CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 08869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ,...._( !etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché intempestivo; ritenuto in particolare che l'impugnazione, depositata il 28 Maggio 2025 andava proposta al più tardi, a voler considerare l'aggiunta prevista dall'ad 585, comma 1 bis cpp, il 15/05/25, considerata la data della decisione ( 15 gennaio 2025) e il tempo indicato per il deposito dei motivi (60 giorni), nel caso rispettato dalla Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] SIt [OSCURATO:PERSONA] • DEPOS!