CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 10660/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13792/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. BERNARDO, 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. L. , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10 C/O DOTT. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 348/2022 depositata il 21/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/3/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva ex articolo 2901 c.c. davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in relazione ad un credito di provvigione per contratto di vendita di immobili dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e per risarcimento di danni. Originariamente il Campione aveva messo in contatto il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA], e questi avevano stipulato un contratto preliminare in data 2 settembre 2008; in seguito, il 5 ottobre 2011 essi avevano risolto il contratto preliminare consensualmente e il [OSCURATO:PERSONA], in pari data, aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale rigettava ogni domanda con sentenza n. 1770/2017. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, da cui si difendevano le altre parti. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 348/2022, rilevato che il Campione aveva indicato come presupposto dell’azione pauliana un suo preteso credito da procacciatore e che egli non era però iscritto ai sensi dell’articolo 2 l. 39/1989 - cui in tale qualità sarebbe stato obbligato: S.U. 19161/2017 - rigettava l’appello, assorbito il resto. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui si sono difesi con rispettivo controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 117, primo comma, Cost. e della l. 39/1989 in relazione alla Direttiva CE n. 2005/36 e alla Direttiva CE n. 2006/123. 1.1 Il giudice d’appello ha richiamato la sentenza CGUE 25 giugno 1992, causa 147/91, riguardante la direttiva 67/43/CEE, “normativa da tempo abrogata”, ovvero abrogata già dalla direttiva 1994/42/CE, che, “pur non esprimendo divieti a proposito di ruoli o albi, è assai più articolata nel definire la disciplina del riconoscimento, in uno Stato membro, della professione del cittadino in un altro Stato membro ed in particolare sia delle qualifiche formali … sia delle qualifiche professionali ”, e “poggia su una liberalizzazione più estesa”. Il considerandum n. 7 precisa che i requisiti non devono comportare “un onere sproporzionato ai prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libertà della prestazione di servizi”; pertanto apporta un “principio di maggiore liberalizzazione”, onde va a disapplicata - secondo il ricorrente – la l. 39/1989 perché contrastante con la Direttiva 2005/36/CE. 1.2 S.U. 19161/2017 (seguita poi, tra gli arresti massimati, quanto alla necessità della iscrizione a ruolo, dalla recente Cass. ord.9814/2023), sub 5.1, osserva: “Quanto ai profili di compatibilità comunitaria e di coerenza costituzionale dell’obbligazione di iscrizione …, si è rilevato che in seguito alla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea in data 30 aprile 1998, resa nel procedimento C-215 del 1997 [OSCURATO:PERSONA] c. Yokohama … questa Corte ha escluso che la validità del contratto di agenzia possa essere subordinata all’iscrizione dell’agente nel relativo albo”, chiarendo però che la Direttiva n. 86/653/CEE cui atteneva la pronuncia della CGUE, riguardando l’agente commerciale, non riguarda il mediatore. Le Sezioni Unite del 2017 aggiungono poi che “la direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 123 … non ha posto ostacoli … alla conservazione degli effetti della pregressa normativa incidenti sulla retribuzione del mediatore non iscritto”. Non emerge alcuna ragione per discostarsi dalla posizione assunta da tale pronuncia delle Sezioni Unite (a prescindere dal fatto che, in tal caso, la causa dovrebbe essere rimessa ex articolo 374 c.p.c.) in quanto, come lo stesso ricorrente afferma, la direttiva del 2005 non incide sugli obblighi di iscrizione; e lo stesso ricorrente, ancora, la cita riferendosi alla normativa di uno Stato membro riguardante la professione del cittadino in un altro Stato membro, caso che qui non ricorre. Il motivo, dunque, va rigettato. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 2901 c.c. 2.1 La legittimazione attiva del Campione per l’azione pauliana, a suo avviso, deriva anche dalla domanda di risarcimento dei danni che gli sarebbero stati causati dal [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:SOCIETA] per avere questi “fraudolentemente ed arbitrariamente risolto il contratto preliminare”, sicché “l’accertata pretestuosità della domanda effettuata limitatamente all’incarico di procacciamento di affari, risulta … espletata” per violazione degli articoli 2901 c.c., 112 e 115 c.p.c. Quindi il giudice d’appello, essendosi limitato a dichiarare che il primo motivo avrebbe assorbito gli altri motivi, avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c. 2.2 La sentenza d’appello, a pagina 6, elenca le censure su cui si baserebbe il gravame, tutte relative alla qualità di procacciatore vantata dal Campione, nulla riportando in ordine ad un’azione risarcitoria. Nelle precisate conclusioni, però, a pagina 2 della sentenza, si rinviene che il Campione, appellante, insisteva ex articolo 2901 c.c. rispetto all’atto di vendita del 5 ottobre 2011 del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] “per essere esso palesemente lesivo dei diritti dell’istante, pregiudicando - o rendendo … molto difficile - la possibilità di ottenere il pagamento della somma vantata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] … e dalla società [OSCURATO:SOCIETA] …, ammontante ad € 900.000,00 circa, oltre l’ulteriore somma per il risarcimento dei danni patiti dall’istante …”. Dunque, il credito - o la ragione di credito - che il Campione ha posto a base della sua azione pauliana non sarebbe solo quello acquisito come procacciatore, ma includerebbe pure un risarcimento di danni. Che sussistesse, nel quadro attoreo, anche un presupposto risarcitorio emerge d’altronde inequivocamente dal riassunto dello svolgimento del processo reso dalla corte territoriale, che, a pagina 4 della sentenza, riconosce che il Campione aveva prospettato di aver pure “diritto al risarcimento dei danni cagionati dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., i quali non avevano dato esecuzione al contratto preliminare del 2.9.2008, decidendo di risolverlo, così da far perdere il suo diritto alla provvigione”. Quindi, considerato che nel ricorso non vi è null’altro sull’origine del diritto risarcitorio, si deve ritenere che il giudice d’appello ha implicitamente deciso anche sul presupposto del diritto risarcitorio, escludendo l’esistenza di un diritto alla provvigione, che, in quanto inesistente, non poteva generare un risarcimento per la relativa perdita. Il motivo pertanto merita rigetto. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. per omesso esame di fatto discusso e decisivo, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1988, 2697 c.c. e 115 c.p.c. ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. 3.1 Argomentando ampiamente, si sostiene che il giudice d’appello avrebbe fondato e motivato la sentenza soltanto sull’atto di conferimento al Campione dell’incarico di procacciatore occasionale, omettendo l’“esame sull’atto di riconoscimento di debito” del [OSCURATO:SOCIETA] del 2 settembre 2008 “stipulato contestualmente al preliminare di vendita” in cui [OSCURATO:SOCIETA] riconosce di essere debitore di euro 400.000 al Campione “in ragione non dell’intermediazione ma dell’opera prestata nel suo interesse essendo riuscito a far ridurre l’iniziale richiesta del venditore ”: ciò dimostrerebbe che il Campione ha “effettuato ulteriori e successive prestazioni diverse dal procedimento e di cui si è eluso il pagamento proprio attraverso la risoluzione del vecchio preliminare e la stipula del nuovo atto”. 3.2 La corte territoriale riassume, a pagina 4 della sentenza, le pretese avanzate in primo grado dal Campione nella “provvigione del 5% sul prezzo di vendita” - e dunque, se provvigione, come credito fondato sulla qualità di procacciatore - nonché nel “suo diritto al risarcimento dei danni cagionati dal [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]., i quali non avevano dato esecuzione al contratto preliminare … così da far perdere il suo diritto alla provvigione”. Nelle conclusioni dell’appello, poi, l’attuale ricorrente si riferisce solo a un credito di euro 900.000 di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] “oltre l’ulteriore somma per il risarcimento dei danni”. Se, dunque, vi fosse stato un titolo creditorio ulteriore a fondare l’azione pauliana, si sarebbe verificata una violazione dell’articolo 112 c.p.c.; non si tratterebbe, allora, di un mero fatto, bensì di uno dei requisiti (causa petendi) dell’azione (la ragione di credito), requisito per di più esposto in modo apodittico e generico, in quanto non viene riportato il testo della scrittura privata laddove sarebbe stato riconosciuto questo intervento del Campione: si veda a pagina 4 del ricorso. 4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de