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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33250/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che - per quel che qui rileva - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per più delitti aggravati di diffamazione; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione circa l'offensività dei post in contestazione - e il secondo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto (e alla distinzione tra i diversi post inviati dal ricorrente, taluni dei quali ritenuti legittimi - non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 6, n. 8700 dei 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), per vero affidandosi a una prospettazione poco chiara che non è idonea a costituire una critica di legittimità alla decisione impugnata che ha valorizzato, sotto il profilo della capacità offensiva, l'accostamento della persona offesa alla mafia; - il terzo motivo - che deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art.185 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle statuizioni risarcitorie - è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha esplicitato in maniera congrua le ragioni per cui ha ritenuto corretto il riconoscimento di un ristoro sia alla persona fisica offesa sia all'impresa da lui amministrata, in ragione del danno autonomo da essa subito che il ricorso ha censurato con allegazione assertive; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che - per quel che qui rileva - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per più delitti aggravati di diffamazione; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione circa l'offensività dei post in contestazione - e il secondo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto (e alla distinzione tra i diversi post inviati dal ricorrente, taluni dei quali ritenuti legittimi - non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 6, n. 8700 dei 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), per vero affidandosi a una prospettazione poco chiara che non è idonea a costituire una critica di legittimità alla decisione impugnata che ha valorizzato, sotto il profilo della capacità offensiva, l'accostamento della persona offesa alla mafia; - il terzo motivo - che deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art.185 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle statuizioni risarcitorie - è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha esplicitato in maniera congrua le ragioni per cui ha ritenuto corretto il riconoscimento di un ristoro sia alla persona fisica offesa sia all'impresa da lui amministrata, in ragione del danno autonomo da essa subito che il ricorso ha censurato con allegazione assertive; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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