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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15849/2026

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Conticelli.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].-intimato-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6644/2023,depositata il 17/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con atto di citazione notificato il 04/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], premessoche, con atto pubblico del 28/09/2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso divendergli un immobile sito in Celleno, via Manzoni, n. 2, dietro ilcorrispettivo di euro 110.000,00, di cui euro 90.000,00 corrisposti primadel perfezionamento del preliminare e i restanti euro 20.000,00 da pagareNumero registro generale 1645/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 15849/2026Data pubblicazione 23/05/2026all'atto della stipula della compravendita che sarebbe dovuta intervenireentro e non oltre il 28/02/2011, convenne in giudizio quest'ultimo al finedi ottenere pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. degli effetti traslatividella proprietà, offrendo il pagamento della somma residua di euro20.000,00; in subordine, chiese la condanna del convenuto allarestituzione della somma di euro 90.000,00, oltre rivalutazione monetariae risarcimento dei danni.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestò le avverse deduzioni,evidenziando che, in data 24/02/2010, aveva sottoscritto, nell'interessedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui era legale rappresentante, un contrattopreliminare con [OSCURATO:PERSONA], il quale era subentrato all'attore neidiritti e obblighi contenuti nel contratto preliminare concluso il27/08/2008; che l'attore aveva versato alla società promittente venditricela minor somma di euro 38.000,00, mentre l'ulteriore somma di euro18.000,00 non era stata incassata; che il titolo negoziale dedottodall'attore era stato costituito al solo scopo di garantire il predetto dallarestituzione delle somme da lui anticipate per l'acquisto dell'unitàimmobiliare e che, alla luce degli interventi di manutenzione posti inessere sull'immobile, il corrispettivo pattuito doveva essere in ogni casoaumentato.Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 683/2018, rigettò la domandaprincipale, condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’attore la somma dieuro 90.000,00.

La sentenza, dato atto che non risultava depositato ilfascicolo di parte attorea e che perciò la decisione era allo stato degli atti,rilevò che il convenuto Trapè non contestava che nel contratto preliminareoggetto di causa era indicata l’avvenuta percezione della somma di euro90.000,00 pagata dall’attore.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 6644/2023, pubblicata il17/10/2023, con la quale la Corte d'appello di Roma respinse l'appello.Numero registro generale 1645/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 15849/2026Data pubblicazione 23/05/2026Per quanto qui rileva, la Corte d’appello ritenne infondate le deduzionidifensive dell’appellante, secondo le quali nessun obbligo restitutoriosussisteva a suo carico, avendo egli percepito l’importo di euro 90.000,00- di cui al preliminare del 28/9/2010 - non in proprio, ma quale legalerappresentante della società, non evocata in giudizio; ciò in quantol’appellante dava atto di avere percepito la somma in questione e, inoltre,dalle sue argomentazioni e dal contenuto del preliminare emergeva chequesti avesse agito in proprio e senza spendere alcun potererappresentativo.2.

Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis c.p.c. e il ricorrente, a mezzo del difensore munitodi nuova procura speciale come richiesta ratione temporis, ha chiesto ladecisione del ricorso.il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 6-5-2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma,n. 4), c.p.c., perché la Corte d’Appello aveva fondato la decisione su undocumento, il preliminare del 28/9/2010, che non era presente agli attidel giudizio, quantomeno al momento della pronuncia della sentenza diprimo grado e che non avrebbe potuto essere prodotto in sede d’appello,neppure alla stregua delle deduzioni difensive dell’appellato, che avevaevidenziato come lo smarrimento fosse avvenuto verosimilmente inNumero registro generale 1645/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 15849/2026Data pubblicazione 23/05/2026occasione del trasferimento dei fascicoli dalla sezione distaccata alla sedecentrale, senza chiedere la ricostruzione del fascicolo.2.

Il motivo non può essere accolto.In primo luogo, gli argomenti del ricorrente non si confrontano con ilprincipio, enunciato dalle Sezioni Unite, secondo il quale il giudiced’appello può porre a fondamento della propria decisione il documentoprodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte,apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisioneimpugnata o in altro provvedimento o atto del processo (vedi Cass., Sez.U, Sentenza n. 4835 del 2023).Inoltre, rimane insuperabile il dato che, qualora la sentenza del giudice dimerito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione,con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di esse determinal'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame propostoavverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso noninciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che lasentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass.,Sez. 1, 18/4/1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257).Nella fattispecie, come già evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata, la Corte d’appello ha ritenuto di desumere la circostanza chel’appellante avesse ricevuto l’importo di euro 90.000,00 dalle ammissionidell’appellante medesimo, il quale aveva affermato di avere ricevuto daDiretti la somma di denaro; tale pronuncia non è stata in alcun modooggetto di censura in ricorso.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo,non potendo derivare dal suo accoglimento - e perciò dal ritenereinammissibile la produzione del documento - il venir meno della ratiodecidendi della sentenza impugnata, fondata sul dato che il convenuto poiappellante aveva ammesso di avere ricevuto l’importo di euro 90.000,00in acconto sul prezzo dell’immobile.

Non ha pregio quanto sul puntoNumero registro generale 1645/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 15849/2026Data pubblicazione 23/05/2026dedotto dal ricorrente in memoria, perché l’acquisizione del dato delricevimento della somma, come accertata in fatto dal giudice di merito enon oggetto di censura ammissibile, è in sé sufficiente a sorreggere lapronuncia di condanna alla restituzione della somma medesima.Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, gli argomenti che lasentenza trae dal contenuto del preliminare erano ulteriori rispetto aquell’accertamento, e riferiti al fatto che dal preliminare non risultasse laspendita di potere rappresentativo; quindi, anche esclusa l’ammissibilitàdella produzione di quel documento, secondo la tesi del ricorrente, rimaneil dato - acquisito in fatto, non censurato e autonomamente idoneo asorreggere la decisione impugnata - del ricevimento della somma da partedel ricorrente medesimo.3.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo l’intimato spiegatodifesa.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c.; secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, conl’ordinanza n. 27195 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la condanna del ricorrente alpagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c. in favoredella cassa delle ammende deve essere pronunciata anche qualoranessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essauna funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto alcompimento di atti processuali meramente defatigatori.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 1645/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 15849/2026Data pubblicazione 23/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamentodella somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conticelli.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].-intimato-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6644/2023,depositata il 17/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione notificato il 04/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], premessoche, con atto pubblico del 28/09/2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso divendergli un immobile sito in Celleno, via Manzoni, n. 2, dietro ilcorrispettivo di euro 110.000,00, di cui euro 90.000,00 corrisposti primadel perfezionamento del preliminare e i restanti euro 20.000,00 da pagareNumero registro generale 1645/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 15849/2026Data pubblicazione 23/05/2026all'atto della stipula della compravendita che sarebbe dovuta intervenireentro e non oltre il 28/02/2011, convenne in giudizio quest'ultimo al finedi ottenere pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. degli effetti traslatividella proprietà, offrendo il pagamento della somma residua di euro20.000,00; in subordine, chiese la condanna del convenuto allarestituzione della somma di euro 90.000,00, oltre rivalutazione monetariae risarcimento dei danni.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestò le avverse deduzioni,evidenziando che, in data 24/02/2010, aveva sottoscritto, nell'interessedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui era legale rappresentante, un contrattopreliminare con [OSCURATO:PERSONA], il quale era subentrato all'attore neidiritti e obblighi contenuti nel contratto preliminare concluso il27/08/2008; che l'attore aveva versato alla società promittente venditricela minor somma di euro 38.000,00, mentre l'ulteriore somma di euro18.000,00 non era stata incassata; che il titolo negoziale dedottodall'attore era stato costituito al solo scopo di garantire il predetto dallarestituzione delle somme da lui anticipate per l'acquisto dell'unitàimmobiliare e che, alla luce degli interventi di manutenzione posti inessere sull'immobile, il corrispettivo pattuito doveva essere in ogni casoaumentato.Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 683/2018, rigettò la domandaprincipale, condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’attore la somma dieuro 90.000,00. La sentenza, dato atto che non risultava depositato ilfascicolo di parte attorea e che perciò la decisione era allo stato degli atti,rilevò che il convenuto Trapè non contestava che nel contratto preliminareoggetto di causa era indicata l’avvenuta percezione della somma di euro90.000,00 pagata dall’attore.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 6644/2023, pubblicata il17/10/2023, con la quale la Corte d'appello di Roma respinse l'appello.Numero registro generale 1645/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 15849/2026Data pubblicazione 23/05/2026Per quanto qui rileva, la Corte d’appello ritenne infondate le deduzionidifensive dell’appellante, secondo le quali nessun obbligo restitutoriosussisteva a suo carico, avendo egli percepito l’importo di euro 90.000,00- di cui al preliminare del 28/9/2010 - non in proprio, ma quale legalerappresentante della società, non evocata in giudizio; ciò in quantol’appellante dava atto di avere percepito la somma in questione e, inoltre,dalle sue argomentazioni e dal contenuto del preliminare emergeva chequesti avesse agito in proprio e senza spendere alcun potererappresentativo.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis c.p.c. e il ricorrente, a mezzo del difensore munitodi nuova procura speciale come richiesta ratione temporis, ha chiesto ladecisione del ricorso.il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 6-5-2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma,n. 4), c.p.c., perché la Corte d’Appello aveva fondato la decisione su undocumento, il preliminare del 28/9/2010, che non era presente agli attidel giudizio, quantomeno al momento della pronuncia della sentenza diprimo grado e che non avrebbe potuto essere prodotto in sede d’appello,neppure alla stregua delle deduzioni difensive dell’appellato, che avevaevidenziato come lo smarrimento fosse avvenuto verosimilmente inNumero registro generale 1645/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 15849/2026Data pubblicazione 23/05/2026occasione del trasferimento dei fascicoli dalla sezione distaccata alla sedecentrale, senza chiedere la ricostruzione del fascicolo.2. Il motivo non può essere accolto.In primo luogo, gli argomenti del ricorrente non si confrontano con ilprincipio, enunciato dalle Sezioni Unite, secondo il quale il giudiced’appello può porre a fondamento della propria decisione il documentoprodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte,apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisioneimpugnata o in altro provvedimento o atto del processo (vedi Cass., Sez.U, Sentenza n. 4835 del 2023).Inoltre, rimane insuperabile il dato che, qualora la sentenza del giudice dimerito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione,con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di esse determinal'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame propostoavverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso noninciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che lasentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass.,Sez. 1, 18/4/1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257).Nella fattispecie, come già evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata, la Corte d’appello ha ritenuto di desumere la circostanza chel’appellante avesse ricevuto l’importo di euro 90.000,00 dalle ammissionidell’appellante medesimo, il quale aveva affermato di avere ricevuto daDiretti la somma di denaro; tale pronuncia non è stata in alcun modooggetto di censura in ricorso. Ne consegue l’inammissibilità del motivo,non potendo derivare dal suo accoglimento - e perciò dal ritenereinammissibile la produzione del documento - il venir meno della ratiodecidendi della sentenza impugnata, fondata sul dato che il convenuto poiappellante aveva ammesso di avere ricevuto l’importo di euro 90.000,00in acconto sul prezzo dell’immobile. Non ha pregio quanto sul puntoNumero registro generale 1645/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 15849/2026Data pubblicazione 23/05/2026dedotto dal ricorrente in memoria, perché l’acquisizione del dato delricevimento della somma, come accertata in fatto dal giudice di merito enon oggetto di censura ammissibile, è in sé sufficiente a sorreggere lapronuncia di condanna alla restituzione della somma medesima.Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, gli argomenti che lasentenza trae dal contenuto del preliminare erano ulteriori rispetto aquell’accertamento, e riferiti al fatto che dal preliminare non risultasse laspendita di potere rappresentativo; quindi, anche esclusa l’ammissibilitàdella produzione di quel documento, secondo la tesi del ricorrente, rimaneil dato - acquisito in fatto, non censurato e autonomamente idoneo asorreggere la decisione impugnata - del ricevimento della somma da partedel ricorrente medesimo.3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo l’intimato spiegatodifesa.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c.; secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, conl’ordinanza n. 27195 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la condanna del ricorrente alpagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c. in favoredella cassa delle ammende deve essere pronunciata anche qualoranessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essauna funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto alcompimento di atti processuali meramente defatigatori.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 1645/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 15849/2026Data pubblicazione 23/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamentodella somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
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