CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 22095/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17054-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 850/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/01/2016 R.G.N. 804/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.850/15, la Corte d'appello di Bologna, per il capo che rileva in questa sede, confermava la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto legittimo il verbale di accertamento emesso dall'Inps nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], e avente ad oggetto l'omissione contributiva su vari collaboratori assunti con contratto di lavoro a progetto per il periodo dicembre 2005 - agosto 2008, ma qualificati dall'ente come lavoratori subordinati. Secondo la Corte i progetti dei collaboratori addetti alla consegna di pacchi e plichi non individuavano alcun risultato finale da dover gestire in autonomia, prevedendo solo le attività da eseguire con l'indicazione dei tempi e delle percentuali di consegna. Inoltre, il corrispettivo non era commisurato alla realizzazione del risultato ma stabilito mensilmente in percentuale rispetto alla durata complessiva del progetto. Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per un solo motivo. L'Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt.61 e 69 d. Igs. n.276/03. La sentenza avrebbe errato nel ritenere che i progetti non garantissero autonomia organizzativa ai collaboratori, i quali erano sempre liberi di decidere le fasce orarie in cui collocare la loro prestazione. Inoltre, i contratti prevedevano una clausola di esclusione o riduzione del compenso ove i risultati prodotti non fossero conformi agli obiettivi concordati, sicché non era vero che la retribuzione fosse slegata al risultato del progetto. Nel suo complesso, il motivo di presenta manifestamente infondato. Ai sensi dell'art.61, co.1 d. Igs. n.276/03 (poi abrogato dall'art.52 d. Igs. n.81/15), la definizione legale del contratto di lavoro a progetto richiede la presenza di "uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (omissis)". In mancanza di specificità del progetto, il contratto si converte in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza farsi luogo ad accertamenti volti a verificare in concreto la presenza degli elementi della subordinazione (Cass.2854/20, Cass.27543/20). Questa Corte ha poi specificato (Cass.4182/21) che non è richiesto che il progetto dell'art.61 d. Igs n.276/03 inerisca ad un'attività eccezionale, originale, del tutto diversa rispetto a quella ordinaria dell'impresa, né deve trattarsi di un'attività altamente specialistica, unica e irripetibile. Tuttavia, è pur sempre necessaria l'indicazione di un risultato che giustifichi l'autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione. L'interesse del creditore è infatti relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, sebbene non debba identificarsi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta. Ora, la Corte d'appello ha affermato la non conformità dei progetti all'art.61, co.1 d. Igs. n.276/03, poiché essi non individuavano alcun risultato utile da gestire in autonomia da parte del collaboratore. Erano bensì previste mere attività di c:onsegna di plichi e pacchi, con indicazione dei tempi e delle percentuali, e senza che il corrispettivo fosse parametrato alla realizzazione del risultato, ma forfettizzato mensilmente "in quota parte (durata 36 mesi - erogazione mensile 1/36)". In sostanza, mancava una specificità delle attività previste nei progetti tale da poter giustificare una gestione in autonomia da parte dei collaboratori (v. ancora Cass.4182/21, in un caso in cui l'attività di progetto coincideva con la normale attività d'impresa, rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative del committente). Rispetto a questo accertamento compiuto dalla Corte d'appello, il motivo dì ricorso si limita a proporre una diversa chiave di lettura dei progetti stessi, senza addurre alcun fatto decisivo omesso e oggetto di discussione tra le parti, come invece chiesto dall'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Atteso il rigetto del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all'Inps, liquidate per il presente grado in €12.000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adjnanza camerale del 6.5.22 Il Presidente / Dr.ssa Rossatí no [OSCURATO:PERSONA] Gacoia li Rinzionar.io DePOSitati-)