CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 00448/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ravenna del 21,01,2021 che ha confermato il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Ravenna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] finalizzato alla successiva confisca di cui all'art. 240 bis cod.pen con riferimento a due immobili siti in Cervia acquistati dal ricorrente, indagato per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 in regime di comunione dei beni con la moglie. 2. Il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale e penale in relazione ai seguenti profili. I) Inosservanza del fumus delicti in quanto il compendio accusatorio rappresentato da inconsistenti dichiarazioni di alcuni apparenti assuntori di droga che avrebbero riferito di essere clienti del ricorrente dal 2005 e dalla generale situazione economica dei coniugi che non giustificherebbe il potere di acquisto degli immobili mentre una semplice verifica degli emolumento riportati sul conto corrente bancario del Koci sarebbe sufficiente a dimostrare la lecita provenienza delle liquidità; II) violazione di legge in relazione al riconosciuto nesso pertinenziale tra attività illecita e immobili sottoposti a sequestro preventivo. Infatti la somma degli emolumenti e delle liquidità fornite dai familiari ammonta a 45.425,00 euro; il Koci al momento dell'acquisto degli immobili lavorava come cuoco e percepiva un reddito medio netto di euro 1800,00/ 3.440,00 euro e la moglie aveva un reddito di 400,00 euro mensili; inoltre aveva stipulato un contratto di mutuo di 70.000, 00 euro; ha inoltre ricevuto bonifici prima di acquistare gli immobili da un conto corrente estero in Albania. L'attività di spaccio era assolutamente irrilevante e non giustificava l'accumulo di consistenti quantità di denaro. III) violazione di legge in quanto il Tribunale del riesame ha ignorato il contributo economico apportato dal Koci e dalla conserte in relazione al legittimo acquisto degli immobili sottoposti a sequestro. 3.11 Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ha dedotto che le "doglianze pur apparentemente deducendo la violazione di legge, finiscono con il contestare la ricostruzione dei fatti, effettuata dai giudicì di merito, i quali hanno ritenuto, con una motivazione non solo effettiva, ma del tutto adeguata e priva di vizi di irragionevolezza, pienamente sussistenti gli elementi indiziari supportanti la colpevolezza del reo.Tale convincimento trova conferma nella comminata condanna per i reati di cessione illecita di sostanza stupefacente di tipo cocaina di primo grado. Argomenti, quindi, logici e coerenti con le acquisizioni probatorie. Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riferimento al secondo e terzo motivo. Il Tribunale, infatti, ben evidenzia il nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro e l'attività illecita contestata, la sproporzione tra il reddito dichiarato del nucleo familiare e il valore dell'immobile acquistato dal ricorrente, in comunione di beni con la moglie, nel corso del 2018, senza averne la capacità reddituale. Tale convincimento fonda su una analitica ricostruzione dei movimenti di denaro in entrata ed uscita per un lungo lasso temporale ( dal 2007 al 2018) ricostruzione dalla quale emerge come l'ampia sproporzione non trovi alcuna giustificazione negli introiti conosciuti, e valorizzati nel ricorso per escludere la sussistenza dei presupposti della misura, quali le regalie provenienti dall'estero. Motivazioni, quindi, condivisibili e logiche, che in nulla evidenziano violazione di legge; motivazioni in nulla intaccate dalle generiche e reiterative censure ". [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso per cassazione volto a sanzionare l'illegittimità di una misura cautelare reale può essere proposto solo per violazione di legge, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., onde la censura inerente al vizio di motivazione, peraltro meramente reiterativa di analoga censura già sottoposta al giudice del riesame, non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Le censure inerenti alla violazione di legge sono manifestamente infondate. E', peraltro, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui art. 73 comma 7 bis DPR 309/90 e 240bis cod.pen., sussista a carico del titolare apparente di beni una presunzione di illecita di accumulazione patrimoniale in forza della quale è sufficiente dimostrare che egli non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo provengano l'acquisto e l'appartenenza del bene medesimo (Sez. 4 51331 del 13.09.18 rv. 274052-01Sez.6, n.39259 del 4/07/2013, Purpo, Rv.25708501; Sez.5, n.26041 del 26/05/2011, Rv.25092201; Sez.6, n.3889 del 24/10/2000, Rv.21748801). Le doglianze del ricorrente, attengono in realtà alla verifica in concreto dei presupposti di fatto del sequestro preventivo richiesto e disposto ai fini della confisca diretta ai sensi dell'art. 73 comma 7 bis D.P.R. 309/90 e dell'art. 240 bis cod.pen.: la mancata giustificazione del possesso di beni da parte dell'indagato di determinati reati, quali quelli connessi al traffico di stupefacenti e la sproporzione rispetto al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e all'attività economica dell'indagato stesso. Si tratta all'evidenza di censure in fatto non deducibili non ricorso per Cassazione che, in caso di sequestro preventivo, consente, come si è detto, solo censure di violazione di legge ( ex plurimis Sez.3 n.20432 del 4.03.2009 rv. 234074-01). 3. In ogni caso occorre rilevare che il Tribunale, ha puntualmente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti. 3.1.In particolare le censure mosse con il primo motivo con riferimento ai gravi indizi per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR n. 309 /90, che rientra nel catalogo dei reati per i quali è prevista la confisca allargata, sono del tutto generiche e aspecifiche, a fronte delle argomentazioni logiche e fondate su elementi indiziari concreti articolate dal Tribunale a fol 3 e 4 ( sequestro di un rilevante quantitativo di cocaina all'interno della abitazione familiare; della somma di euro 9.250 in contanti, nonostante lo 'stato di lavoratore stagionale come cuoco o pasticcere, l'analisi dei tabulati telefonici che unitamente agli sms consentivano di individuare gli acquirenti identificati ed escussi a sommarie informazioni che tutti hanno rappresentato di rifornirsi costantemente almeno dal 2005 dal Koci, trafficante di cocaina al dettaglio). 3.2. In tema di sproporzione tra i valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del ricorrente ( secondo e terzo motivo), il Tribunale ha richiamato gli accertamenti della Guardia di finanza che, per un lungo arco di tempo dal 2007 al 2019, ha esaminato i flussi di denaro in entrata ed in uscita, evidenziando l'acquisto di svariati beni mobili registrati, spese sostenute anche per il pagamento di numerose trasferte all'estero in Albania e una sperequazione finanziaria ( quantificata in circa 200.000,00 euro) crescente tra le uscite e le fonti di reddito lecite che non giustificano alcuna attività di risparmio così consistente tanto da consentire l'acquisto immobiliare dell'abitazione nel luglio 2018 con il pagamento di euro 90.000,00. Il Tribunale ha così argomentato legittimamente che la disponibilità economiche rilevate, a dispetto di una situazione reddituale di provenienza lecita non compatibile con le predette emergenze, potevano essere ricondotte all'attività di traffico di stupefacenti posta in essere.Correttamente infatti il Tribunale del riesame ha considerato la sussistenza del le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo in vista della futura confisca consistenti, quanto al fumus commissi delicti, nell'astratta configurabilità nel fatto-reato attribuito all'indagato, in relazione alle concrete circostanze indicate dal Pubblico Ministero, quanto al periculum in mora, nella confiscabilità dei beni, ovvero nella presenza di seri indizi dai quale desumere l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica dell'indagato ed il valore economico dei suddetti beni, nella disponibilità dell'indagato, in assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza lecita degli stessi, non potendosi tener conto per espressa previsione di eventuali risorse illecitamente sottratte al fisco. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; oltre l'onere del versamento dì una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3.12.2021 Il Consigliere estenso