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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 37995/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12462-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 4375/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del 27 febbraio 2020, n. 4375, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto il gravame da egli proposto e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] e inefficace la cartella di pagamento emessa, condannando l'Agenzia delle entrate a rimborsare al ricorrente le spese dei due gradi del giudizio, invece compensando le medesime tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

Le intimate [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha così motivato: "le spese sono liquidate a carico della sola Agenzia delle entrate che ha omesso di costituirsi in giudizio e non ha provato di avere provveduto a conservare con la dovuta diligenza le ragioni creditorie dell'ente che aveva affidato il credito per la esazione dello stesso; sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno appellante".

Il ricorso va accolto.

Secondo l'art. 92 c.p.c., letto alla luce della pronuncia del giudice delle leggi n. 77/2018, il giudice può compensare le spese, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, solo ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (v.

Cass. 2487/2019 citata dal ricorrente).

Al contrario, nel caso in esame, il Tribunale di Roma si è limitato a motivare la compensazione delle spese genericamente invocando "giuste ragioni".

Ric. 2020 n. 12462 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2-

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito e [OSCURATO:PERSONA] è condannata in solido con l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio op così come liquidate dal Tribunale; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] in solido con l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spe «del giudizio di opposizione come liquidate dal Tribunale; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 800, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. re ente [OSCURATO:PERSONA] a omba do Lì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12462-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 4375/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del 27 febbraio 2020, n. 4375, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto il gravame da egli proposto e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] e inefficace la cartella di pagamento emessa, condannando l'Agenzia delle entrate a rimborsare al ricorrente le spese dei due gradi del giudizio, invece compensando le medesime tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha così motivato: "le spese sono liquidate a carico della sola Agenzia delle entrate che ha omesso di costituirsi in giudizio e non ha provato di avere provveduto a conservare con la dovuta diligenza le ragioni creditorie dell'ente che aveva affidato il credito per la esazione dello stesso; sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno appellante". Il ricorso va accolto. Secondo l'art. 92 c.p.c., letto alla luce della pronuncia del giudice delle leggi n. 77/2018, il giudice può compensare le spese, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, solo ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (v. Cass. 2487/2019 citata dal ricorrente). Al contrario, nel caso in esame, il Tribunale di Roma si è limitato a motivare la compensazione delle spese genericamente invocando "giuste ragioni". Ric. 2020 n. 12462 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito e [OSCURATO:PERSONA] è condannata in solido con l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio op così come liquidate dal Tribunale; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] in solido con l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spe «del giudizio di opposizione come liquidate dal Tribunale; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 800, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. re ente [OSCURATO:PERSONA] a omba do Lì
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