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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 29664/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] i N G-RAO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza emessa in data 12/02/2025 dal Gip del Tribunale di Salerno, di convalida del provvedimento del Questore di Salerno del 04/02/2025 con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri in occasione di tutte le competizioni sportive della squadra [OSCURATO:PERSONA] trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo e trenta minuti prima della fine del secondo tempo, nonché il divieto di accedere in tutti i luoghi, stadi o impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni sportive, anche di tipo dilettantistico e amichevole, per il periodo di anni cinque. 2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento limitativo della libertà personale, essendosi il giudice a quo limitato a recepire pedissequamente il provvedimento emesso dal Questore, già afflitto dal vizio di travisamento della prova, senza effettuare una autonoma valutazione.

Evidenzia in particolare che successivamente ai fatti attribuiti al prevenuto, inerenti uno scambio di alterchi tra le tifoserie opposte, l'incontro calcistico del 14 febbraio 2025 si è svolto regolarmente e senza incidenti, come risulta dagli atti.

Non si sono quindi verificati i disordini descritti dal Questore e.

Né il giudice ha in alcun modo motivato in ordine alla congruità della durata della misura, non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici di un così esteso lasso di tempo in cui opera la prescrizione. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, e succ. modd., art. 6, comma 2, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V.

Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)" (Sez.

U, 27.10.2004, n. 44273, Labbia, m. 229110).

In particolare, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. u, n.44273 del 27/10/2004, Rv.229110; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286 - 01).

Nel caso in disamina, il giudice di merito, conformemente al suddetto principio giurisprudenziale, ha effettuato il controllo di legalità su tutti i suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma).

Il giudice ha congruamente motivato in ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, richiamando le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza installate all'interno dell'impianto sportivo e il riconoscimento effettuato dagli operanti, da cui emerge che il prevenuto ha partecipato attivamente ai disordini verificati prima dell'inizio della competizione calcistica tra la squadra [OSCURATO:PERSONA] e la Battipagliese disputata il 07/12/2024, nel corso dei quali i tifosi delle tifoserie avverse si rivolgevano reciprocamente ingiurie e minacce, con plateali inviti allo scontro fisico, così ritardando l'ingresso all'interno dello stadio.

Quanto alla necessità ed urgenza, il giudice a quo ha evidenziato la gravità della condotta tenuta dal ricorrente.

Peraltro, conformemente a quanto osservato dal Procuratore generale, il ricorrente non contesta l'attribuibilità della condotta, ma si limita a contestarne la gravità, in quanto nel provvedimento questorile si da atto che la manifestazione sportiva si è conclusa regolarmente, con normale deflusso degli spettatori e degli atleti al termine della gara, sebbene i suddetti disordini si siano svolti prima dell'inizio della partita e ne abbiano comportato un ritardo.

Quanto alla durata della limitazione, il provvedimento impugnato risulta del tutto immune da violazioni di legge e vizi della motivazione, tenuto conto dei parametri temporali stabiliti dall'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014), che prevede la durata minima di anni cinque, essendo il ricorrente recidivo, e di quanto dettagliatamente esposto circa la gravità dei fatti ascritti, sia pur non con espresso riferimento alla durata della limitazione.

6. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

PQM P Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso all'udienza del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] i N G-RAO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza emessa in data 12/02/2025 dal Gip del Tribunale di Salerno, di convalida del provvedimento del Questore di Salerno del 04/02/2025 con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri in occasione di tutte le competizioni sportive della squadra [OSCURATO:PERSONA] trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo e trenta minuti prima della fine del secondo tempo, nonché il divieto di accedere in tutti i luoghi, stadi o impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni sportive, anche di tipo dilettantistico e amichevole, per il periodo di anni cinque. 2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento limitativo della libertà personale, essendosi il giudice a quo limitato a recepire pedissequamente il provvedimento emesso dal Questore, già afflitto dal vizio di travisamento della prova, senza effettuare una autonoma valutazione. Evidenzia in particolare che successivamente ai fatti attribuiti al prevenuto, inerenti uno scambio di alterchi tra le tifoserie opposte, l'incontro calcistico del 14 febbraio 2025 si è svolto regolarmente e senza incidenti, come risulta dagli atti. Non si sono quindi verificati i disordini descritti dal Questore e. Né il giudice ha in alcun modo motivato in ordine alla congruità della durata della misura, non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici di un così esteso lasso di tempo in cui opera la prescrizione. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, e succ. modd., art. 6, comma 2, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)" (Sez. U, 27.10.2004, n. 44273, Labbia, m. 229110). In particolare, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. u, n.44273 del 27/10/2004, Rv.229110; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286 - 01). Nel caso in disamina, il giudice di merito, conformemente al suddetto principio giurisprudenziale, ha effettuato il controllo di legalità su tutti i suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma). Il giudice ha congruamente motivato in ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, richiamando le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza installate all'interno dell'impianto sportivo e il riconoscimento effettuato dagli operanti, da cui emerge che il prevenuto ha partecipato attivamente ai disordini verificati prima dell'inizio della competizione calcistica tra la squadra [OSCURATO:PERSONA] e la Battipagliese disputata il 07/12/2024, nel corso dei quali i tifosi delle tifoserie avverse si rivolgevano reciprocamente ingiurie e minacce, con plateali inviti allo scontro fisico, così ritardando l'ingresso all'interno dello stadio. Quanto alla necessità ed urgenza, il giudice a quo ha evidenziato la gravità della condotta tenuta dal ricorrente. Peraltro, conformemente a quanto osservato dal Procuratore generale, il ricorrente non contesta l'attribuibilità della condotta, ma si limita a contestarne la gravità, in quanto nel provvedimento questorile si da atto che la manifestazione sportiva si è conclusa regolarmente, con normale deflusso degli spettatori e degli atleti al termine della gara, sebbene i suddetti disordini si siano svolti prima dell'inizio della partita e ne abbiano comportato un ritardo. Quanto alla durata della limitazione, il provvedimento impugnato risulta del tutto immune da violazioni di legge e vizi della motivazione, tenuto conto dei parametri temporali stabiliti dall'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014), che prevede la durata minima di anni cinque, essendo il ricorrente recidivo, e di quanto dettagliatamente esposto circa la gravità dei fatti ascritti, sia pur non con espresso riferimento alla durata della limitazione. 6. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. PQM P Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del
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