CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37973/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 873/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13820/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 23 novembre 1971, avverso la sentenza del 20 marzo 2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Locri, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37973/2025 Roma, lì, 24/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 marzo 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa in data 19 giugno 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto a fini di cessione sostanza stupefacente del tipo marijuana (da cui era possibile ricavare 40.967 dosi medie). Ritenuta la continuazione con altro analogo reato separatamente giudicato, è stato quindi condannato alla pena finale di anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 13.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 1.1. Più in particolare, lo stupefacente, del peso lordo di circa 5 kg, venne rinvenuto il 13 aprile 2018 in un'area demaniale adiacente ad un terreno nella disponibilità dell'imputato, dove il giorno seguente fu rinvenuta un'altra partita di marijuana di caratteristiche analoghe (per peso e modalità di confezionamento); per quest'ultimo fatto l'imputato è stato già giudicato e condannato in altro processo. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, che i giudici hanno illogicamente tratto dalle sole similitudini esistenti tra le diverse partite di stupefacente, senza considerare la distanza tra la barca ed il terreno in uso al ricorrente ed il fatto che nel corso della prima perquisizione non fu accertata la sua presenza. Si sottolinea, inoltre, che i giudici di merito hanno attribuito valenza indiziaria a circostanze non certe, così violando le regole di valutazione della prova di cui all'art.192 cod. proc. pen. e quella di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione del divieto di bis in idem, essendo il ricorrente già giudicato per la detenzione dello stupefacente rinvenuto nel terreno a lui riconducibile, e dovendosi convenire con l’insegnamento secondo il quale il fatto va valutato, nella prospettiva di cui all’art. 649 cod. proc. pen., in senso storico – naturalistico. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 13 aprile 2018 personale di polizia giudiziaria rinveniva, nella zona del lungomare di Africo (RC), sotto la chiglia di una barca posta nell'area demaniale a ridosso del mare ed occultata tra gli arbusti, un sacco contenente una busta di cellophane termosaldata, al cui interno vi erano 5,3 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Il conseguente servizio di osservazione non produceva però alcun risultato, e la sostanza veniva quindi sottoposta a sequestro verso le ore 20:00, mentre le operazioni erano sospese. La mattina seguente i carabinieri perquisivano il terreno sito in adiacenza - pacificamente nella disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva recintato - rinvenendovi, sotto un fustone in metallo capovolto, due sacchi contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso di 4,7 e 0,5 kg. In ordine alla sostanza rinvenuta il 14 aprile 2018 l'imputato è stato già condannato con sentenza divenuta irrevocabile. Ciò posto, i giudici di merito hanno innanzitutto affermato la riferibilità allo [OSCURATO:PERSONA] (anche) della sostanza rinvenuta il 13 aprile 2018, valorizzando: 1) le identiche modalità di confezionamento dello stupefacente; 2) l’identico dato ponderale; 3) le simili forme di occultamento; 4) la prossimità dell'imbarcazione al terreno a lui riconducibile (e nel quale il ricorrente si trovava al momento della perquisizione). Inoltre, hanno escluso la violazione del divieto di bis in idem, essendo diverso il fatto storico oggetto dei distinti procedimenti, ovvero diverse partite di stupefacente occultate in luoghi diversi. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria di cui all’art. 192 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, Aglione, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, Marzolari, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 – 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248 – 01). La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, diversamente da quanto accade per l’art. 192 cod. proc. pen. Pertanto, una simile deduzione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] spa, Rv. 278196 - 02). Il ricorrente, invece, si limita ad affermare la violazione della regola di valutazione (pp. 4 e ss. ricorso), senza isolare una delle tre forme nelle quali il vizio può essere dedotto in sede di legittimità. Analogamente deve dirsi con riguardo alla regola di giudizio di cui all'art. 533, cod. proc. pen. Il canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" descrive infatti un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesta e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 25272 del 19/4/2021, Maurici, Rv. 281468 - 01). Se il giudice è tenuto, quindi, a saggiare la capacità esplicativa della ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, ciò non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e detta regola non può, quindi, essere utilizzata per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative, una volta che tale duplicità sia stata oggetto, come nel caso di specie, di attenta disamina (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 01; Sez. 2, n. 25016 del 08/04/2022, Pisano, in motivazione; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 – 01). Nel caso in esame i giudici di merito, partendo dalla sicura riferibilità allo [OSCURATO:PERSONA] dello stupefacente rinvenuto il 14 aprile 2018, hanno escluso che quello sequestrato il giorno precedente fosse nella disponibilità di un soggetto distinto dall'imputato, valorizzando la particolare conformazione dei luoghi (che gli garantiva l'esercizio di un potere di vigilanza e di controllo), e le caratteristiche delle singole partite, analoghe per peso, modalità di custodia e tecnica di occultamento. A fronte di tale percorso argomentativo il ricorrente, invece, evoca il canone del ragionevole dubbio proprio per esaltare la diversa ricostruzione prospettata (la possibile vendita di una sola partita a due soggetti distinti), e quindi lamentare la mancata assoluzione quale conseguenza di una inesatta valutazione delle prove (p. 9 ricorso), ritenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non siano dimostrativi della detenzione dello stupefacente in capo allo [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo è fondato. Il divieto di un secondo giudizio, posto a tutela del singolo dalla duplicazione della pretesa punitiva e, allo stesso tempo, della certezza e stabilità del giudicato, trova dimora, oltre che nella legislazione interna (art. 649 cod. proc. pen.) anche in quella comunitaria (Carta dei diritti fondamentali di Nizza, art. 50; Protocollo aggiuntivo alla CEDU n. 7, all’art. 4; Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, art. 54). Sicché, sia la giurisprudenza interna, sia quella sovranazionale, si sono fatte carico di delineare i criteri di individuazione del fatto già giudicato, per determinare il verificarsi o meno dell'effetto preclusivo. E' costante insegnamento della Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, che al fine di valutare se esiste o meno "identità del fatto", il giudice deve verificare se vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona e, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, anche nelle ipotesi di concorso formale di reati (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 nonché, Corte cost. n. 200 del 2016; conf., Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 – 01; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 02). Pur nelle diverse sfumature, anche le Corti sovranazionali hanno richiamato l'attenzione del giudice interno sulle modalità del fatto. La Corte di Strasburgo, pronunciatasi sulla interpretazione del concetto di same offence del citato art. 4 (Corte e.d.u., 10/02/2009, Zolotukhin c. Russia, punti 80 e ss.), ha espressamente escluso l'approccio più restrittivo che pone l'accento sulla qualificazione giuridica, poiché tale da minare la funzione stessa della garanzia; si è quindi affermato che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 deve essere inteso nel senso che vieta l’azione penale o il processo per un secondo “reato” nella misura in cui esso derivi da fatti identici o sostanzialmente identici. Pertanto, il giudice nazionale, partendo dall'esame dei fatti accertati nel primo processo, e di quelli contestati nel successivo, dovrà verificare se tali circostanze concrete, coinvolgenti lo stesso imputato, sono le medesime o sono comunque indissolubilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio (punto 84). Non diversamente, la Corte di giustizia, chiamata ad interpretare il già citato art. 54 (che collega il divieto alla reiterazione del processo "per i medesimi fatti"), ha chiarito che il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato (Corte di giustizia, sentenza 20/03/2018, C- 524/15, Menci, punto 35; sentenza 18/07/2007, Kraaijenbrink, C-367/05, punto 26). Per determinare se esiste un tale insieme di circostanze concrete, si è ulteriormente specificato che i giudici nazionali devono accertare se i fatti materiali dei due procedimenti costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto (Corte di Giustizia, sentenza 9/03/2006, C - 436/04, [OSCURATO:PERSONA], punto 38, peraltro in una vicenda avente ad oggetto proprio reati in materia di stupefacenti; sentenza 28/09/2006, causa C-150/05, [OSCURATO:PERSONA], punti 53 e ss., con la precisazione che, per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di cui trattasi nei due Stati contraenti). In questa prospettiva, come è stato efficacemente rilevato, è "la discontinuità spazio-temporale degli accadimenti a segnare il mutamento del fatto". Dall'applicazione di tali principi, osserva il Collegio, discende una prima considerazione: nel caso in esame, per verificare la violazione o meno del divieto, e quindi l'esistenza o meno dell'idem factum, va considerato che risulta contestata ed accertata la condotta di detenzione, ovvero l'acquisto di un autonomo potere di fatto sulla sostanza. Se rileva tale relazione di fatto (che quindi comprende anche l'oggetto della condotta), e se questa si manifesta in un omogeneo contesto spazio - temporale, l'idem factum non è escluso dalla custodia dello stupefacente in due luoghi distinti ma prossimi, potendo pur sempre trattarsi della detenzione di un'unica partita di stupefacente, ovvero di un'unica condotta. La valorizzazione di tale elemento, come chiarito dalla Corte costituzionale, non comporta però "il riemergere dell’idem legale": il fatto, sebbene inteso come accadimento materiale, è "pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi", dalla cui applicazione discende l'individuazione dei "segmenti dell’accadimento naturalistico che l’interprete è tenuto a prendere in considerazione" per affermare od escludere l'idem factum (così, Corte cost. n. 200 del 2016, cit., par. 4, precisando che il fatto non si esaurisce nella condotta ma va posto in relazione anche all'oggetto fisico ed all'evento, pur nella sola dimensione materiale). Ma, a ben vedere, l'identità del fatto non è di per sé esclusa neppure dalla circostanza per cui lo stupefacente viene rinvenuto in due momenti distinti ma prossimi, poiché in esito ad una attività di polizia svolta praticamente senza soluzione di continuità. Non sono, dunque, i pur distinti momenti di accertamento - tra i quali non si rileva alcuna ulteriore condotta illecita - ad escludere, per ciò solo, l'identità del fatto giudicato, ben potendo questi, per ragioni del tutto contingenti, riguardare un'unica, ininterrotta condotta di detenzione. A prescindere, dunque, dalla violazione della stessa norma, il fatto è diverso nella misura in cui rappresenta un’ulteriore e distinta estrinsecazione dell’attività delittuosa, separata nello spazio e nel tempo da quella già giudicata. Ciò chiarito, la motivazione della sentenza impugnata non sembra aver fatto buon governo di tali principi, così esponendosi alle censure del ricorrente, mancando di adottare l'approccio storico-naturalistico fatto proprio dal diritto vivente e dalla interpretazione offerta dalle Corti sovranazionali. Invero, come visto a proposito del primo motivo, la Corte di appello, per motivare la riferibilità allo [OSCURATO:PERSONA] (anche) dello stupefacente rinvenuto sotto la barca, ha sottolineato sia le modalità di confezionamento (definite come "assolutamente identiche"), sia quelle di occultamento dei due quantitativi, sia il fatto che la sostanza fosse stata "ripartita secondo un peso omogeneo", sia le caratteristiche concrete dei luoghi in cui lo stupefacente fu rinvenuto. Tuttavia, la stessa Corte (pp. 6 e 7) ha escluso la violazione del divieto, facendo discendere la diversità del fatto, puramente e semplicemente, dalla considerazione dei distinti luoghi in cui è stata rinvenuta la sostanza (sotto la chiglia di una barca anziché, come nel processo già concluso, sotto un fusto di metallo). I giudici di merito, invece, avrebbero dovuto valutare tutte le circostanze di fatto, in uno con la contestualità spazio - temporale dagli stessi segnalata (intesa come prossimità dei luoghi e dei rinvenimenti), al fine di stabilire se i due quantitativi di marijuana sequestrati, confezionati e custoditi con le stesse modalità, siano o meno riconducibili ad una comune detenzione, unitariamente acquisita. Avrebbero dovuto verificare, in altre parole, se le circostanze tutte siano tali da affermare od escludere che si è in presenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per l'oggetto, e tanto non nella prospettiva di stabilire se vi sia stato o meno un comune momento ideativo (rilevante ai diversi fini di cui all'art. 81 cod. pen.), ma in quella, diversa, relativa all’acquisizione di un potere di fatto sulla res illecita. Del resto, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, in un caso che presenta delle affinità con quello per cui si procede, che l'identità del fatto va valutata in una dimensione storico-naturalistica, e quindi anche con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012, dep. 2013, Guastella, Rv. 255078 - 01, che ha ritenuto l'identità del fatto nella detenzione di due differenti quantitativi di stupefacente, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato nel medesimo luogo, in momenti diversi - a distanza di tre giorni ma senza che fosse dimostrata una ulteriore azione illecita - ovvero a seguito di una attività di perquisizione interrotta dalle avverse condizioni meteorologiche). 3. Segue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che si atterrà ai principi indicati. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]