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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05506/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 2 febbraio 2024 dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per mancato raggiungimento della prova in ordine al reato di cui al capo di imputazione) non è consentito in sede di legittimità perché generico, volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 2-3 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 2 febbraio 2024 dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per mancato raggiungimento della prova in ordine al reato di cui al capo di imputazione) non è consentito in sede di legittimità perché generico, volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 2-3 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 05506/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris