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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 agosto 2021

Cassazione n. 27990/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6228/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FORLI' [OSCURATO:PERSONA] FORLI' CESENA -intimati- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 1074/2021 depositata il31/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. in relazione a mandati difensivi conferiti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e sottesi alla sentenza n. 1372 del 2015 emessa dal Tribunale di Forlì su domanda dell’avvocato nei confronti dei clienti per mancato pagamento dei compensi professionali oltre interessi, l'Agenzia delle Entrate notificava alla parti un avviso di liquidazione di imposta di registro sia sulla sentenza sia sui mandati qualificando questi ultimi come atti enunciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 131.

Sulla base di tale avviso l’Agenzia notificava alle parti una cartella di pagamento.

L’avvocato impugnava l’avviso con esclusivo riguardo alla tassazione dei mandati e con separato ricorso impugnava la cartella.

Entrambi i ricorsi venivano accolti.

Il primo sul rilievo che i mandati non erano in realtà enunciati nella sentenza ma erano ad essa solo presupposti.

La CTP annullava l’avviso in toto.

L’Agenzia appellava le sentenze. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di appello relativo all’avviso di liquidazione.

Il giudizio di appello relativo alla cartella veniva dichiarato estinto per avere il coobbligato Piolanti pagato l’intera somma portata nella cartella.

L’avvocato chiedeva quindi dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere anche giudizio di appello relativo all’avviso di liquidazione con condanna dell’amministrazione ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. per avere l’amministrazione medesima insistito nella domanda con memoria in data successiva a quella dell’avvenuto pagamento del coobbligato.

La CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello dell’Agenzia dichiarando definitivo l’avviso per quanto riferito alla tassazione della sentenza e degli interessi moratori sulle somme dovute dai clienti all’avvocato e rigettava invece l’appello in relazione alla tassazione dei mandati difensivi in ragione della ritenuta insussistenza, già accertata dalla CTP, dei presupposti di cui all’art. 22 d.P.R. 131/86.

Dichiarava infondata la domanda proposta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 93, terzo comma, cod. proc. civ. per essere la tesi dell’amministrazione non del tutto priva di supporto nella giurisprudenza di merito e comunque giustificabile data “la complessità della materia”;

2. l’Agenzia ha depositato memoria di costituzione tardiva “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione”; considerato che:

1. con il primo e con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e in relazione all’art. 360, primo comma n.4, cod. proc. civ., per non avere la CTR tenuto conto della documentata ragione di cessazione della materia del contendere costituita dall’avvenuto pagamento da parte del coobbligato dell’intera somma portata nella cartella cui era sotteso l’avviso di liquidazione oggetto di causa;la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art.46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullament o dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia.

Nel caso di specie, il dedotto pagamento, da parte del coobbligato, della somma portata nella cartella non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere sull’avviso di liquidazione sotteso alla cartella medesima.

Resta peraltro che il dedotto pagamento potrà essere opposto dall’odierno ricorrente all’Agenzia in sede di eventuale esecuzione fondata sulla cartella; motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all’ art. 360, primo comma, n.3, dello stesso codice per avere la CTR erroneamente disatteso la richiesta di esso ricorrente di condanna dell’amministrazione per lite temeraria;

4. il motivo è infondato.

4.1. La previsione della speciale responsabilità processuale di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., presuppone un abuso del diritto di agire o resistere in giudizio da parte del “soccombente”.

Nel caso di specie il ricorrente vorrebbe correlare la responsabilità alla sola insistenza ingiustificata dell’amministrazione nell’azione pur dopo che, secondo la prospettazione del ricorrente medesimo, la stessa vi aveva perso interesse per effetto avendo ricevuto il pagamento di quanto preteso.

L’infondatezza del motivo in esame segue a quanto evidenziato al superiore punto

2.1. Peraltro, in astratto, la sopravvenuta carenza di interesse non è in alcun modo correlata alla soccombenza ed inoltre la CTR ha accertato che l’appello dell’Agenzia era da accogliere avendo la CTP annullato l’avviso in toto malgrado fosse stato contestato solo in parte;

5. in conclusione, i tre motivi di ricorso devono essere rigettati;

6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’amministrazione non ha svolto attività difensiva; PQM la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6228/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FORLI' [OSCURATO:PERSONA] FORLI' CESENA -intimati- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1074/2021 depositata il31/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. in relazione a mandati difensivi conferiti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e sottesi alla sentenza n. 1372 del 2015 emessa dal Tribunale di Forlì su domanda dell’avvocato nei confronti dei clienti per mancato pagamento dei compensi professionali oltre interessi, l'Agenzia delle Entrate notificava alla parti un avviso di liquidazione di imposta di registro sia sulla sentenza sia sui mandati qualificando questi ultimi come atti enunciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 131. Sulla base di tale avviso l’Agenzia notificava alle parti una cartella di pagamento. L’avvocato impugnava l’avviso con esclusivo riguardo alla tassazione dei mandati e con separato ricorso impugnava la cartella. Entrambi i ricorsi venivano accolti. Il primo sul rilievo che i mandati non erano in realtà enunciati nella sentenza ma erano ad essa solo presupposti. La CTP annullava l’avviso in toto. L’Agenzia appellava le sentenze. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di appello relativo all’avviso di liquidazione. Il giudizio di appello relativo alla cartella veniva dichiarato estinto per avere il coobbligato Piolanti pagato l’intera somma portata nella cartella. L’avvocato chiedeva quindi dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere anche giudizio di appello relativo all’avviso di liquidazione con condanna dell’amministrazione ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. per avere l’amministrazione medesima insistito nella domanda con memoria in data successiva a quella dell’avvenuto pagamento del coobbligato. La CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello dell’Agenzia dichiarando definitivo l’avviso per quanto riferito alla tassazione della sentenza e degli interessi moratori sulle somme dovute dai clienti all’avvocato e rigettava invece l’appello in relazione alla tassazione dei mandati difensivi in ragione della ritenuta insussistenza, già accertata dalla CTP, dei presupposti di cui all’art. 22 d.P.R. 131/86. Dichiarava infondata la domanda proposta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 93, terzo comma, cod. proc. civ. per essere la tesi dell’amministrazione non del tutto priva di supporto nella giurisprudenza di merito e comunque giustificabile data “la complessità della materia”; 2. l’Agenzia ha depositato memoria di costituzione tardiva “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione”; considerato che: 1. con il primo e con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e in relazione all’art. 360, primo comma n.4, cod. proc. civ., per non avere la CTR tenuto conto della documentata ragione di cessazione della materia del contendere costituita dall’avvenuto pagamento da parte del coobbligato dell’intera somma portata nella cartella cui era sotteso l’avviso di liquidazione oggetto di causa;la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art.46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullament o dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Nel caso di specie, il dedotto pagamento, da parte del coobbligato, della somma portata nella cartella non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere sull’avviso di liquidazione sotteso alla cartella medesima. Resta peraltro che il dedotto pagamento potrà essere opposto dall’odierno ricorrente all’Agenzia in sede di eventuale esecuzione fondata sulla cartella; motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all’ art. 360, primo comma, n.3, dello stesso codice per avere la CTR erroneamente disatteso la richiesta di esso ricorrente di condanna dell’amministrazione per lite temeraria; 4. il motivo è infondato. 4.1. La previsione della speciale responsabilità processuale di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., presuppone un abuso del diritto di agire o resistere in giudizio da parte del “soccombente”. Nel caso di specie il ricorrente vorrebbe correlare la responsabilità alla sola insistenza ingiustificata dell’amministrazione nell’azione pur dopo che, secondo la prospettazione del ricorrente medesimo, la stessa vi aveva perso interesse per effetto avendo ricevuto il pagamento di quanto preteso. L’infondatezza del motivo in esame segue a quanto evidenziato al superiore punto 2.1. Peraltro, in astratto, la sopravvenuta carenza di interesse non è in alcun modo correlata alla soccombenza ed inoltre la CTR ha accertato che l’appello dell’Agenzia era da accogliere avendo la CTP annullato l’avviso in toto malgrado fosse stato contestato solo in parte; 5. in conclusione, i tre motivi di ricorso devono essere rigettati; 6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’amministrazione non ha svolto attività difensiva; PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 27990/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris