Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33086/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4374/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sezione staccata di Salerno n. 3384/2020 , depositata il 2 luglio 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] 2014-2015-2016-2017- 2018.

R.G.

N.4374/2021 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di odontoiatra, presenta istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni d’imposta dal 2014 al 2018, deducendo di essere privo del requisito della stabile organizzazione richiesto ai fini dell’applicazione dell’imposta.

Sull’istanza in questione si formava il silenzio-rigetto.

2. Avverso tale diniego il [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno la quale, con sentenza n. 2911/2019, depositata l’11 ottobre 2019, dichiarava la decadenza del diritto al rimborso per le somme versate anteriormente al 27 settembre 2014, accogliendo nel resto il ricorso, e quindi condannando l’Ufficio alla restituzione delle somme versate a titolo IRAP successivamente a tale data, con compensazione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 3384/2020, pronunciata il 7 febbraio 2020 e depositata in segreteria il 2 luglio 2020, accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava il ricorso proposto originario del contribuente, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 28 gennaio 2021).

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 24 R.G.

N.4374/2021 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo il contribuente eccepisce l’improcedibilità del ricorso in appello e nullità della notifica, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

Deduce, in particolare, che l’atto di appello era privo di data, di relata di notifica e di firma digitale, ed era privo degli elementi di cui all’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto non vi era, nell’oggetto, la dizione “notificazione della legge n. 53 del 1994”, né vi era la relata di notifica prevista dal comma 5 dell’art. 3-bis citato, per cui la notifica dello stesso appello era nulla ai sensi dell’art. 11 della legge n. 53/1994.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva fissato l’udienza, comunicando il relativo avviso di trattazione alla sola appellante, prima della scadenza del termine per la costituzione dell’appellato(8 febbraio 2020), e che quindi era stata fissata l’udienza il 27 febbraio 2020, senza il rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

R.G.

N.4374/2021 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la presenza di macchinari per lo svolgimento della professione di odontoiatra non andava oltre il minimo indispensabile per la costituzione di un’autonoma organizzazione, necessaria ai fini del presupposto IRAP, e che la C.T.R. non aveva adeguatamente valutato gli elementi fattuali e documentali per ritenere sussistente tale autonoma organizzazione.

2. Così delineati i motivi di ricorso, ritiene la Corte che sussista la necessità di acquisire i fascicoli del giudizio di merito, al fine di valutare i motivi suddetti, in particolare quelli di cui ai nn. 1) e 2).

Deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli suddetti.

P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4374/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sezione staccata di Salerno n. 3384/2020 , depositata il 2 luglio 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] 2014-2015-2016-2017- 2018. R.G. N.4374/2021 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di odontoiatra, presenta istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni d’imposta dal 2014 al 2018, deducendo di essere privo del requisito della stabile organizzazione richiesto ai fini dell’applicazione dell’imposta. Sull’istanza in questione si formava il silenzio-rigetto. 2. Avverso tale diniego il [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno la quale, con sentenza n. 2911/2019, depositata l’11 ottobre 2019, dichiarava la decadenza del diritto al rimborso per le somme versate anteriormente al 27 settembre 2014, accogliendo nel resto il ricorso, e quindi condannando l’Ufficio alla restituzione delle somme versate a titolo IRAP successivamente a tale data, con compensazione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 3384/2020, pronunciata il 7 febbraio 2020 e depositata in segreteria il 2 luglio 2020, accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava il ricorso proposto originario del contribuente, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 28 gennaio 2021). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 24 R.G. N.4374/2021 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il contribuente eccepisce l’improcedibilità del ricorso in appello e nullità della notifica, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, che l’atto di appello era privo di data, di relata di notifica e di firma digitale, ed era privo degli elementi di cui all’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto non vi era, nell’oggetto, la dizione “notificazione della legge n. 53 del 1994”, né vi era la relata di notifica prevista dal comma 5 dell’art. 3-bis citato, per cui la notifica dello stesso appello era nulla ai sensi dell’art. 11 della legge n. 53/1994. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva fissato l’udienza, comunicando il relativo avviso di trattazione alla sola appellante, prima della scadenza del termine per la costituzione dell’appellato(8 febbraio 2020), e che quindi era stata fissata l’udienza il 27 febbraio 2020, senza il rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. R.G. N.4374/2021 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la presenza di macchinari per lo svolgimento della professione di odontoiatra non andava oltre il minimo indispensabile per la costituzione di un’autonoma organizzazione, necessaria ai fini del presupposto IRAP, e che la C.T.R. non aveva adeguatamente valutato gli elementi fattuali e documentali per ritenere sussistente tale autonoma organizzazione. 2. Così delineati i motivi di ricorso, ritiene la Corte che sussista la necessità di acquisire i fascicoli del giudizio di merito, al fine di valutare i motivi suddetti, in particolare quelli di cui ai nn. 1) e 2). Deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli suddetti. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizio
Sentenza Cassazione n. 33086/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris