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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 23643/2026

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e d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] MuscarellaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un unico atto avverso lasentenza della Corte d’appello di Catania che, accogliendo la richiesta di penaconcordata, ha pronunciato sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazioneal reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n.6 e 7, cod. pen., riconosciuto le attenuantigeneriche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, e rideterminato lapena previa riduzione per il rito, confermando nel resto;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto ─ che contesta carenza di motivazione omotivazione apparente, ai sensi dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., in relazionealla misura della pena ─ non è consentito alla luce della modalità definitoriaprescelta, poiché al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art.599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), inseguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersinuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità,nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. conmodif. nella L. 24 luglio 2008 n. 125, secondo cui il giudice d'appello, che accogliela richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi,limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.

La rinuncia parziale ai motivid'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamenteai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione conil quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possonoessere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857del 12/02/2015, Barra ed altri).Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n.40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello,relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, ad eventuali cause di improcedibilitào nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle quali l'interessato abbiarinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di misura dellapena) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effettipreclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dilegittimità.Ritenuto che, anche in questa sede, a fronte dell’accoglimento con la sentenzaimpugnata della richiesta di riduzione della pena, con motivazione corretta che,nella rideterminazione delle pena con riconoscimento delle attenuanti generichecon giudizio di equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva in anni unomesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, già ridotta per il rito, ha tenutoconto non solo delle modalità e della gravità della condotta e della personalitàgiuridica dell’imputato, ma anche del comportamento processuale, il motivo sipresenta del tutto generico circa l’entità della riduzione e, dunque, inammissibilein quanto privo della necessaria specificità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] MuscarellaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un unico atto avverso lasentenza della Corte d’appello di Catania che, accogliendo la richiesta di penaconcordata, ha pronunciato sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazioneal reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n.6 e 7, cod. pen., riconosciuto le attenuantigeneriche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, e rideterminato lapena previa riduzione per il rito, confermando nel resto;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto ─ che contesta carenza di motivazione omotivazione apparente, ai sensi dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., in relazionealla misura della pena ─ non è consentito alla luce della modalità definitoriaprescelta, poiché al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art.599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), inseguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersinuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità,nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. conmodif. nella L. 24 luglio 2008 n. 125, secondo cui il giudice d'appello, che accogliela richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi,limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia parziale ai motivid'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamenteai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione conil quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possonoessere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857del 12/02/2015, Barra ed altri).Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n.40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello,relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, ad eventuali cause di improcedibilitào nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle quali l'interessato abbiarinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di misura dellapena) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effettipreclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dilegittimità.Ritenuto che, anche in questa sede, a fronte dell’accoglimento con la sentenzaimpugnata della richiesta di riduzione della pena, con motivazione corretta che,nella rideterminazione delle pena con riconoscimento delle attenuanti generichecon giudizio di equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva in anni unomesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, già ridotta per il rito, ha tenutoconto non solo delle modalità e della gravità della condotta e della personalitàgiuridica dell’imputato, ma anche del comportamento processuale, il motivo sipresenta del tutto generico circa l’entità della riduzione e, dunque, inammissibilein quanto privo della necessaria specificità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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