CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 39720/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento per la correzione d'errore materiale relativo al dispositivo della sentenza del 24/06/2024 della Corte di cassazione, prima sezione penale, che ha pronunciato sui ricorsi iscritti al n. 15644/2024, proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 29/03/1963 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con il dispositivo di sentenza in epigrafe questa sezione della Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi straordinari proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della quinta sezione della stessa Corte del 24 novembre 2023, contestualmente condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali; che, per mera svista, è stata in dispositivo omessa la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile Curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] di Edizioni, che aveva rassegnato tempestive conclusioni in sede di legittimità; Considerato che la procedura di correzione di errore materiale è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, abbiano omesso detta statuizione in favore della parte civile, che ha natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M., Rv. 283772-01; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152-02; Sez. 2, n. 17326 del 24/01/2013, Ciarrapico, Rv. 255534-01). che, per emendare il provvedimento, deve seguirsi pertanto la procedura anzidetta, prevista dagli artt. 130 e 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., assoggettata a rito de plano; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 15644/2024 del 24 giugno 2024 sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, dopo le parole «spese processuali.» sia scritto e letto «Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Curatela del [OSCURATO:PERSONA] di Edizioni s.r.1., che liquida in complessivi euro 5.530,00, oltre accessori di legge». Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale del ruolo.