CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 00664/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo;lette le conclusioni, per l’indagato, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 16 aprile 2025, il Tribunale di Brescia, in composizionemonocratica, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine al procedimentonei confronti di XXXXXXXXXX per il reato di adescamento di minorenne di cui all’art. 609-undecies cod. pen., commesso dal marzo 2024 all’8 giugno 2024, e disposto la trasmissionedegli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo.Con la sentenza, il Giudice ha accolto l’eccezione d’incompetenza per territoriosollevata congiuntamente dal Pubblico Ministero e dalla Difesa dell’imputato, ritenendo chein ordine al reato di adescamento di minorenne, commesso mediante l’invio di messaggiWhatsApp, la competenza territoriale si determini avendo riguardo al luogo in cui la minoreha ricevuto o percepito i messaggi, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., quale luogo diconsumazione del reato.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, articolando un unico motivo diricorso.Con il motivo, si denuncia l’abnormità funzionale della sentenza per indebitaregressione del procedimento e determinazione di una stasi processuale.Si precisa, in via preliminare, che non si contesta l’individuazione del Tribunale diBergamo quale giudice competente per la fase dibattimentale, ma la sola scelta inerente allatrasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo, che ha cosìdeterminato un’indebita regressione nonché un’evidente stasi del procedimento.Si rappresenta che, rientrando l’art. 609-undecies cod. pen. nel novero dei reati di cuiall’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., la competenza territoriale concerne la solafase dibattimentale, mentre le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell’udienzapreliminare sono attratte a livello distrettuale.Si deduce, quindi, che il giudice di Brescia, avendo dichiarato la propria incompetenzain favore di altro giudice del medesimo distretto, avrebbe dovuto disporre la trasmissionedegli atti all’omologo organo giudicante del Tribunale di Bergamo, come sancito dalla Cortecostituzionale nella sentenza n. 104 del 2001, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazionenella sentenza n. 39746 del 2017 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità (si cita Sez.5, n. 36023 del 15/07/2022, Rv. 283596-01).Si evidenzia che la ratio sottesa alla restituzione degli atti al pubblico ministero, nelcaso di dichiarazione d’incompetenza da parte del giudice del dibattimento o del giudice diappello, risiede nell'esigenza di garantire la salvaguardia del diritto di difesa e delleprerogative a esso connesso, esigenza che non ricorre con riferimento ai reati di cui all’art.51, comma 3-bis e 3-quinquies, cod. proc. pen., quando l’incompetenza sia pronunciata infavore di un giudice del medesimo distretto. Si osserva che tale assetto normativo devetrovare applicazione anche in relazione all’art. 609-undecies cod. pen., ancorché si tratti diun reato a citazione diretta, atteso che in tali casi non è prevista la celebrazione dell’udienzapreliminare, la quale, in ogni caso, avrebbe dovuto svolgersi innanzi al G.u.p. presso ilTribunale di Brescia. Si segnala che la stasi determinata dalle statuizioni del giudice diBrescia non potrebbe essere superata se non con un atto nullo o contra legem, qualel’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero di Bergamo, essendoquest’ultimo incompetente. Si aggiunge, peraltro, che tale evenienza non sarebbe superabilené trasmettendo gli atti alla Procura di Brescia, poiché in tal modo si trasgredirebbe il dictumdella sentenza impugnata, né sollecitando un conflitto di competenza da parte del Giudice diBergamo, la cui competenza territoriale non è oggetto di contestazione.3. Ha presentato memoria nell’interesse dell’indagato, il difensore di ufficio, Avv.[OSCURATO:PERSONA].Nella memoria, si assume l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso delPubblico Ministero, per un triplice ordine di ragioni. Si rileva innanzitutto che l’art. 23 cod.proc. pen., a seguito degli interventi della Corte costituzionale, prevede che, nel caso didichiarazione di incompetenza, gli atti siano trasmessi al pubblico ministero presso il giudicecompetente e non al giudice competente. Si rappresenta, poi, che il ricorso presentato nellaspecie dal Pubblico Ministero non enuncia censure riconducibili ai motivi di cui all’art. 606cod. proc. pen., e non risponde ad alcun interesse concreto dell’Ufficio requirente, in quantoposto in condizione di autodeterminarsi. Si segnala, quindi, che la trasmissione degli atti alpubblico ministero per effetto della dichiarazione di incompetenza non lede alcun dirittodell’Ufficio requirente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.2. La questione da esaminare è se sia abnorme il provvedimento del giudicedistrettuale del dibattimento che, con riferimento a reati inclusi nell’elenco previsto dall’art.51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., commessi nel circondario di altro tribunale delmedesimo distretto, e per i quali l’azione penale è stata esercitata con citazione diretta agiudizio, nel dichiarare la propria incompetenza per territorio, e nell’individuare il diversogiudice competente, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso questogiudice e non direttamente a detto giudice.3. Occorre osservare che, in linea generale, per i procedimenti per i quali è previstal’udienza preliminare, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, si è ripetutamentepronunciata affermando che la trasmissione deve avvenire direttamente al giudice ritenutocompetente quando la dichiarazione di incompetenza non determina un mutamento delpubblico ministero e del giudice dell’udienza preliminare.3.1. Una prima fondamentale indicazione è fornita dall’elaborazione dellagiurisprudenza costituzionale.Corte cost., sent. n. 104 del 2001, ha affermato che non è fondata, per erroneità delpresupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza della Cortecostituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primogrado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli lasentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblicoministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche neiprocedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.A fondamento di questo principio, la Corte costituzionale ha osservato che la sentenzadella Corte costituzionale n. 70 del 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledegli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui dispongono che, quando il giudice neldibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando ilgiudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta latrasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero pressoquest'ultimo, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti a un pubblicoministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente,avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. E ha perciò concluso che ilprincipio affermato dalla suddetta sentenza, allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 51,comma 3-bis, cod. proc. pen., è applicabile soltanto quando sia messa in discussione lastessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudicedell'udienza preliminare di altro distretto.3.2. Sulla base di queste indicazioni, si è orientata la giurisprudenza di legittimità.Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio in forza del quale il tribunale delcapoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza permateria in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensidell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51,comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e nonal pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga aun giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudicedell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma1-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270935 – 01). A fondamentodi questo principio, le Sezioni Unite hanno richiamato quanto affermato dalla sentenza dellaCorte Cost. n. 104 del 2001, ed hanno rimarcato che, in tale ipotesi, non sussiste lanecessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienzapreliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quellaprecedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizionedell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevoledurata del processo.Nella medesima direzione si sono orientate anche ulteriori decisioni.In particolare, una pronuncia ha ritenuto che è abnorme il provvedimento con il quale ilgiudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminareabbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto- dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non algiudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso (Sez. 5, n. 36023 del15/07/2022, Cellamaro, Rv. 283596 – 01).4. In piena coerenza con questi principi deve ritenersi che il giudice distrettuale deldibattimento che dichiara la propria incompetenza per territorio con riguardo a reati inclusinell’elenco previsto dall’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., e commessi nelcircondario di altro tribunale del medesimo distretto, se per gli stessi l’azione penale èesercitata con citazione diretta a giudizio, deve disporre la trasmissione degli attidirettamente al giudice ritenuto competente e non al pubblico ministero presso quel giudice,quando le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari siano statesvolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-quinquies, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.Invero, anche in questo caso, non sussiste la necessità della regressione delprocedimento nella fase delle indagini preliminari, avendo le parti già potuto liberamenteesercitare i propri diritti davanti al pubblico ministero cui spettava di procedere e davanti algiudice per le indagini preliminari competente, anche per l’eventuale accesso ai riti alternativiconsentiti in quella fase. Di conseguenza, anche in questo caso la regressione delprocedimento al pubblico ministero costituirebbe un adempimento superfluo, in contrastocon il principio della ragionevole durata del processo.Ovviamente, nei procedimenti a citazione diretta, nella vigenza della disciplinaintrodotta dal d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, e successive modificazioni, la sequenzaprocedimentale dovrà riprendere in funzione della fissazione della udienza di comparizionepredibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen.5. Ancora, occorre precisare che, nelle ipotesi indicate nel precedente § 4, ilprovvedimento del giudice che dispone la trasmissione degli atti non al giudice competente,ma al pubblico ministero presso di esso, è provvedimento abnorme.Invero, il provvedimento impugnato non è altrimenti impugnabile, determina laregressione del procedimento, ed investe una Procura della Repubblica cui non spettal’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, in quanto queste, nei reati di cui all’art. 51,comma 3-quinquies cod. proc. pen., sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso iltribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.Di conseguenza, il precisato provvedimento, da un lato si pone in contrasto con ilprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo, perché impone il compimentodi un adempimento superfluo, e, dall’altro, determina una stasi del procedimento superabilesoltanto con un atto invalido, ossia con l’esercizio dell’azione penale da parte di un ufficio delpubblico ministero diverso da quello cui sono attribuite per legge, e segnatamente dall’art.51, comma 3-quinquies cod. proc. pen., le funzioni inquirenti e requirenti.Sembra opportuno rilevare che questa conclusione risulta coerente con la complessivaelaborazione della giurisprudenza di legittimità in materia di abnormità. In particolare, leSezioni Unite hanno precisato che costituisce atto abnorme, ricorribile per cassazione,quello che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ein violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, adeterminare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (così Sez. U, n.37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 – 01). E, più in generale, alla luce del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo, hanno affermato che è configurabile ilvizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado dialterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008,Battistella, Rv. 238240 - 01).6. In considerazione dei rilievi precedentemente svolti, deve essere rilevata l’abnormitàdel provvedimento impugnato, nella parte in cui, dopo aver dichiarato l’incompetenza delTribunale di Brescia e la competenza del Tribunale di Bergamo, in composizionemonocratica, ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Bergamo, e non direttamente al Tribunale di Bergamo.Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parteappena precisata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale diBergamo per l'ulteriore corso.Così è deciso, 18/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.