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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 maggio 1974

Cassazione n. 04256/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1974 avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto del 5/11/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia qualificava come ricorso per cassazione il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che aveva dichiarato inammissibile un reclamo proposto dal detenuto e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il reclamo è stato correttamente qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte, atteso che il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo a lui proposto dal detenuto, con la conseguenza che, avverso tale provvedimento, non era ammessa impugnazione al Tribunale di Sorveglianza, ma ricorso per cassazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano in forza dell'art.610, comma 5 bis cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1974 avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto del 5/11/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia qualificava come ricorso per cassazione il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che aveva dichiarato inammissibile un reclamo proposto dal detenuto e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il reclamo è stato correttamente qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte, atteso che il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo a lui proposto dal detenuto, con la conseguenza che, avverso tale provvedimento, non era ammessa impugnazione al Tribunale di Sorveglianza, ma ricorso per cassazione. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano in forza dell'art.610, comma 5 bis cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
Decreto Cassazione n. 04256/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris