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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05878/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la sentenza di condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Lagonegro in data 9 luglio 2021, in relazione ai reati di truffa, sostituzione di persona e ricettazione. 2, `i-:0 proposto r:cci-so per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione dl norme penali, in relazione all'art. 99 cod. pen., lamentando l'assoluto difetto di motivazione rispetto alla censura formulata con l'atto di appello, in ordine al difetto di argomentazioni volte a dimostrare i presupposti per riconoscere la contestata recidiva specifica; osserva il ricorrente che, degli unici precedenti a carico del Terruzzi, il primo riguardava una condanna a pena condizionalmente sospesa, mentre la seconda condanna riguardava un reato per il quale era intervenuta la declaratoria di estinzione, anche con riguardo agli effetti penali della condanna, per il positivo superamento del periodo di affidamento in prova; del tutto carente, dunque, il positivo accertamento del legame tra il fatto contestato e la precedente condanna e della maggiore pericolosità manifestata dalla commissione del nuovo reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte, in tema di recidiva è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, motivazione che - indipendentemente dalle formule utilizzate e dalla consistenza argomentativa - deve dare conto, anche implicitamente attraverso il tenore complessivo della decisione (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01), dell'apprezzamento operato sulla valenza della condotta di reato oggetto di giudizio, quale indice di significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato desunto dalla natura, qualità e collocazione temporale delle precedenti condanne riportate (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01; Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684 - 01; Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713 - 01); pertanto, ove in sede di appello siano state formulate specifiche deduzioni in ordine alla recidiva applicata con la decisione di primo grado, l'omissione della sentenza della Corte territoriale di ogni motivazione sulla conferma della sua sussistenza comporta l'annullamento della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01).

1.2. Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale aveva omesso di fornire alcuna motivazione a sostegno del riconoscimento della contestata recidiva, applicando esclusivamente il correlato aumento di pena; con l'atto di appello la difesa aveva censurato tale omissione, lamentando la totale carenza di giudizio sulla portata e sul significato delle precedenti condanne rispetto al fatto oggetto di giudizio.

La sentenza impugnata, pur dando atto della proposizione dello specifico motivo di appello, non l'ha in alcun modo preso in esame, limitandosi ad affrontare le questioni relative al giudizio di responsabilità; né può dirsi implicita la motivazione sul punto, facendo leva su un accenno contenuto nel testo della sentenza all'essere l'imputato "avvezzo" alla commissione di fatti analoghi, senza fornire specifiche indicazioni per valutare la portata delle precedenti condanne e il nesso tra quelle condanne e il nuovo fatto di reato (anche alla luce delle deduzioni formulate con l'attuale motivo di ricorso).

2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, perché il giudice di rinvio proceda a valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere la contestata recidiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la sentenza di condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Lagonegro in data 9 luglio 2021, in relazione ai reati di truffa, sostituzione di persona e ricettazione. 2, `i-:0 proposto r:cci-so per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione dl norme penali, in relazione all'art. 99 cod. pen., lamentando l'assoluto difetto di motivazione rispetto alla censura formulata con l'atto di appello, in ordine al difetto di argomentazioni volte a dimostrare i presupposti per riconoscere la contestata recidiva specifica; osserva il ricorrente che, degli unici precedenti a carico del Terruzzi, il primo riguardava una condanna a pena condizionalmente sospesa, mentre la seconda condanna riguardava un reato per il quale era intervenuta la declaratoria di estinzione, anche con riguardo agli effetti penali della condanna, per il positivo superamento del periodo di affidamento in prova; del tutto carente, dunque, il positivo accertamento del legame tra il fatto contestato e la precedente condanna e della maggiore pericolosità manifestata dalla commissione del nuovo reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte, in tema di recidiva è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, motivazione che - indipendentemente dalle formule utilizzate e dalla consistenza argomentativa - deve dare conto, anche implicitamente attraverso il tenore complessivo della decisione (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01), dell'apprezzamento operato sulla valenza della condotta di reato oggetto di giudizio, quale indice di significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato desunto dalla natura, qualità e collocazione temporale delle precedenti condanne riportate (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01; Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684 - 01; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713 - 01); pertanto, ove in sede di appello siano state formulate specifiche deduzioni in ordine alla recidiva applicata con la decisione di primo grado, l'omissione della sentenza della Corte territoriale di ogni motivazione sulla conferma della sua sussistenza comporta l'annullamento della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01). 1.2. Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale aveva omesso di fornire alcuna motivazione a sostegno del riconoscimento della contestata recidiva, applicando esclusivamente il correlato aumento di pena; con l'atto di appello la difesa aveva censurato tale omissione, lamentando la totale carenza di giudizio sulla portata e sul significato delle precedenti condanne rispetto al fatto oggetto di giudizio. La sentenza impugnata, pur dando atto della proposizione dello specifico motivo di appello, non l'ha in alcun modo preso in esame, limitandosi ad affrontare le questioni relative al giudizio di responsabilità; né può dirsi implicita la motivazione sul punto, facendo leva su un accenno contenuto nel testo della sentenza all'essere l'imputato "avvezzo" alla commissione di fatti analoghi, senza fornire specifiche indicazioni per valutare la portata delle precedenti condanne e il nesso tra quelle condanne e il nuovo fatto di reato (anche alla luce delle deduzioni formulate con l'attuale motivo di ricorso). 2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, perché il giudice di rinvio proceda a valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere la contestata recidiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per
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