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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 37052/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di lesioni.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, il motivo proposto risulta generico, in quanto pedissequamente reiterativo di quello dedotto con l'atto di appello e sul quale la Corte territoriale ha specificamente, congruamente e logicamente motivato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così decis n •oma il 8 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] ;stensore Il Presidente G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Invero, il motivo proposto risulta generico, in quanto pedissequamente reiterativo di quello dedotto con l'atto di appello e sul quale la Corte territoriale ha specificamente, congruamente e logicamente motivato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così decis n •oma il 8 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] ;stensore Il Presidente G