Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 agosto 1986

Cassazione n. 07666/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1986 jer-Th avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza del 26 aprile 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione per i precedenti penali risultanti a carico del Patanè, per l'assenza di alcuna revisione critica rispetto ai reati commessi e per la mancanza di un qualsiasi prospettiva lavorativa o di volontariato; Ritenuto che con il ricorso il Patanè vorrebbe una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza e che tale operazione, come è noto, non è ammissibile in sede di legittimità; Rilevato, inoltre, che il ricorrente non censura la declaratoria di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare, pronunciata a norma dell'art.47-ter, comma 1- bis ultimo periodo, Ord. pen.; Considerato, altresì, che il ricorrente, quanto alla istanza di affidamento in prova, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico contenuto nella ordinanza impugnata limitandosi a fare riferimento, in modo del tutto generico, ad una omessa valutazione di tutti gli elementi da parte del giudice a quo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1986 jer-Th avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza del 26 aprile 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione per i precedenti penali risultanti a carico del Patanè, per l'assenza di alcuna revisione critica rispetto ai reati commessi e per la mancanza di un qualsiasi prospettiva lavorativa o di volontariato; Ritenuto che con il ricorso il Patanè vorrebbe una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza e che tale operazione, come è noto, non è ammissibile in sede di legittimità; Rilevato, inoltre, che il ricorrente non censura la declaratoria di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare, pronunciata a norma dell'art.47-ter, comma 1- bis ultimo periodo, Ord. pen.; Considerato, altresì, che il ricorrente, quanto alla istanza di affidamento in prova, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico contenuto nella ordinanza impugnata limitandosi a fare riferimento, in modo del tutto generico, ad una omessa valutazione di tutti gli elementi da parte del giudice a quo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio
Sentenza Cassazione n. 07666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris