CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 34286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA iKJU ()T° k\:. Sul ricorso iscritto al numero 19800 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata dal registro delle imprese il 3.1.2014) rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 121; - controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 195/10/2021, depositata in data 11 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata dal registro delle imprese il 3.1.2014) avverso la sentenza n. 294/02/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Forlì che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dai suddetti contribuenti avverso avviso di accertamento n. THF03H700589 con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Ires e Irap, per l'anno 2011, nei confronti della società Sviluppo e Lavoro s.r.I., costi indebitamente dedotti - in quanto ritenuti non inerenti - afferenti a fatture emesse dai soci nonché perdite su crediti, notificandolo anche ai contribuenti quali responsabili, in proporzione alla loro quota di partecipazione, delle imposte dovute dalla società cessata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 602/73; -i contribuenti resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezion