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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 22074/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8458/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 212/2016 depositata il20/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14/2/2011, in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], condannò [OSCURATO:PERSONA] spa alla «restituzione dei titoli di credito, delle cedole maturate e dei titoli rimborsati, ancora giacenti sul deposito nr 884617 per un valore complessivo di lire 429.234.406, salvi i successivi rimborsi intervenuti».

2. [OSCURATO:SOCIETA] (nelle more succeduto alla originaria convenuta [OSCURATO:PERSONA] spa) la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20/1/2016, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’appellante al pagamento della minor somma di € 37.822,41, oltre interessi legali dal fallimento. 2.1 I giudici di seconde cure osservavano: a) che il credito opposto in compensazione dalla banca era da considerare insussistente, stante il suo accertamento negativo operato dal Tribunale di Napoli con sentenza resa nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall’istituto bancario confermata dalla Corte di Appello e divenuta esecutiva per mancato ricorso in Cassazione; b) che la curatela si era limitata alla richiesta di restituzione dei titoli secondo il loro controvalore nominale al momento dell’acquisto non fornendo, come era suo onere, la prova della consistenza, della tipologia e del valore effettivo dei titoli giacenti in deposito, e non escludendo neanche che gli stessi potessero alla loro scadenza essere stati rimborsati di talché l’attribuzione del giudice di primo grado del valore dei titoli oggetto della domanda restitutoria in lire 396.000.000 era operazione del tutto ipotetica; c) che, d’altro canto, andava riconosciuta alla curatela la somma di € 37.822,41 (pari a lire 73.324.406) per cedole già maturate e titoli già rimborsati in quanto valori monetari reali presenti nel deposito amministrativo.

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi.

Banco di Napoli ha svolto difese depositando controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la curatela denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 l.fall., 2411 cc , 58 l.fall. 115 e 116 cpc , 2697 cc, 1988 e 2730 cc; si sostiene che la Corte di Appello, a fronte della domanda avanzata dalla curatela di restituzione dei titoli, ormai scaduti, in deposito presso la Banca, una volta accertata con sentenza passata in giudicato l’inesistenza di alcun vincolo pignoratizio e di qualsivoglia ragione creditoria della banca nei confronti del fallimento, avrebbe dovuto condannare la convenuta alla restituzione dei titoli per il loro controvalore nominale avendo la curatela, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, assolto all’onere probatorio dei fatti costitutivi del proprio diritto.

In particolare, si evidenzia che la curatela aveva individuato la natura, consistenza e scadenza dei titoli in deposito presso l’istituto di credito e il valore nominale era stato quantificato direttamente dalla Banca, sicché la ricorrente era dispensata dalla prova del quantum debeatur. 1.1.Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt.115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la sentenza impugnata condannato la Banca alla restituzione dell’ulteriore somma di € 20.141,82 costituente controvalore dei titoli dichiarati rimborsati.

2. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione. 2.1 Fatto costitutivo della richiesta di rimborso formulata dalla curatela, sin dalla lettera del 10/6/1997, è l’esistenza, non contestata dalla Banca, del deposito titoli costituito presso la Banca,nr 884617. 2.2 Costituisce accertamento di fatto operato dalla impugnata sentenza e non oggetto di contestazione alcuna la quantificazione da parte della Curatela della pretesa restitutoria fatta valere davanti al Tribunale di Napoli, sulla base dei dati e dei valori forniti nella missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Banca, riscontrando la precedente comunicazione del fallimento, confermava l’esistenza del deposito nr. 884617 «in cui risultano immessi, alla data odierna, titoli per un valore nominale di lire 396.000.000 come da estratto allegato ( all. nr 1).

A tale importo devono aggiungersi lire 56.234.406, per cedole e lire 17.000.000 per titoli rimborsati». 2.3 L’allegato della missiva di cui sopra, versato in atti nei giudizi di merito, contiene la descrizione e la consistenza dei titoli di natura obbligazionaria. 2.4 Ciò premesso, la Corte di Appello, se, con riferimento alla richiesta di restituzione delle cedole maturate e dei titoli rimborsati, ha ritenuto assolto l’onere probatorio, stante i dati effettivi presenti nel deposito amministrativo, ha invece escluso che la Curatela, nell’agire per il rimborso dei titoli al valore nominale, abbia rispettato la regola dell’onus probandi contenuta nell’art 2697 cc. 2.4 Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata la quantificazione di titoli, soggetti ad oscillazioni, secondo il loro valore cartolare, parametro di per sé «virtuale» o «ipotetico», si risolve in un inadempimento dell’attore all’onere di provare uno degli elementi costitutivi della pretesa creditoria. 2.5 I giudici distrettuali hanno, tuttavia, omesso di valutare due elementi di fatto che inficiano le argomentazioni in punto di diritto poste a sostegno delle loro conclusioni. 2.6 In primo luogo i titoli depositati, come riconosciuto dalla stessa banca negli scritti defensionali del presente giudizio e di quello di opposizione allo stato passivo, hanno natura obbligazionaria e, quindi, non sono sottoposti ad oscillazioni- se non per l’eventuale differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto- che i ncidono sul capitale da restituire; in secondo luogo, l’attore ha quantificato la propria richiesta di rimborso sulla base del valore nominale dei titoli indicato dalla stessa Banca che, riscontrando la missiva della curatela, ha negato la restituzione sulla scorta dell’assunto, contraddetto dall’accertamento effettuato in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, che i titoli giacenti fossero costituiti in pegno a garanzia di un credito vantato della banca nei confronti della società fallita. 2.7 La curatela, quindi, non era tenuta a provare la circostanza relativa al quantum debeatur, da ritenersi pacifica in quanto il valore nominale dei titoli era stato quantificato dalla stessa Banca, semmai incombeva a quest’ultima fornire in giudizio elementi dimostrativi di un difforme valore (ad esempio, il prezzo di emissione) rispetto a quello indicato nei titoli. 2.8 La Corte di Appello, quindi, non ha fatto buon governo delle regole di distribuzione della prova di cui all’art 2967 cc.

3. Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo. 4 Con il motivo di ricorso incidentale il Banco di Napoli denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 112 cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr. 4 e 5 cpc, e 1782 e 1834 cc per non avere la Corte di Appello rilevato l’inammissibilità della domanda di restituzione dei titoli affermando in maniera del tutto apodittica che l’attrice «intendeva conseguire il controvalore monetario complessivo» e non la consegna dei titoli. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Contrariamente a quanto affermato dalla Banca, la Corte di Appello si è espressamente pronunciata sulla questione della mancata corrispondenza tra quanto chiesto dalla curatela e la statuizione del giudice di primo grado, sollevata dall’appellante (con il primo motivo di impugnazione), dando conto delle ragioni della qualificazione della domanda volta non alla restituzione dei titoli ma al conseguimento degli importi corrispondenti al controvalore dei titoli, delle cedole maturate e dei titoli rimborsati , sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Banca nella missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

5. In accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8458/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 212/2016 depositata il20/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14/2/2011, in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], condannò [OSCURATO:PERSONA] spa alla «restituzione dei titoli di credito, delle cedole maturate e dei titoli rimborsati, ancora giacenti sul deposito nr 884617 per un valore complessivo di lire 429.234.406, salvi i successivi rimborsi intervenuti». 2. [OSCURATO:SOCIETA] (nelle more succeduto alla originaria convenuta [OSCURATO:PERSONA] spa) la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20/1/2016, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’appellante al pagamento della minor somma di € 37.822,41, oltre interessi legali dal fallimento. 2.1 I giudici di seconde cure osservavano: a) che il credito opposto in compensazione dalla banca era da considerare insussistente, stante il suo accertamento negativo operato dal Tribunale di Napoli con sentenza resa nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall’istituto bancario confermata dalla Corte di Appello e divenuta esecutiva per mancato ricorso in Cassazione; b) che la curatela si era limitata alla richiesta di restituzione dei titoli secondo il loro controvalore nominale al momento dell’acquisto non fornendo, come era suo onere, la prova della consistenza, della tipologia e del valore effettivo dei titoli giacenti in deposito, e non escludendo neanche che gli stessi potessero alla loro scadenza essere stati rimborsati di talché l’attribuzione del giudice di primo grado del valore dei titoli oggetto della domanda restitutoria in lire 396.000.000 era operazione del tutto ipotetica; c) che, d’altro canto, andava riconosciuta alla curatela la somma di € 37.822,41 (pari a lire 73.324.406) per cedole già maturate e titoli già rimborsati in quanto valori monetari reali presenti nel deposito amministrativo. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi. Banco di Napoli ha svolto difese depositando controricorso e ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la curatela denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 l.fall., 2411 cc , 58 l.fall. 115 e 116 cpc , 2697 cc, 1988 e 2730 cc; si sostiene che la Corte di Appello, a fronte della domanda avanzata dalla curatela di restituzione dei titoli, ormai scaduti, in deposito presso la Banca, una volta accertata con sentenza passata in giudicato l’inesistenza di alcun vincolo pignoratizio e di qualsivoglia ragione creditoria della banca nei confronti del fallimento, avrebbe dovuto condannare la convenuta alla restituzione dei titoli per il loro controvalore nominale avendo la curatela, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, assolto all’onere probatorio dei fatti costitutivi del proprio diritto. In particolare, si evidenzia che la curatela aveva individuato la natura, consistenza e scadenza dei titoli in deposito presso l’istituto di credito e il valore nominale era stato quantificato direttamente dalla Banca, sicché la ricorrente era dispensata dalla prova del quantum debeatur. 1.1.Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt.115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la sentenza impugnata condannato la Banca alla restituzione dell’ulteriore somma di € 20.141,82 costituente controvalore dei titoli dichiarati rimborsati. 2. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione. 2.1 Fatto costitutivo della richiesta di rimborso formulata dalla curatela, sin dalla lettera del 10/6/1997, è l’esistenza, non contestata dalla Banca, del deposito titoli costituito presso la Banca,nr 884617. 2.2 Costituisce accertamento di fatto operato dalla impugnata sentenza e non oggetto di contestazione alcuna la quantificazione da parte della Curatela della pretesa restitutoria fatta valere davanti al Tribunale di Napoli, sulla base dei dati e dei valori forniti nella missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Banca, riscontrando la precedente comunicazione del fallimento, confermava l’esistenza del deposito nr. 884617 «in cui risultano immessi, alla data odierna, titoli per un valore nominale di lire 396.000.000 come da estratto allegato ( all. nr 1). A tale importo devono aggiungersi lire 56.234.406, per cedole e lire 17.000.000 per titoli rimborsati». 2.3 L’allegato della missiva di cui sopra, versato in atti nei giudizi di merito, contiene la descrizione e la consistenza dei titoli di natura obbligazionaria. 2.4 Ciò premesso, la Corte di Appello, se, con riferimento alla richiesta di restituzione delle cedole maturate e dei titoli rimborsati, ha ritenuto assolto l’onere probatorio, stante i dati effettivi presenti nel deposito amministrativo, ha invece escluso che la Curatela, nell’agire per il rimborso dei titoli al valore nominale, abbia rispettato la regola dell’onus probandi contenuta nell’art 2697 cc. 2.4 Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata la quantificazione di titoli, soggetti ad oscillazioni, secondo il loro valore cartolare, parametro di per sé «virtuale» o «ipotetico», si risolve in un inadempimento dell’attore all’onere di provare uno degli elementi costitutivi della pretesa creditoria. 2.5 I giudici distrettuali hanno, tuttavia, omesso di valutare due elementi di fatto che inficiano le argomentazioni in punto di diritto poste a sostegno delle loro conclusioni. 2.6 In primo luogo i titoli depositati, come riconosciuto dalla stessa banca negli scritti defensionali del presente giudizio e di quello di opposizione allo stato passivo, hanno natura obbligazionaria e, quindi, non sono sottoposti ad oscillazioni- se non per l’eventuale differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto- che i ncidono sul capitale da restituire; in secondo luogo, l’attore ha quantificato la propria richiesta di rimborso sulla base del valore nominale dei titoli indicato dalla stessa Banca che, riscontrando la missiva della curatela, ha negato la restituzione sulla scorta dell’assunto, contraddetto dall’accertamento effettuato in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, che i titoli giacenti fossero costituiti in pegno a garanzia di un credito vantato della banca nei confronti della società fallita. 2.7 La curatela, quindi, non era tenuta a provare la circostanza relativa al quantum debeatur, da ritenersi pacifica in quanto il valore nominale dei titoli era stato quantificato dalla stessa Banca, semmai incombeva a quest’ultima fornire in giudizio elementi dimostrativi di un difforme valore (ad esempio, il prezzo di emissione) rispetto a quello indicato nei titoli. 2.8 La Corte di Appello, quindi, non ha fatto buon governo delle regole di distribuzione della prova di cui all’art 2967 cc. 3. Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo. 4 Con il motivo di ricorso incidentale il Banco di Napoli denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 112 cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr. 4 e 5 cpc, e 1782 e 1834 cc per non avere la Corte di Appello rilevato l’inammissibilità della domanda di restituzione dei titoli affermando in maniera del tutto apodittica che l’attrice «intendeva conseguire il controvalore monetario complessivo» e non la consegna dei titoli. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Contrariamente a quanto affermato dalla Banca, la Corte di Appello si è espressamente pronunciata sulla questione della mancata corrispondenza tra quanto chiesto dalla curatela e la statuizione del giudice di primo grado, sollevata dall’appellante (con il primo motivo di impugnazione), dando conto delle ragioni della qualificazione della domanda volta non alla restituzione dei titoli ma al conseguimento degli importi corrispondenti al controvalore dei titoli, delle cedole maturate e dei titoli rimborsati , sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Banca nella missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. In accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteri
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