasmessi. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia - ufficioGip cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
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