CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 36315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15774/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Venafro (IS), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. intimato avverso il decreto , n. cronol. 2150/2020, del TRIBUNALE DI C AMPOBASSO pubblicatoin data 02/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, contro il decreto del Tribunale di Campobasso del 2 aprile 2020 reiettivo dell’opposizione da lei promossa, exartt. 98-99 l.fall., avverso la sua avvenuta ammissione solo parziale, oltre che limitata rispetto a quanto invocato in prededuzione, al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione al complessivo credito per prestazioni professionali dalla medesima svolte, in favore della menzionata società, anteriormente e successivamente alla sua ammissione al concordato preventivo, nonché fino alla pronuncia del fallimento. L’indicata procedura fallimentare non spiega difese in questa sede. 1.1. Per quanto ancoradi interesse, quel tribunale ha osservato, tra l’altro, che: i) «In relazione al credito per fatture da ottobre 2011 fino a maggio 2012, nonché preavvisi di fatture per agosto e settembre 2012 (cioè fino all’ammissione al concordato), il G.D. ha escluso l’ammissione. La ricorrente invoca, così come per tutte le altre somme, in primo luogo, l’applicazione della prededuzione, in via subordinata l’ammissione al privilegio ex art. 2751 - bis, comma 1, n. 2, c.c.. Tuttavia la ricorrente omette di contestare espressamente la ragione per la quale il credito è stato escluso e cioè l’assenza di data certa del contratto professionale e l’assenza di prova circa la utilità della prestazione. Sul primo aspetto (che rileva anche in relazione alla richiesta subordinata di ammissione in privilegio), il ricorso è del tutto silente. La opponente, al fine di contrastare, in primo luogo, l’omessa ammissione, avrebbe dovuto fornire quantomeno elementi di prova volti a fondare la data certa del contratto professionale dal quale fa derivare la pretesa»; ii) «Quanto alla invocata prededuzione, il criterio da valutarsi ai fini dell’ammissibilità è quello cd. funzionale (sul quale è, infatti, basato il rigetto nello stato passivo) e cioè se le prestazioni rese siano state concretamente utili per la massa in ragione dei risultati raggiunti. Sotto questo profilo, nello stesso ricorso si riportano allegazioni che non integrano la prova della predetta utilità»; iii) «Quanto alle prestazioni rese nelle due controversie (giudizi nn. 179/13, 1991/11) dinanzi al Tribunale di Campobasso, il par allelo con il giudizio n. 23954/12[innanzi al Tribunale di Napoli. Ndr] non coglie nel segno, atteso che, nei due giudizi del 2013 e del 2011, non vi è stata alcuna utilità per la procedura, in quanto, quello del 2011, è stato interrotto per il fallimentodell’Arena e, in quello del 2013, si è (solo) ottenuta l’integrazione del contraddittorio con il liquidatore (a differenza del giudizio n. 23954/12, in cui vi è stato un concreto risultato di salvaguardia del patrimonio, atteso il rigetto di domanda di risarcimento avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]), quindi alcun recupero di beni o crediti, né salvaguardia del patrimonio. Né può rilevare la circostanza che le attività siano state svolte in costanza di concordato, poiché ciò non comporta automaticamente l’utilità per i creditori; […]. Per cui, in difetto di allegazione e prova della effettiva utilità prodottasi per la massa dei creditori, risulta corretta l’esclusione della prededuzione di cui allo stato passivo opposto». [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata, pregiudizialmente, l’ammissibilità dell’odierno ricorso, benché notificato (il 10 giugno 2020) oltre il termine di cui all’art. 99, comma 12, l.fall. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), in relazione alla data (2 aprile 2020) di avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato ad opera della cancelleria, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19: in particolare quanto disposto dall’articolo 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. 2. Il primo motivo di ricorso investe la mancata ammissione del «credito di € 36.000, oltre CPA ed IVA, per complessivi € 45.676,80, per le attività espletate da settembre 2012 (data di ammissione della società alla procedura di CP) a gennaio 2014 (data di scadenza del contratto di consulenza e collaborazione professionale». Esso è articolato in due profili, recanti, rispettivamente: A) «Omessa decisione di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 2697 c.c. 111 e 169-bis legge fallimentare». Muovendo dal triplice assunto che, (a) con la domanda ex art. 93 l.fall., la Capaldi aveva chiesto, tra l’altro, l’ammissione al passivo della somma di € 36.000,00, oltre CPA ed IVA, per un totale di € 45.676,80, per attività espletate da settembre 2012 (data di ammissione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al concordato preventivo) a gennaio 2014 (data di scadenza del contratto di consulenza e collaborazione professionale), che (b) il giudice delegato, facendo propria la proposta del curatore, aveva respinto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in forza del contratto di collaborazione per carenza di data certa anteriore al fallimento e che (c) nel successivo ricorso in opposizione ex artt. 98 - 99 l.fall., per mero errore materiale, aveva dedotto che quel credito era stato ammesso con il privilegio ex art. 2751 - bis, n. 2, cod. civ., insistendo solo per la sua collocazione in prededuzione, si sostiene che il tribunale nulla aveva detto, né motivato, in ordine a tale specifica richiesta. Si afferma, in particolare, che «la decisione impugnata non ha, dunque, dato alcuna risposta alla domanda volta all’ammissione, in prededuzione, dei crediti contrattuali sorti nel periodo concordatario, domanda che, implicitamente, presupponeva anche il riconoscimento dello stesso credito. A nulla rileva l’errore - evidentemente materiale -in cui è incorsa l’odierna ricorrente allorquando ha dato per ammesso in privilegio il credito che, invece, era stato escluso. Il Tribunale avrebbe dovuto procedere, motu proprio, al riesame della situazione fatta valere e ad una valutazione della volontà del creditore desumibile dalla complessiva prospettazione della propria pretesa creditoria nei confronti del fallimento»; B) «Motivazione omessa e/o erronea e/o insufficiente, comunque illegittima», laddove volesse ritenersi che il tribunale abbia deciso per relationem sulla domanda che si assume pretermessa. 2.1. La suddetta doglianza è infondata in relazione al suo profilo sub A)ed inammissibile per quello sub B). 2.2. Invero, quanto al primo di essi, il tribunale, nel dare atto che il giudice delegato aveva respinto la richiesta di ammissione al passivo per quanto richiesto dalla Capaldi, sulla base del contratto di consulenza e collaborazione professionale suddetto, per il periodo da ottobre 2011 a settembre 2012 (vale a dire quello immediatamente precedente l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al concordato preventivo), ha ricordato che il corrispondente credito era stato escluso per l’assenza di data certa, anteriore al fallimento, del menzionato contratto, altresì rimarcando che alcunché, nel ricorso exart. 98-99 l.fall., l’opponente aveva contestato quanto al motivo di detta esclusione, né aveva allegato, ancor prima che dimostrato, fatti volti a documentare la certezza della data di quel contratto (cfr. pag. 3 del decreto impugnato). 2.2.1. E’ evidente, quindi, che qualsivoglia altro preteso credito, specificamente fondato su quel contratto, pure per il periodo (successivo a quello specificamente indicato nelprovvedimento del giudice delegato) ricompreso tra settembre 2012 e gennaio 2014 (cioè quello post avvenuta ammissione della società poi fallita alla procedura concordataria) non poteva che subire la stessa sorte di quello già escluso (sebbene per un periodo anteriore, ma fondato sulla medesima causa petendi) dal giudice delegato. 2.2.2. Non può ravvisarsi, dunque, alcuna significativa omissione di pronuncia (exartt. 360, comma 1, n. 4, -e non n. 5, come erroneamente indicato nella rubrica del profilo del motivo in esame - e 112 cod. proc. civ.) in ordine «alla domanda volta all’ammissione, in prededuzione, dei crediti contrattuali sorti nel periodo concordatario», posto che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti implicitamente il rigetto (cfr. Cass. n. 12652 del 2020; Cass. n. 7662 del 2020; Cass. n. 20718 del 2018. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche la più recente Cass. n. 2151 del 2021). 2.2.3.Nessun decisivo rilievo, in contrario, può attribuirsi all’affermazione della ricorrente secondo cui «la prova certa ed inconfutabile della “data certa” del contratto (recante la data 01.02.1011) si desume dalle seguenti -obbiettive ed inconfutabili -circostanze: riconoscimento del compenso per la fase precedente al concordato e ammissione al passivo del credito portato da fatture emesse proprio sulla scorta del citato contratto di consulenza e collaborazione professionale; mancata contestazione delle attività espletate nel periodo da settembre 2012 (data di ammissione della società alla procedura di C.P.) a gennaio 2014 (data di scadenza del contratto di consulenza e collaborazione professionale)» (cfr. pag. 23 del ricorso). 2.2.4. In proposito, infatti, è sufficiente rilevare che: i) la somma di € 23.032,21, ammessa al passivo, in prededuzione, dal giudice delegato riguardava -come agevolmente emerge proprio da quanto esposto alle pagine 4 e 5 del medesimo ricorso - le sole fasi istruttoria e decisionale del giudizio n.r.g. 23954/2012, patrocinato dalla Capaldi, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., innanzi al Tribunale di Napoli, pacificamente svoltesi successivamente al gennaio 2014 (quindi dopo la scadenza del menzionato contratto di collaborazione), ed era stata determinata alla stregua dei parametri sanciti dal d.m. n. 55 del 2014; ii) in parte qua, la doglianza è carente di autosufficienza, non spiegando minimamente come, ed in base a quale documentazione (di cui neppure è stato riprodotto il contenuto nel ricorso stesso), fosse stato calcolato l’importo ulteriore (rispetto a quello appena descritto) insinuato al passivo in sede di verifica; iii) è vero che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, « In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, l'inopponibilità al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente del requisito della certezza, di cui all'art. 2704c.c., non riguarda il contenuto del negozio, sicché quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono comunque formare oggetto di prova, potendosi determinare la misura del corrispettivo, in assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1 c.c.» (cfr. Cass. n. 37028 del 2021). Nella specie, tuttavia, una siffatta prova non è stata fornita dalla Capaldi, né, peraltro, come già detto, una specifica contestazione sul punto era stata da lei fornita nel proprio ricorso ex art. 98-99 l.fall; iv) in ogni caso, giova ricordare che, come puntualizzato da questa Suprema Corte, «In tema di concordato preventivo, in caso di mancato completamento della prestazione avente ad oggetto l'assistenza resa da un legale nella procedura, in virtù della correlazione tra pattuizione negoziale e corrispettivo di cui all'art. 2233, comma 2, c.c., e tenuto conto della causa concreta di detta pattuizione, il credito del professionista deve essere determinato sulla base di un criterio di corrispettività, ovvero valutando la reale consistenza della prestazione compiuta» (cfr. Cass. n. 7974 del 2018). 2.2.5. Affatto inutile, infine, si rivela il richiamo della Capaldi all’art. 169-bis l.fall., come effettuato alla pagina 24 del suo ricorso. Invero, l’erogazione delle prestazioni in corso di concordato preventivo non significa che si trattava di un “rapporto pendente”, già per il fatto che il suo inquadramento in un patto unitario di prestazione professionale non era opponibile per difetto di data certa. 2.3. Quanto, invece, al profilo sub B) del motivo in esame, la sua inammissibilità deriva dalla dirimente considerazione che lo stesso fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis risultando impugnato un decreto decisorio reso il 2 aprile 2020), che riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che irritualmente estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33961 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). Nemmeno peraltro risultano rispettati i puntuali oneri di allegazione sanciti, per tale tipologia di censura, da Cass., SU, n. 8053 del 2014. 3. Il secondo motivo di ricorso riguarda «i crediti derivanti dall’applicazione dei parametri professionali». Anch’esso è articolato in due profili che denunciano, rispettivamente: A) «In ordine all’esclusione del credito per i giudizi dinanzi al Tribunale di Campobasso iscritti ai nn. 179/2013 r.g. e 1991/2011 r.g., decisione apparente e/o erronea e/o insufficiente su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli articoli 112c.p.c. e 111 legge fallimentare». Assume la Capaldi che, con la domanda ex art. 93 l.fall. e la successiva opposizione, aveva chiesto l’ammissione, in prededuzione, del credito di € 21.006,94, relativo al compenso tabellare per le attività svolte successivamente alla scadenza del contratto di collaborazione per i giudizi iscritti ai nn.179/2013 r.g. e 1991/2011 r.g. dinanzi al Tribunale di Campobasso. Ella aveva formulato, altresì, domanda alternativa per l'ipotesi in cui il tribunale avesse ritenuto (comeera, poi, concretamente accaduto) di non dover riconoscere il compenso di € 36.000,00, oltre c.p.a. ed i.v.a. (per complessivi € 45.676.805), in virtù del contratto di collaborazione (perché inefficace ed inopponibile al fallimento), insistendo, comunque, per il riconoscimento e l'ammissione, sempre in prededuzione, ex art. 111 l.fall., del credito di € 72.130,14 relativo ai compensi tabellari applicati a tutte le attività svolte nell'interesse della debitrice a far data dall'ammissione alla procedura di concordato preventivo (totale compensi richiesti € 95.162,34 da cui doveva detrarsi la somma di € 23.032,21 già ammessa in prededuzione). Il decreto impugnato, invece, aveva motivato solo in ordine all’esclusione della prededuzione, senza adottare, tuttavia alcuna decisione per giustificare la mancata ammissione allo stato passivo di tali voci creditorie. Peraltro, anche in punto di prededuzione, la motivazione del giudice di merito era illegittima ed errata; B) «In ordine alla domanda alternativa di riconoscimento integrale dei compensi, sulla base dei parametri professionali, in relazione al giudizio n. 23954/2012 Tribunale di Napoli. Omessa decisione di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 2233 c.c. e 111 legge fallimentare». Si censura il decreto impugnato perché, anche con riferimento al credito ulteriormente invocato per il giudizio indicato in rubrica, da calcolarsi come ivi richiesto ove non fosse stato considerato opponibile al fallimento il contratto di collaborazione professionale già in precedenza menzionato, nulla aveva riferito circa la sua mancata ammissione, essendosi limitato a prendere in considerazione la sola richiesta di prededuzione. Il tribunale, inoltre, aveva omesso di considerare che, per il giudizio n. 23954/12 r.g. del Tribunale di Napoli, il giudice delegato, pur avendo valutato la meritevolezza del credito, aveva riconosciuto in prededuzione unicamente l'importo richiesto per la fase successiva alla scadenza del contratto, lasciando priva di compenso l’attività svolta precedentemente, nel periodo compreso tra l'ammissione della società alla procedura concordataria e la scadenza del contratto, ovvero la fase di studio e la fase introduttiva.3.1. Il profilo sub A)di tale complessiva doglianza è fondato nei limiti di cui appresso. 3.1.1. Invero, in relazione ai crediti invocati per i giudizi n. 179/2013 r.g. e n. 199/2011 r.g., patrocinati dalla Capaldi, nell’interesse della società poi fallita, innanzi al Tribunale di Campobasso, nel decreto impugnato, dopo essersi dato atto della inopponibilità al fallimento opposto del già più volte citato contratto di consulenza e collaborazione, si legge unicamente quanto segue: «Quanto alla prestazione resa nelle due controversie (giudizi nn. 179/13, 1991/11 dinanzi al Tribunale di Campobasso, il parallelo con il giudizio n. 23954/12 RG non coglie nel segno, atteso che, nei due giudizi del 2013 e del 2011, non vi è stata alcuna utilità per la procedura in quanto quello del 2011 è stato interrotto per il fallimento dell'Arena e in quello del 2013 si è (solo) ottenuta l'integrazione del contraddittorio con il liquidatore (a differenza del giudizio n. 23954/12 in cui vi è stato un concreto risultato di salvaguardia del patrimonio atteso il rigetto di domanda di risarcimento avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]), quindi alcun recupero di beni o crediti, né salvaguardia del patrimonio. Né può rilevare la circostanza che le attività si siano svolte in costanza di concordato poiché ciò non comporta automaticamente l'utilità per i creditori. […]. Per cui, in difetto di allegazione e prova della effettiva utilità prodottasi per la massa dei creditori, risulta corretta l'esclusione della prededuzione di cui allo stato passivo opposto» (cfr. pag. 4-5 del decreto suddetto). 3.1.2. Appare evidente, allora, che una siffatta motivazione ha riguardato solo l’esclusione della prededuzione quanto ai crediti invocati dalla opponente con riguardo ai citati giudizi, n. 179/2013 r.g. e n. 199/2011 r.g., da lei patrocinati, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in bonis, innanzi al Tribunale di Campobasso. Nulla, invece, è stato ivi stabilito per giustificare la mancata ammissione allo stato passivo di tali voci creditorie (su cui l’opponente aveva insistito, come emerge dal tenore delle conclusioni del suo ricorso exart.98-99 l.fall., doverosamente trascritto nell’atto introduttivo di questo giudizio di legittimità. Cfr. Cass. n. 28072 del 2021) da calcolarsi utilizzandosi i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (applicabili ratione temporis) una volta ritenuto inopponibile al fallimento, per quanto si è già detto, l’indicato contratto di consulenza e collaborazione professionale.3.1.3. È innegabile, allora, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., ravvisabile allorquando il giudice ometta di pronunciare sull'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 24812 del 2022). 3.1.4. Va qui solo aggiuntoche : i ) spetterà al giudice di rinvio valutare il riconoscimento, o meno, della prededuzione all’ulteriore credito della Capaldi per tale causale, ove effettivamente accertato, ponderando se le sue prestazion i sianostate funzionali alle finalità della procedura concordataria , contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante , alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa (cfr., amplius, Cass., SU, n. 42093 del 2021). Erroneo, quindi, è il criteriodella utilità ex postutilizzato dal tribunale; dall’altro; ii) è ininfluente l’erroneo richiamo della ricorrente, nella rubrica del motivo, all’art. 360, comma 1, n. 5, invece che (correttamente, trattandosi error in procedendoperché afferente ad un vizio di attività del giudice) al suo n. 4, posto che, come ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, «Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge» (cfr. in termini, Cass., SU, n. 17931 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 24553 del 2013; Cass. n. 10862 del 2018).3.2. Quanto al profilo sub B) del motivo in esame, lo stesso merita accoglimento sostanzialmente per le stesse ragioni appena esposte relativamente al profilo sub A)del medesimo motivo. 3.2.1.Invero, anche con riguardo al credito ulteriormente invocato per il giudizio n. 23954/2012 r.g., patrocinato dalla Capaldi, nell’interesse della società poi fallita, innanzi al Tribunale di Napoli, da calcolarsi sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (anche qui applicabili ratione temporis) ove non fosse stato considerato opponibile al fallimento il contratto di collaborazione professionale già in precedenza menzionato, dal già riportato (cfr. § 3.1.1) passo motivazionale del decreto impugnato nulla emerge circa la sua mancata ammissione. Si discorre ivi unicamente della ragione dell’avvenuto riconoscimento della prededuzione a quanto già riconosciuto dal giudice delegato, la cui quantificazione (€ 23.032,21), tuttavia, aveva riguardato - come agevolmente emerge da quanto esposto alle pagine 4 e 5 dell’odierno ricorso - le sole fasi istruttoria e decisionale del giudizio predetto, pacificamente svoltesi successivamente al gennaio 2014 (quindi dopo la scadenza del menzionato contratto di collaborazione), non anche quelle di studio ed introduttiva, anteriori a tale data. 3.2.2. Va ribadito, infine, anche per questo profilo di censura, quanto si è già precisato al precedente § 3.1.4., da intendersi qui, per brevità, interamente riprodotto. 4. In definitiva, quindi, il ricorso della Capaldi deve essere accolto, nei sensi di cui si è detto, limitatamente al suo secondo motivo, rigettandosene il primo. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] LaCorteaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, respingendone il primo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la cau