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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38955/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di misure alternative alla detenzione avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva, nei cui confronti era stato emesso ordine di esecuzione sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 2.

Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui sostiene che l'ordinanza suddetta sia affetta da nullità derivante dalla mancanza di notifica dell'avviso della relativa udienza camerale al difensore di fiducia della fase di cognizione che aveva presentato l'istanza, in mancanza di nuova nomina per la fase di esecuzione.

Il ricorrente, inoltre, rileva che neppure la menzionata ordinanza è stata notificata al difensore di fiducia, e chiede la declaratoria di esecutività della stessa e la restituzione del termine per impugnarla. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, conseguentemente, il secondo è assorbito.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione (Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278467; fattispecie in cui il difensore di fiducia nominato in sede di cognizione era anche l'autore dell'istanza di concessione della misura alternativa).

1.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, nel pronunciare in materia di procedimento di esecuzione - regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. - ha chiarito che è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997-01).

1.3. Nel caso ora in esame, non risulta dagli atti che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nella quale venne trattata l'istanza di concessione di misure alternative in esame, sia stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva presentato l'istanza quale difensore del condannato.

1.4. In applicazione dei richiamati principi, in detta situazione risulta violato l'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e, quindi, dell'ordinanza in questione, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. 2.

Per le ragioni esposte, l'ordinanza menzionata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.

Dall'annullamento dell'ordinanza deriva l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, come sopra anticipato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Così deciso in Roma, 18 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di misure alternative alla detenzione avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva, nei cui confronti era stato emesso ordine di esecuzione sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui sostiene che l'ordinanza suddetta sia affetta da nullità derivante dalla mancanza di notifica dell'avviso della relativa udienza camerale al difensore di fiducia della fase di cognizione che aveva presentato l'istanza, in mancanza di nuova nomina per la fase di esecuzione. Il ricorrente, inoltre, rileva che neppure la menzionata ordinanza è stata notificata al difensore di fiducia, e chiede la declaratoria di esecutività della stessa e la restituzione del termine per impugnarla. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, conseguentemente, il secondo è assorbito. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione (Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278467; fattispecie in cui il difensore di fiducia nominato in sede di cognizione era anche l'autore dell'istanza di concessione della misura alternativa). 1.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, nel pronunciare in materia di procedimento di esecuzione - regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. - ha chiarito che è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997-01). 1.3. Nel caso ora in esame, non risulta dagli atti che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nella quale venne trattata l'istanza di concessione di misure alternative in esame, sia stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva presentato l'istanza quale difensore del condannato. 1.4. In applicazione dei richiamati principi, in detta situazione risulta violato l'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e, quindi, dell'ordinanza in questione, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza menzionata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio. Dall'annullamento dell'ordinanza deriva l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, come sopra anticipato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso in Roma, 18 giug