CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza in data 27/09/2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 07/03/2013, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 474 c.p. perché estinto per intervenuta prescrizione, confermava l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all' artt. 648 c.p., rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata deducendo sostanzialmente tre motivi: a. violazione e falsa applicazione dell'ad. 507 c.p.p. Assume che la corte di appello, in modo illegittimo, aveva ammesso ai sensi dell'ad.507 c.p.p. i medesimi testi per i quali era stata dichiarata la decadenza per omessa citazione, laddove il potere di amissione d' ufficio costituiva l'extrema ratio esercitabile esclusivamente in relazione ad uno stato di dubbio ingenerato dalle prove già acquisite; b. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 648 c.p. Osserva che la corte di appello non aveva considerato che i prodotti in questione erano del tutto diversi rispetto agli originali, dovendosi escludere in radice qualsiasi valenza decettiva del consumatore finale sicchè non potevano ritenersi configurabili né il reato di cui all' art. 474 c.p. nè la contestata ricettazione, non potendosi parlare di prodotti illeciti e difettando l'elemento psicologico di cui all' art. 648 c.p. anche in ragione delle caratteristiche dei prodotti in questione, vedendosi in ipotesi di falso innocuo; c. vizio di motivazione quanto alla erronea qualificazione dei fatti contestati. Rileva che difettando ogni consapevolezza in capo all' imputato della origine illecita dei cellulari in questione, lo stesso avrebbe dovuto rispondere del reato ex art. 712 c.p. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La corte territoriale ha rigettato la richiesta difensiva di declaratoria di nullità della sentenza, come prospettato nell'atto di appello, in relazione alla formazione della prova ed all'ammissione di testi, ritenuti dal primo giudice assolutamente necessari, al fine di decidere, ai sensi dell'ad. 507 cod. proc. pen., con valutazione insindacabile, anche perché congruamente motivata e corretta in diritto. Va ricordato che costituisce ius receptum il principio che il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'ad.507 cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 1, n. 3979 del 28/11/2013 dep. il 2014, Milano, Rv. 259137). Il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'ad. 507 cod. proc. pen., può, invero, essere legittimamente esercitato dal giudice anche con riferimento a quelle prove in ordine alla cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale ai sensi dell'ad. 468 cod. proc. pen., comma 1. Va in tal senso richiamato l'orientamento per cui il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'ad. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna "acquisizione delle prove". (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che le parole "terminata l'acquisizione delle prove", con le quali esordisce l'art. 507 cod. proc. pen., indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l'esercizio del potere del giudice). (Sez. U, Sentenza n. 11227 del 06/11/1992 Ud. (dep. 21/11/1992 ) Rv. 191607 - 01. 3.2. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono, parimenti, manifestamente infondati. La corte territoriale, nel respingere le medesime censure dedotte ed oggi reiterate, ha chiarito, con motivazione congrua in punto di fatto e, quindi, incensurabile in questa sede, che come acclarato all' esito dell' istruttoria e specialmente sulla scorta di quanto precisato dal legale rappresentante della Apple risultava che gli apparecchi telefonici in possesso dell' imputato, sebbene avevano caratteristiche tecniche completamente difformi dagli originali della suddetta casa produttrice, corrispondevano per disegno e modello a quello con il numero di registrazione 1016802-0005 nella titolarità della società [OSCURATO:PERSONA]. e che le confezioni contenevano il marchio consistente nell' immagine di un telefono iPhone Apple oggetto di registrazione, precisando che la contraffazione era duplice in quanto riguardava la forma del prodotto, le proporzioni, lo schermo e tutte le caratteristiche relative compreso la parte retrostante risultando chiara la imitazione del modello registrato oltre che della confezione. La corte di appello si è, invero, correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019 - dep. 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27581401). Si è, pure, precisato che ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici o visivi - tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la contraffazione per essere stato utilizzato un segno distintivo di una nota griffe, in particolare una campana aperta, anche se all'interno della stessa era contenuta una scritta differente). (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019 - dep. 02/10/2019, SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. C/ D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 27704901). E' stato anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. I giudici di merito, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, hanno ritenuto sussistere gli elementi costituitivi del reato di ricettazione ed escluso la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all' art. 712 c.p. evidenziando che tutte le circostanze del caso in esame inducevano a ritenere che l' imputato fosse consapevole della illegittima derivazione dei prodotti, considerato che lo stesso doveva essere ritenuto consapevole della contraffazione "in ragione delle caratteristiche intrinseche del marchio, del differente inferiore prezzo e della stessa descrizione della bolla di accompagnamento dei beni ricevuti", non avendo, peraltro, fornito alcuna plausibile alternativa lettura dei fatti. La corte territoriale ha formulato, quindi, delle conclusioni in linea con il condivisibile orientamento secondo cui il tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che, invece, connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017 - dep. 22/05/2017, Sarr, Rv. 27017901). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in