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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09677/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 10995/2016 proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 88, giusta procura a margine del controricorso. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 9423 /201 5 , depositata in data 2 novembre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 5 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate , con avviso di accertamento n.

TF303905435/2013, notificato il 26 novembre 2013, relativo all'anno d'imposta 2008, a seguito di indagini bancarie estese anche al socio e legale rappresentante della società DA.CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato ai fini Ires, Irap, Iva ma ggiori ricavi per euro674.720 ,00 (corrispondenti alla somma dei versamenti e prelevamenti riscontrati sia sul conto corrente della società, sia sui conto correnti dell'amministratore), da sommare al reddito dichiarato di euro 14.435,00ed Iva evasa per euro 14.816 ,00 per operazioni non fatturate.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza 25609/15/2014, aveva rigettato il ricorso, motivando che l'accertamento trovava la sua giustificazione nella ristretta base azionaria della società, nella quale i soci risultavano avere capacità reddituali non giustificate, e che dovevano ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , sull'appello proposto dalla società DA.CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha accolto il gravame, affermando che: -) l a motivazione della sentenza impugnata risulta va erronea nel ritenere che l'accertamento trovava la sua giustificazione nella «ristretta base azionaria» della società, e nella accertata mancata annotazione di operazioni nei registri dell'impresa; -) tale ultimo assunto era contraddett o dall'Ufficio che nel motivare l'accertamento asseriva «che, per quanto riguarda la movimentazione del conto bancario della società in esame, la parte ha inteso giustificare molti movimenti in prelievi e versamenti, quali movimenti in conto capitale, facendo riferimento solo al riporto nei libri contabili»; -) l'Ufficio riconduceva la legittimità dell'accertamento al fatto che « il contribuente non era in grado di produrre alcuna documentazione ed il nome del socio attinente a ciascuna movimentazione» ed, inoltre, asseriva che le iniezioni di liquidità in azienda non trovavano alcuna rispondenza alle esigenze aziendali, poiché i versamenti e i prelevamenti si susseguivanocosì ravvicinati tali da non capire la logica di tutto questo flusso di denaro; infine a distanza di oltre cinque anni nessun aumento di capitale era stato approvato: -) nel caso in esame, le movimentazioni bancarie eranostate annotate nelle scritture contabili come prevedevala norma e la giurisprudenza; inoltre, in massima parte, erano id entificate dai versamenti e dai prelevamenti del socio; -) l'Ufficio motivava l'accertamento lamentando che la società non avevamai proceduto all'aumento del capitale sociale e che i versamenti e i prelevamenti si susseguivanocosì ravvicinati tali da non (consentire di) capire la logica di tutto questo flusso di denaro, ma si osservava che la norma civilistica non imponeva l'aume nto del capitale delle società e che il susseguirsi ravvicinato dei versamenti e dei prelevamenti configuravasolo un indizio, privo di rilevanza probatoria. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tremotivi.

5. La società DA.CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 132, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 o 4, cod. proc. civ., laddove la Commissione tributaria regionale ha affermato:1) « Nel caso in esame, le movimentazioni bancarie sono state annotate nelle scritture contabili come prevede la norma e la giurisprudenza; inoltre, in massima parte, sono identificate dai versamenti e dai prelevamenti del socio»; 2) « L'Ufficio, inoltre, motiva l'accertame nto lamentando che la società non ha mai proceduto all'aumento del capitale sociale e che i versamenti e i prelevamenti si susseguono così ravvicinati tali da non (consentire di) capire la logica di tutto questo flusso di denaro.

All'uopo si osserva che la norma civilistica non impone l'aumento del capitale delle società; e che il susseguirsi ravvicinato dei versamenti e dei prelevamenti configura solo un indizio, privo di rilevanza probatoria».La asserzione n. 1) non consent iva di comprendere per quale movimentazione bancaria vi sarebbe stata l'annotazione nelle scritture contabili, né di comprendere di quale tipo di scrittura contabile si trattasse.

Sfugg iva , inoltre, a comprensione logica , l'affermazione secondo cui « inoltre, in massima parte, sono identificate dai versamenti e dai prelevamenti del socio», ovvero la prova che i prelevamenti risultino dalle scritture contabili (quali?) risiederebbero, secondo i giudici di secondo grado, nella identificazione degli stessi prelevamenti (?).

La asserzione n. 2) ritenevache la assenza di aumenti di capitale (che avrebbero potuto giustificare i prelievi) e il fatto che «i versamenti e i prelevamenti si susseguivano così ravvicinati » (senza giustificazione alcuna), costituivano elementi privi di ri levanza probatoria presuntiva.

Tale giudizio « statico » era del tutto apodittico, non illustrando la Commissione tributaria regionale il perché tali circostanze non sarebbero state idonee a rafforzare la già sufficiente presunzione di ricavi occulti raggiunta per difetto di prova.La motivazione, allora, si palesavameramente apparente per incomprensibilità.

2. Il secondo m otivo deduce la violazione dell'art. 32, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, violazione dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza aveva affermato che la società aveva annotato le movimentazioni bancarie nelle scritture contabili così come prevedeva la norma e la giurisprudenza e che, in massima parte, erano identificate dai versamenti e dai prelevamenti del socio.

L'Ufficio aveva fornito al contribuente ogni opportunità per difendersi, attraverso la notifica di inviti a giustificare le movimentazioni finanziarie constatate.

Solo le movimentazioni non giustificate avevano determinato il recupero d'imposta e la società ricorrente non aveva fornito in sede di ricorso alcun ulteriore elemento oltre quelli già esaminati in sede di istruttoria dell'accertamento.

La metodologia di accertamento adottata, basata sulle indagini finanziarie, non consentiva prove contrarie generiche ma la dimostrazione analitica di ogni singolo movimento.

In quest'ambito, dunque, le affermate sofferenze della società dal punto di vista finanziario eranostate ritenute, in quanto non circostanziate e provate, dichiarazioni prive di pregio ed insufficienti a contrastare la pretesa tributaria.

La società e la Commissione tributaria regionale avevano ritenuto non imputabili alla società i movimenti bancari ingiustificati tratti dal conto corrente della società e che , limitatamente ai movimenti bancari intercorrenti con il conto del socio amministratore, aveva no ritenuto fornita la prova contraria fondata sul r iporto nei libri contabili.

Sul punto si ribadivache l'operazione di finanziamento non era ammissibile.

Il finanziamento dei soci p oteva trovare la sua ragione in una situazione di sofferenza della partecipata che doveva essere adeguatamente documentata.

Tale passaggio, che non costituiva assolutamente un adempimento formale, si rende va necessario per esprimere a terzi ma anche in seno alla compagine societaria, la precisa volontà di ricorrere a finanziamento da parte deisoci delineandone i motivi nonché le modalità.

La concessione di micro prestiti di breve durata da parte dei soci alla società, sostenuta dall'appellante, risulta va affidata esclusivamente alle dichiarazioni rilasciate in sede amministrativa e contenziosa, mentre avrebbe dovuto quantomeno essere supportata da documentata sofferenza di cassa in corrispondenza delle somme a suo favore elargite precisandone la destinazione e scopi (ad esempio, acquisto di materie prime di importo rilevante, corresponsione di salari e stipendi, etc.).

Tale dimostrazione, nel caso in esame, non era stata fornita ed era, anzi, stata contraddetta con l'affermata estemporaneità dei finanziamenti dei soci e la pianificazione di provvista mensile di euro 24.500,00, per un totale di euro 294.000,00.

L 'Ufficio finanziario, dunque,posto davanti a questo notevole flusso di danaro, aveva chiesto adeguata giustificazione, non soddisfatta perché non documentata, ma supportata solo da dichiarazioni verbali di fronte alle quali la presunzione legale prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 non era stata sufficientemente contrastata.

In og ni caso, anche in presenza dell'indicazione del beneficiario, il prelevamento continuava ad essere un'operazione che il contribuente non aveva registrato nelle scritture contabilie ciò rilevava anche sotto il profilo della inattendibilità della contabilità.

3. Il terzo m otivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ..

Come analiticamente esposto nella motivazione dell'avviso di accertamento, l'Ufficio aveva accertato la esiguità del reddito annuale di impresa. euro 14.435,00, a fronte della presenza di tre soci, tutti legati da vincoli di parentela tra loro.

Il reddito dichiarato si palesava, quindi, del tutto implausibile ed insufficiente per il mantenimento di tre soci e delle loro famiglie. 3.In via preliminare va dato atto che la società DA.CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. h a depositato, con modalità telematiche, in data 13 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in vigore dall'1 gennaio 2023. 3.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ». 3.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ». 3.3 L'art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recitano, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 4.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 luglio 2023).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 10995/2016 proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 88, giusta procura a margine del controricorso. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 9423 /201 5 , depositata in data 2 novembre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 5 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate , con avviso di accertamento n. TF303905435/2013, notificato il 26 novembre 2013, relativo all'anno d'imposta 2008, a seguito di indagini bancarie estese anche al socio e legale rappresentante della società DA.CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato ai fini Ires, Irap, Iva ma ggiori ricavi per euro674.720 ,00 (corrispondenti alla somma dei versamenti e prelevamenti riscontrati sia sul conto corrente della società, sia sui conto correnti dell'amministratore), da sommare al reddito dichiarato di euro 14.435,00ed Iva evasa per euro 14.816 ,00 per operazioni non fatturate. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza 25609/15/2014, aveva rigettato il ricorso, motivando che l'accertamento trovava la sua giustificazione nella ristretta base azionaria della società, nella quale i soci risultavano avere capacità reddituali non giustificate, e che dovevano ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , sull'appello proposto dalla società DA.CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha accolto il gravame, affermando che: -) l a motivazione della sentenza impugnata risulta va erronea nel ritenere che l'accertamento trovava la sua giustificazione nella «ristretta base azionaria» della società, e nella accertata mancata annotazione di operazioni nei registri dell'impresa; -) tale ultimo assunto era contraddett o dall'Ufficio che nel motivare l'accertamento asseriva «che, per quanto riguarda la movimentazione del conto bancario della società in esame, la parte ha inteso giustificare molti movimenti in prelievi e versamenti, quali movimenti in conto capitale, facendo riferimento solo al riporto nei libri contabili»; -) l'Ufficio riconduceva la legittimità dell'accertamento al fatto che « il contribuente non era in grado di produrre alcuna documentazione ed il nome del socio attinente a ciascuna movimentazione» ed, inoltre, asseriva che le iniezioni di liquidità in azienda non trovavano alcuna rispondenza alle esigenze aziendali, poiché i versamenti e i prelevamenti si susseguivanocosì ravvicinati tali da non capire la logica di tutto questo flusso di denaro; infine a distanza di oltre cinque anni nessun aumento di capitale era stato approvato: -) nel caso in esame, le movimentazioni bancarie eranostate annotate nelle scritture contabili come prevedevala norma e la giurisprudenza; inoltre, in massima parte, erano id entificate dai versamenti e dai prelevamenti del socio; -) l'Ufficio motivava l'accertamento lamentando che la società non avevamai proceduto all'aumento del capitale sociale e che i versamenti e i prelevamenti si susseguivanocosì ravvicinati tali da non (consentire di) capire la logica di tutto questo flusso di denaro, ma si osservava che la norma civilistica non imponeva l'aume nto del capitale delle società e che il susseguirsi ravvicinato dei versamenti e dei prelevamenti configuravasolo un indizio, privo di rilevanza probatoria. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tremotivi. 5. La società DA.CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 132, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 o 4, cod. proc. civ., laddove la Commissione tributaria regionale ha affermato:1) « Nel caso in esame, le movimentazioni bancarie sono state annotate nelle scritture contabili come prevede la norma e la giurisprudenza; inoltre, in massima parte, sono identificate dai versamenti e dai prelevamenti del socio»; 2) « L'Ufficio, inoltre, motiva l'accertame nto lamentando che la società non ha mai proceduto all'aumento del capitale sociale e che i versamenti e i prelevamenti si susseguono così ravvicinati tali da non (consentire di) capire la logica di tutto questo flusso di denaro. All'uopo si osserva che la norma civilistica non impone l'aumento del capitale delle società; e che il susseguirsi ravvicinato dei versamenti e dei prelevamenti configura solo un indizio, privo di rilevanza probatoria».La asserzione n. 1) non consent iva di comprendere per quale movimentazione bancaria vi sarebbe stata l'annotazione nelle scritture contabili, né di comprendere di quale tipo di scrittura contabile si trattasse. Sfugg iva , inoltre, a comprensione logica , l'affermazione secondo cui « inoltre, in massima parte, sono identificate dai versamenti e dai prelevamenti del socio», ovvero la prova che i prelevamenti risultino dalle scritture contabili (quali?) risiederebbero, secondo i giudici di secondo grado, nella identificazione degli stessi prelevamenti (?). La asserzione n. 2) ritenevache la assenza di aumenti di capitale (che avrebbero potuto giustificare i prelievi) e il fatto che «i versamenti e i prelevamenti si susseguivano così ravvicinati » (senza giustificazione alcuna), costituivano elementi privi di ri levanza probatoria presuntiva. Tale giudizio « statico » era del tutto apodittico, non illustrando la Commissione tributaria regionale il perché tali circostanze non sarebbero state idonee a rafforzare la già sufficiente presunzione di ricavi occulti raggiunta per difetto di prova.La motivazione, allora, si palesavameramente apparente per incomprensibilità. 2. Il secondo m otivo deduce la violazione dell'art. 32, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, violazione dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza aveva affermato che la società aveva annotato le movimentazioni bancarie nelle scritture contabili così come prevedeva la norma e la giurisprudenza e che, in massima parte, erano identificate dai versamenti e dai prelevamenti del socio. L'Ufficio aveva fornito al contribuente ogni opportunità per difendersi, attraverso la notifica di inviti a giustificare le movimentazioni finanziarie constatate. Solo le movimentazioni non giustificate avevano determinato il recupero d'imposta e la società ricorrente non aveva fornito in sede di ricorso alcun ulteriore elemento oltre quelli già esaminati in sede di istruttoria dell'accertamento. La metodologia di accertamento adottata, basata sulle indagini finanziarie, non consentiva prove contrarie generiche ma la dimostrazione analitica di ogni singolo movimento. In quest'ambito, dunque, le affermate sofferenze della società dal punto di vista finanziario eranostate ritenute, in quanto non circostanziate e provate, dichiarazioni prive di pregio ed insufficienti a contrastare la pretesa tributaria. La società e la Commissione tributaria regionale avevano ritenuto non imputabili alla società i movimenti bancari ingiustificati tratti dal conto corrente della società e che , limitatamente ai movimenti bancari intercorrenti con il conto del socio amministratore, aveva no ritenuto fornita la prova contraria fondata sul r iporto nei libri contabili. Sul punto si ribadivache l'operazione di finanziamento non era ammissibile. Il finanziamento dei soci p oteva trovare la sua ragione in una situazione di sofferenza della partecipata che doveva essere adeguatamente documentata. Tale passaggio, che non costituiva assolutamente un adempimento formale, si rende va necessario per esprimere a terzi ma anche in seno alla compagine societaria, la precisa volontà di ricorrere a finanziamento da parte deisoci delineandone i motivi nonché le modalità. La concessione di micro prestiti di breve durata da parte dei soci alla società, sostenuta dall'appellante, risulta va affidata esclusivamente alle dichiarazioni rilasciate in sede amministrativa e contenziosa, mentre avrebbe dovuto quantomeno essere supportata da documentata sofferenza di cassa in corrispondenza delle somme a suo favore elargite precisandone la destinazione e scopi (ad esempio, acquisto di materie prime di importo rilevante, corresponsione di salari e stipendi, etc.). Tale dimostrazione, nel caso in esame, non era stata fornita ed era, anzi, stata contraddetta con l'affermata estemporaneità dei finanziamenti dei soci e la pianificazione di provvista mensile di euro 24.500,00, per un totale di euro 294.000,00. L 'Ufficio finanziario, dunque,posto davanti a questo notevole flusso di danaro, aveva chiesto adeguata giustificazione, non soddisfatta perché non documentata, ma supportata solo da dichiarazioni verbali di fronte alle quali la presunzione legale prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 non era stata sufficientemente contrastata. In og ni caso, anche in presenza dell'indicazione del beneficiario, il prelevamento continuava ad essere un'operazione che il contribuente non aveva registrato nelle scritture contabilie ciò rilevava anche sotto il profilo della inattendibilità della contabilità. 3. Il terzo m otivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. Come analiticamente esposto nella motivazione dell'avviso di accertamento, l'Ufficio aveva accertato la esiguità del reddito annuale di impresa. euro 14.435,00, a fronte della presenza di tre soci, tutti legati da vincoli di parentela tra loro. Il reddito dichiarato si palesava, quindi, del tutto implausibile ed insufficiente per il mantenimento di tre soci e delle loro famiglie. 3.In via preliminare va dato atto che la società DA.CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. h a depositato, con modalità telematiche, in data 13 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in vigore dall'1 gennaio 2023. 3.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ». 3.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ». 3.3 L'art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recitano, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 4.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 luglio 2023). P.Q.M.
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