CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 4 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, pronunciata il 13 maggio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri del delitto di truffa contestato, mirano a sollecitare una rilettura delle fonti probatorie e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020-11/02/2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); considerato che la Corte territoriale, a pagina 3, nel respingere le argomentazioni di merito riproposte in questa sede, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già sottolineato la coerenza e la chiarezza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, confermate dalle fotografie agli atti, da cui emergeva che i fumetti spediti erano diversi da quelli promessi in vendita e ha altresì evidenziato come la sussistenza dei raggiri tipici della truffa fosse confermata dalla successiva condotta dell'imputato che, dopo aver accampato delle scuse, si era reso irreperibile e aveva cambiato nome su e-bay; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie in cui la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero elementi positivamente apprezzabili e che l'imputato, gravato da un rilevante precedente penale, non aveva neppure offerto un parziale risarcimento alla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am