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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21416/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile i! ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna !a sentenza della Corte di appello di Torino del 6 luglio 2021, che ne ha confermato ;a condanna disposta dal Tribunale di Asti per i delitti di cui agli artt. 336 e 341-bi5, cod. pen., dichiarando invece estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 651, cod. pen., ulteriormente contestatagli.

2. Due sono le censure dedotte con i! ricorso.

2.1. La prima consiste nel difetto di motivazione in ordine all'insussistenza del reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, dal momento che, stando alla stessa contestazione ed a quanto poi accertato in dibattimento. l'imputato si sarebbe limitato a non ottemperare alla richiesta di esibizione dei documenti, senza invece negare informazioni sulla propria identità personale, peraltro già nota per motivi d'ufficio al pubblico ufficiale operante.

2.2. La seconda riguarda il giudizio di colpevolezza per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale, trattandosi di condotta soltanto volgare e genericamente minacciosa, relativa ad un'attività già compiuta dall'agente pubblico (nello specifico, la contestazione di una violazione al codice della strada): deduzione, questa, sulla quale la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi.

2. Il primo non è consentito, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di ipotizzata violazione di legge non dedotta con i motivi d'appello.

Peraltro, quand'anche riqualificata nei termini invocati dal ricorrente, la sua condotta integrerebbe pur sempre gli estremi di un reato contravvenzionale (artt. 221, t.u.l.p.s., e 294 del relativo regolamento di esecuzione: vds.

Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, dep. 2021, Levy, Rv. 280802), anch'esso, come tale, già prescritto, con conseguente impossibilità di rilevare, in sede di legittimità, eventuali vizi della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Dalla ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza, praticamente incontroversa, risulta chiaramente che, al momento in cui l'imputato ha tenuto le condotte contestategli, l'attività di polizia fosse ancora in corso: tanto, cioè, la verbalizzazione della violazione amministrativa rilevata, quanto le formalità per sequestro del veicolo.

Ragione per cui non v'è dubbio che quel suo contegno fosse diretto ad impedire ai pubblici ufficiali intervenuti !o svolgimento dela propria attività d'ufficio, così integrando la condotta tipica di cui all'art. 336, primo comma, cod. pen..

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile i! ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna !a sentenza della Corte di appello di Torino del 6 luglio 2021, che ne ha confermato ;a condanna disposta dal Tribunale di Asti per i delitti di cui agli artt. 336 e 341-bi5, cod. pen., dichiarando invece estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 651, cod. pen., ulteriormente contestatagli. 2. Due sono le censure dedotte con i! ricorso. 2.1. La prima consiste nel difetto di motivazione in ordine all'insussistenza del reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, dal momento che, stando alla stessa contestazione ed a quanto poi accertato in dibattimento. l'imputato si sarebbe limitato a non ottemperare alla richiesta di esibizione dei documenti, senza invece negare informazioni sulla propria identità personale, peraltro già nota per motivi d'ufficio al pubblico ufficiale operante. 2.2. La seconda riguarda il giudizio di colpevolezza per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale, trattandosi di condotta soltanto volgare e genericamente minacciosa, relativa ad un'attività già compiuta dall'agente pubblico (nello specifico, la contestazione di una violazione al codice della strada): deduzione, questa, sulla quale la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi. 2. Il primo non è consentito, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di ipotizzata violazione di legge non dedotta con i motivi d'appello. Peraltro, quand'anche riqualificata nei termini invocati dal ricorrente, la sua condotta integrerebbe pur sempre gli estremi di un reato contravvenzionale (artt. 221, t.u.l.p.s., e 294 del relativo regolamento di esecuzione: vds. Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, dep. 2021, Levy, Rv. 280802), anch'esso, come tale, già prescritto, con conseguente impossibilità di rilevare, in sede di legittimità, eventuali vizi della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dalla ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza, praticamente incontroversa, risulta chiaramente che, al momento in cui l'imputato ha tenuto le condotte contestategli, l'attività di polizia fosse ancora in corso: tanto, cioè, la verbalizzazione della violazione amministrativa rilevata, quanto le formalità per sequestro del veicolo. Ragione per cui non v'è dubbio che quel suo contegno fosse diretto ad impedire ai pubblici ufficiali intervenuti !o svolgimento dela propria attività d'ufficio, così integrando la condotta tipica di cui all'art. 336, primo comma, cod. pen.. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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