CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34980/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] RAPPRESENTANTEavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.letta la nota della difesa con la quale si comunica l’esito del procedimentoprincipale di estradizione e si rinuncia al ricorso;udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avv.ti Astolfo edAlessio [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla nota.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza in data 15 luglio 2026,decidendo in sede di rinvio, respingeva l’istanza di revoca o sostituzione dellamisura degli arresti domiciliari disposti nel corso del procedimento di estradizionevero lo Stato del [OSCURATO:PERSONA] ed avanzata nell’interesse di ALRAJAAN FAWAZ2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensoridell’imputato, avv.ti Astolfo ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi:violazione di legge quanto alla omessa osservanza dei principi dettati dallasentenza rescindente, violazione degli artt. 714 e 715 cod. proc. pen. quantoall’accertato pericolo di fuga.3. Nelle more della trattazione del procedimento, perveniva la sentenza del24 luglio 2026 della Corte di appello di Roma che, negata l’estradizione, ordinaval’immediata liberazione del ricorrente, effettivamente disposta nella stessa datacome da certificazione D.A.P. acquisita.4. Con successiva nota trasmessa in cancelleria la difesa comunicava l’esitodel procedimento di estradizione e rinunciava al ricorso cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Ciò posto, il ricorso deve ritenersi inammissibile ex art. 591 comma 1 lett.a) cod. proc. pen. per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della dispostascarcerazione nel procedimento principale di estradizione oltre che perintervenuta rinuncia all'impugnazione. Ed invero, va rammentato che l'interesse,quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, sussiste solo se il gravame èidoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l' impugnantedeterminando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quellaesistente (Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685 - 01). E nelcaso di specie l’intervenuta liberazione per rigetto dell’istanza di estradizioneesclude qualsiasi interesse all’accoglimento della domanda proposta nelprocedimento cautelare, alla quale è anche seguita rituale rinuncia al ricorso.2. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, in presenza di un difetto diinteresse sopravvenuto; al proposito è stato infatti affermato che il venir menodell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione, sopravvenuto alla suaproposizione, comporta che alla dichiarazione di inammissibilità non consegue lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento, ne' alla sanzionepecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. 6, n.22747 del 06/03/2003, Rv. 226009 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]