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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33080/2026

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TRIB.

LIBERTA' di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsosentite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si èriportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza emessa in esito all'udienza camerale del 24 febbraio 2026,il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello proposto ex art. 310 cod. proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui il Giudice per leindagini preliminari aveva rigettato l’istanza di sostituzione con misura menoafflittiva della misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli per i reati diassociazione di stampo mafioso, incendio seguito da danneggiamentopluriaggravato, tentata estorsione pluriaggravata, trasferimento fraudolento divalori aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.A ragione della decisione osserva che l’accertato riconoscimento nel giudiziodi merito dell’attenuante di cui all’art. 416-bis. 1, terzo comma, cod. pen. nonconsente di ritenere superata la presunzione di perdurante pericolosità previstaper i soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazionead associazione mafiosa.

Non è, infatti, ancora disponibile la compiutamotivazione della sentenza di condanna e non è chiaro in che misura l’attenuanteabbia influito sulla determinazione della pena.

Non può, pertanto, allo statoritenersi che la collaborazione sia stata decisiva, determinante e comunque taleda realizzare la completa ed irreversibile dissociazione del ricorrente dal contestocriminoso di provenienza.

Non può essere accolta la subordinata istanza diapplicazione della misura meno afflittiva, ostandovi la presunzione diadeguatezza della misura cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.2.

Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi.2.1.

Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazionedegli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale ex art.275, comma 3, cod. proc. pen.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non si è realmente misurato con laportata del dato collaborativo, limitandosi aprioristicamente a negare il rilievodella collaborazione.

Pur riconoscendone la rilevanza assunta nel giudizio dimerito, ha ritenuto la collaborazione ininfluente nel giudizio cautelare,valorizzando un parametro, quello della decisività nel grado massimo delcontributo dichiarativo, ritenuto insussistente, senza un reale confronto con glicondanna di molti imputati, rendendo non più attuale il giudizio di pericolositàlegato alla persistenza del vincolo associativo.2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.416 bis. 1, terzo comma cod. pen. e 275, comma 3, cod. proc. pen. nonchéerronea applicazione dei parametri legali in tema di collaborazione e presunzionedi pericolosità.Lamenta che l’ordinanza impugnata ha introdotto surrettiziamente qualecondizione per attribuire rilievo alla collaborazione, ai fini del superamento dellapresunzione di pericolosità, un requisito non previsto dall’ordinamento.

Ha,infatti, ritenuto rilevante solo la collaborazione che abbia determinato nel giudiziodi merito la massima diminuzione di pena prevista dalla circostanza attenuantedi cui 416 bis. 1, terzo comma cod. pen.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge processuale in relazioneagli artt. 125, 275, comma 3, e 310 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazioneapparente, con particolare riferimento alla valutazione concreta dellacollaborazione riconosciuta in sentenza e dei suoi effetti sulla pericolosità sociale.L’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a prendere atto delriconoscimento in sentenza dell’attenuante della collaborazione senza svolgereuna reale e concreta valutazione della sua incidenza sulla presunzione dipericolosità prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenendola allostato radicalmente impedita dalla mancanza della motivazione della sentenza.Avrebbe dovuto, invece, valutare, nel giudizio prognostico sulla persistenza delleesigenze cautelari, le ripercussioni determinate dalle dichiarazioni accusatorie diIeraci e della conseguente condanna dei coimputati sul tema decisivo, ai fini delleesigenze cautelari, della rescissione dei legami di [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio e delsopravvenuto mutamento di personalità.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.275 comma 3, e 310 cod. proc. pen. nonché erronea applicazione della disciplinasulla presunzione di adeguatezza e sulla scelta della misura.L'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto operante in modo automatico lapresunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia in carcere sulpresupposto erroneo che fossero ancora esistenti le esigenze cautelarinonostante l’intervenuta collaborazione effettiva e la dissociazione attuosaabbiano rescisso i legami del ricorrete con la criminalità organizzata.2.5.

Con memoria tempestivamente depositata, la difesa del ricorrente haribadito la fondatezza delle censure dedotte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, che propone nei quattro motivi censure tra loro logicamentecollegate e pertanto passibili di esame unitario, è fondato nei limiti e per leragioni esposte nel prosieguo.1.

In premessa, va ricordato che la materia della revoca o sostituzione dellamisura della custodia cautelare applicata a coloro che hanno tenuto “taluna dellecondotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanzedell'art. 16-octies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dallalegge 15 marzo 1991, n. 82.Tale disposizione prevede che la misura non può essere revocata o sostituitacon altra meno grave per il solo fatto dell’applicazione dell’attenuante - tra cuiquella prevista dall’art. 416 bis. 1, terzo comma cod. pen in favore di chi,“dissociandosi dagli altri, si è adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosseportata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità dipolizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per laricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati” -ma che può procedersi “alla revoca o alla sostituzione solo se, nell'ambito degliaccertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ilgiudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e iprocuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisitoelementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalitàorganizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che ilcollaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gliimpegni assunti a norma dell'articolo 12”.E’, quindi, esclusa qualsiasi forma di automatismo tra la scelta collaborativae l'attenuazione o il venir meno delle esigenze cautelari.In questo senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimitàaffermando il principio secondo cui il riconoscimento all'imputato, nel giudizio dimerito, dell'attenuante di cui all'art. 8 del dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertitodalla

I. 12 luglio 1991, n. 203, il cui testo è stato trasfuso nell’art. 416-bis.1,terzo comma cod. pen., determinando il superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone al giudiceinvestito della richiesta di sostituzione o revoca della misura della custodiacautelare una nuova valutazione della pericolosità del soggetto, che esige, comecondizione di legittimità del provvedimento, la verifica motivata del superamentodi tale presunzione, per effetto dell'incompatibilità dell'attività di collaborazioneconcretamente e positivamente svolta dall'imputato nel processo con lapermanenza di qualsiasi legame con la criminalità organizzata (tra le altre, Sez.1, n. 9417 dei 22/01/2019, Mandrillo, Rv. 276169; Sez. 1, n. 1213 del29/05/2012 - dep. 10/01/2013, Contrino, Rv. 254257; Sez. 1, n. 21245 del05/04/2011, Spagnuolo, Rv. 250295; Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep.2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245984; Sez. 6, n. 49557 del 09/12/2009, Rv.245659).Quanto alla prognosi di adeguatezza è stato escluso che la scelta dicollaborare con la giustizia comporti automaticamente e necessariamentel’applicazione di una misura meno afflittiva, essendo, comunque, necessaria lavalutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. e laconcreta verifica, ai d là della condotta processuale del collaboratore nel singologiudizio, della valenza positiva del comportamento collaborativo dell'imputato aifini della esclusione della attualità dei legami con la criminalità organizzata e, inparticolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 1, n. 1213 del29/05/2.012, dep. 2013, Contrino, Rv, 254257).2.

La motivazione resa dall'ordinanza impugnata, così come denunciato dalricorrente, non ha fatto buon governo dei principi sin qui ricordati.2.1.

Il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto ostativa alla necessaria analisi dellivello attuale di pericolosità sociale dell'imputato da fronteggiare con la misuracautelare più adeguata, a seguito e per effetto della concessione della specialedeposito della sentenza che ha definito il giudizio di merito.Trattasi di circostanza che, tuttavia, non ha natura preclusiva, néprocessuale né sostanziale, non impedendo il controllo della correttezza giuridicadell'ordinanza gravata e dell’adeguatezza dell’apparato giustificativo anche allaluce del fatto nuovo allegato dalla difesa, costituito dal dispositivo della sentenzadi condanna emessa in esito al primo grado del giudizio, potenzialmente idoneo,in ragione del riconoscimento dell’attenuante della collaborazione, a modificare leesigenze cautelari e la scelta della misura.D’altra parte, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e conl'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essereprodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio edel principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiestaoriginaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (cfr. Sez.

U., n. 15403 del30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 – 01).2.2.

Nel merito, l’ordinanza impugnata ha attributo decisiva rilevanza allamisura della pena inflitta, ritenuta, per la sua entità assai distante dal minimoedittale, sintomatica, in modo presuntivo di una “collaborazione” incompatibilecon una “irreversibile dissociazione … dal contesto criminoso di provenienza”.Tale argomentazione è congetturale e non tiene conto della molteplicità edeterogeneità dei criteri di commisurazione indicati dall’art. 133 cod. pen. inapplicazione dei quali può infliggersi una pena elevata anche ad un imputato cheha fornito la più ampia collaborazione dimostrando, in tal modo un distaccocompleto dall’organizzazione di appartenenza, con conseguente assenza omitigazione ella pericolosità rilevante ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen.2.3.

Il Tribunale avrebbe dovuto, nei termini illustrati dai principigiurisprudenziali esposti in premessa, verificare se, tenuto conto degli elementievidenziati nel provvedimento impugnato e di quelli sopravvenuti introdotti dalladifesa, continuavano a sussistere, malgrado la riconosciuta scelta collaborativaeffettuata dal ricorrente, foriera in astratto di un mutato assetto di vita, elementiche lascino in concreto presumere immutata o in alternativa ridimensionata alpunto da consentire l’applicazione di una misura meno afflittiva, la condizione dipericolosità, con particolare riferimento ai legami con il sodalizio criminale in cuicostui era inserito o se, invece l'attuale realtà di fatto fosse conforme alla sceltaeffettuata.3.

Per quatto sin qui osservato l'ordinanza impugnata deve essere annullatacon rinvio al Tribunale di Catanzaro che dovrà, uniformandosi ai rilievi effettuati,procedere a nuovo esame.La cancelleria provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. LIBERTA' di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsosentite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si èriportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza emessa in esito all'udienza camerale del 24 febbraio 2026,il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello proposto ex art. 310 cod. proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui il Giudice per leindagini preliminari aveva rigettato l’istanza di sostituzione con misura menoafflittiva della misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli per i reati diassociazione di stampo mafioso, incendio seguito da danneggiamentopluriaggravato, tentata estorsione pluriaggravata, trasferimento fraudolento divalori aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.A ragione della decisione osserva che l’accertato riconoscimento nel giudiziodi merito dell’attenuante di cui all’art. 416-bis. 1, terzo comma, cod. pen. nonconsente di ritenere superata la presunzione di perdurante pericolosità previstaper i soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazionead associazione mafiosa. Non è, infatti, ancora disponibile la compiutamotivazione della sentenza di condanna e non è chiaro in che misura l’attenuanteabbia influito sulla determinazione della pena. Non può, pertanto, allo statoritenersi che la collaborazione sia stata decisiva, determinante e comunque taleda realizzare la completa ed irreversibile dissociazione del ricorrente dal contestocriminoso di provenienza. Non può essere accolta la subordinata istanza diapplicazione della misura meno afflittiva, ostandovi la presunzione diadeguatezza della misura cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi.2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazionedegli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale ex art.275, comma 3, cod. proc. pen.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non si è realmente misurato con laportata del dato collaborativo, limitandosi aprioristicamente a negare il rilievodella collaborazione. Pur riconoscendone la rilevanza assunta nel giudizio dimerito, ha ritenuto la collaborazione ininfluente nel giudizio cautelare,valorizzando un parametro, quello della decisività nel grado massimo delcontributo dichiarativo, ritenuto insussistente, senza un reale confronto con glicondanna di molti imputati, rendendo non più attuale il giudizio di pericolositàlegato alla persistenza del vincolo associativo.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.416 bis. 1, terzo comma cod. pen. e 275, comma 3, cod. proc. pen. nonchéerronea applicazione dei parametri legali in tema di collaborazione e presunzionedi pericolosità.Lamenta che l’ordinanza impugnata ha introdotto surrettiziamente qualecondizione per attribuire rilievo alla collaborazione, ai fini del superamento dellapresunzione di pericolosità, un requisito non previsto dall’ordinamento. Ha,infatti, ritenuto rilevante solo la collaborazione che abbia determinato nel giudiziodi merito la massima diminuzione di pena prevista dalla circostanza attenuantedi cui 416 bis. 1, terzo comma cod. pen.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge processuale in relazioneagli artt. 125, 275, comma 3, e 310 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazioneapparente, con particolare riferimento alla valutazione concreta dellacollaborazione riconosciuta in sentenza e dei suoi effetti sulla pericolosità sociale.L’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a prendere atto delriconoscimento in sentenza dell’attenuante della collaborazione senza svolgereuna reale e concreta valutazione della sua incidenza sulla presunzione dipericolosità prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenendola allostato radicalmente impedita dalla mancanza della motivazione della sentenza.Avrebbe dovuto, invece, valutare, nel giudizio prognostico sulla persistenza delleesigenze cautelari, le ripercussioni determinate dalle dichiarazioni accusatorie diIeraci e della conseguente condanna dei coimputati sul tema decisivo, ai fini delleesigenze cautelari, della rescissione dei legami di [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio e delsopravvenuto mutamento di personalità.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.275 comma 3, e 310 cod. proc. pen. nonché erronea applicazione della disciplinasulla presunzione di adeguatezza e sulla scelta della misura.L'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto operante in modo automatico lapresunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia in carcere sulpresupposto erroneo che fossero ancora esistenti le esigenze cautelarinonostante l’intervenuta collaborazione effettiva e la dissociazione attuosaabbiano rescisso i legami del ricorrete con la criminalità organizzata.2.5. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa del ricorrente haribadito la fondatezza delle censure dedotte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, che propone nei quattro motivi censure tra loro logicamentecollegate e pertanto passibili di esame unitario, è fondato nei limiti e per leragioni esposte nel prosieguo.1. In premessa, va ricordato che la materia della revoca o sostituzione dellamisura della custodia cautelare applicata a coloro che hanno tenuto “taluna dellecondotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanzedell'art. 16-octies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dallalegge 15 marzo 1991, n. 82.Tale disposizione prevede che la misura non può essere revocata o sostituitacon altra meno grave per il solo fatto dell’applicazione dell’attenuante - tra cuiquella prevista dall’art. 416 bis. 1, terzo comma cod. pen in favore di chi,“dissociandosi dagli altri, si è adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosseportata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità dipolizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per laricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati” -ma che può procedersi “alla revoca o alla sostituzione solo se, nell'ambito degliaccertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ilgiudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e iprocuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisitoelementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalitàorganizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che ilcollaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gliimpegni assunti a norma dell'articolo 12”.E’, quindi, esclusa qualsiasi forma di automatismo tra la scelta collaborativae l'attenuazione o il venir meno delle esigenze cautelari.In questo senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimitàaffermando il principio secondo cui il riconoscimento all'imputato, nel giudizio dimerito, dell'attenuante di cui all'art. 8 del dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertitodalla I. 12 luglio 1991, n. 203, il cui testo è stato trasfuso nell’art. 416-bis.1,terzo comma cod. pen., determinando il superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone al giudiceinvestito della richiesta di sostituzione o revoca della misura della custodiacautelare una nuova valutazione della pericolosità del soggetto, che esige, comecondizione di legittimità del provvedimento, la verifica motivata del superamentodi tale presunzione, per effetto dell'incompatibilità dell'attività di collaborazioneconcretamente e positivamente svolta dall'imputato nel processo con lapermanenza di qualsiasi legame con la criminalità organizzata (tra le altre, Sez.1, n. 9417 dei 22/01/2019, Mandrillo, Rv. 276169; Sez. 1, n. 1213 del29/05/2012 - dep. 10/01/2013, Contrino, Rv. 254257; Sez. 1, n. 21245 del05/04/2011, Spagnuolo, Rv. 250295; Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep.2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245984; Sez. 6, n. 49557 del 09/12/2009, Rv.245659).Quanto alla prognosi di adeguatezza è stato escluso che la scelta dicollaborare con la giustizia comporti automaticamente e necessariamentel’applicazione di una misura meno afflittiva, essendo, comunque, necessaria lavalutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. e laconcreta verifica, ai d là della condotta processuale del collaboratore nel singologiudizio, della valenza positiva del comportamento collaborativo dell'imputato aifini della esclusione della attualità dei legami con la criminalità organizzata e, inparticolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 1, n. 1213 del29/05/2.012, dep. 2013, Contrino, Rv, 254257).2. La motivazione resa dall'ordinanza impugnata, così come denunciato dalricorrente, non ha fatto buon governo dei principi sin qui ricordati.2.1. Il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto ostativa alla necessaria analisi dellivello attuale di pericolosità sociale dell'imputato da fronteggiare con la misuracautelare più adeguata, a seguito e per effetto della concessione della specialedeposito della sentenza che ha definito il giudizio di merito.Trattasi di circostanza che, tuttavia, non ha natura preclusiva, néprocessuale né sostanziale, non impedendo il controllo della correttezza giuridicadell'ordinanza gravata e dell’adeguatezza dell’apparato giustificativo anche allaluce del fatto nuovo allegato dalla difesa, costituito dal dispositivo della sentenzadi condanna emessa in esito al primo grado del giudizio, potenzialmente idoneo,in ragione del riconoscimento dell’attenuante della collaborazione, a modificare leesigenze cautelari e la scelta della misura.D’altra parte, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e conl'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essereprodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio edel principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiestaoriginaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (cfr. Sez. U., n. 15403 del30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 – 01).2.2. Nel merito, l’ordinanza impugnata ha attributo decisiva rilevanza allamisura della pena inflitta, ritenuta, per la sua entità assai distante dal minimoedittale, sintomatica, in modo presuntivo di una “collaborazione” incompatibilecon una “irreversibile dissociazione … dal contesto criminoso di provenienza”.Tale argomentazione è congetturale e non tiene conto della molteplicità edeterogeneità dei criteri di commisurazione indicati dall’art. 133 cod. pen. inapplicazione dei quali può infliggersi una pena elevata anche ad un imputato cheha fornito la più ampia collaborazione dimostrando, in tal modo un distaccocompleto dall’organizzazione di appartenenza, con conseguente assenza omitigazione ella pericolosità rilevante ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen.2.3. Il Tribunale avrebbe dovuto, nei termini illustrati dai principigiurisprudenziali esposti in premessa, verificare se, tenuto conto degli elementievidenziati nel provvedimento impugnato e di quelli sopravvenuti introdotti dalladifesa, continuavano a sussistere, malgrado la riconosciuta scelta collaborativaeffettuata dal ricorrente, foriera in astratto di un mutato assetto di vita, elementiche lascino in concreto presumere immutata o in alternativa ridimensionata alpunto da consentire l’applicazione di una misura meno afflittiva, la condizione dipericolosità, con particolare riferimento ai legami con il sodalizio criminale in cuicostui era inserito o se, invece l'attuale realtà di fatto fosse conforme alla sceltaeffettuata.3. Per quatto sin qui osservato l'ordinanza impugnata deve essere annullatacon rinvio al Tribunale di Catanzaro che dovrà, uniformandosi ai rilievi effettuati,procedere a nuovo esame.La cancelleria provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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