CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :1 24/07/1i79 avverso la sentenza de' 29/1(1/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA'avviso alle parti; udita la relazione svolta da. Coi [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 29 ottobre ,021 1 _tirl parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il !Ad12i1 2020 ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ritenuto assorbito il reato di cui al capo n. 2) nel reato di cui al capo n. 1), ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce genericamente vizio di motivazione anche in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in, quanto assertivo, vago e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/o valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nov