CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 23551/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18439- 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà 10 , presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] , resa nel procedimento n. RG 7080/2017, pubblicatain data 6/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n.18439sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 2 - rilevato che: -con ordinanza ex art. 14 d . l gs 150/11 del 6/12/2018, il Tribunale di Roma liquidò, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], i compensi spettantiper l’attività professionale resa in favore di [OSCURATO:PERSONA] in più procedimenti contro il datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e, in particolare, per quel che qui ancora rileva, per l’assistenza prestagli nella fase prefallimentare, iniziata con l’istanza di fallimento presentata nel suo interesse (corredata della prova del credito, pari ad Euro 60.193,33) e conclusasi con la sentenza di fallimento della società n. 145/2013; -il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di parte convenuta, operò la liquidazione in applicazione della tariffa professionale ex dm 127/2004, rimarcando che ciascuna attività dove sse intendersi conclusa prima del 23/8/2012, data di entrata in vigore del DM 140/2012; in particolare, per l’attività relativa alla procedura fallimentare, fissando il valore di riferimento in Euro 60.193,33, liquidò la somma di Euro 1375,50 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali; -avverso questa ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese; considerato che: -con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non averela Corte d’appello considerato che l’attività svolta nel procedimento prefallimentare nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. si era compiuta soltanto con il fallimento dichiarato dal Tribunale di Roma con la sentenza 146/2013, protraendosi poi, in sede stragiudiziale, l’attività di difesa in favore di Russo, fino al pagamento del credito da parte del Fondo di garanzia; pertanto, la liquidazione del compenso per Ric. 2019 n.18439sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 3 - l’attività giudiziale in sede prefallimentare avrebbe dovuto essere operata in riferimento al d.m. n.140/2012, vigente alla data di dichiarazione del fallimento; - il motivo è fondato, atteso che il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. è stato dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 146/2013 e l’attività giudiziale prestata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi conclusa soltanto con la dichiarazione di fallimento; la procedura ha, infatti, natura bifasica e la sentenza dichiarativa del fallimento costituisce, da un lato, l'epilogo del procedimento avviato con l'iniziativa del creditore o del debitore o del pubblico ministero e, dall'altro, l'inizio della procedura liquidatoria (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 13271 del 16/05/2019); - in conseguenza, l’ordinanza impugnata , come corretta con successivo provvedimento del 24/5/2019, deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché liquidi il compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza prestata a Russo, dalla presentazione dell’istanza di fallimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla apertura della nuova fase della procedura concorsuale, con la sentenza dichiarativa del fallimento, in applicazione dei parametrivigenti all’epoca della sua pronuncia; - decidendo in rinvio, il Tribunale statuirà anche sulle spese di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seco