CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28097/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, sulla responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e sulla riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non son consentiti in questa sede; infatti, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio; considerato che, nella specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., anche riscontrate dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali); considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre a proporre una ricostruzione fattuale alternativa, manca di specificità poiché non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; infatti, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 29541 del 1607/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02 e in motivazione; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, 0., Rv. 285883 - 03), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sul dolo di estorsione alla luce dell'arbitrarietà delle pretese economiche avanzate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 l