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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 2026

Cassazione n. 15517/2026

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USA il 16/09/1967 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina dell'8 marzo 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto 1'8 novembre 2022, ha rideterminato in mesi 8 di arresto ed euro 10.000 di ammenda (pena detentiva poi sostituita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 60.000 di ammenda) la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 208, 216, 256, comma 1, lettere a) e b) del d.

Igs. n. 152 del 2006 e 256, comma 4, del d.

Igs. n. 152 del 2006; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Salina e Leni il 2 ottobre 2018.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibili all'imputato i fatti di causa, hanno evidenziato che il ruolo di procuratore speciale rivestito da [OSCURATO:PERSONA] comportava la sua responsabilità rispetto alle prescrizioni previste in tema di gestione dei rifiuti, essendo egli il soggetto espressamente delegato a seguire le procedure di appalto cui partecipava la Ecoseib, società operante nel settore della raccolta dei rifiuti speciali.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, anche rispetto all'interpretazione dell'ambito operativo della procura speciale in atti, risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui è stata eccepita la prescrizione dei reati, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che i fatti risalgono al 2 ottobre 2018, per cui trova applicazione il principio secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021 (cfr.

SS.UU. n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175).

Da ciò discende che, anche tenuto conto delle ulteriori sospensioni maturate nel corso del giudizio, per i reati contravvenzionali in esame la prescrizione matura il 5 settembre 2026.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. rf; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
USA il 16/09/1967 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina dell'8 marzo 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto 1'8 novembre 2022, ha rideterminato in mesi 8 di arresto ed euro 10.000 di ammenda (pena detentiva poi sostituita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 60.000 di ammenda) la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 208, 216, 256, comma 1, lettere a) e b) del d. Igs. n. 152 del 2006 e 256, comma 4, del d. Igs. n. 152 del 2006; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Salina e Leni il 2 ottobre 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibili all'imputato i fatti di causa, hanno evidenziato che il ruolo di procuratore speciale rivestito da [OSCURATO:PERSONA] comportava la sua responsabilità rispetto alle prescrizioni previste in tema di gestione dei rifiuti, essendo egli il soggetto espressamente delegato a seguire le procedure di appalto cui partecipava la Ecoseib, società operante nel settore della raccolta dei rifiuti speciali. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, anche rispetto all'interpretazione dell'ambito operativo della procura speciale in atti, risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui è stata eccepita la prescrizione dei reati, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che i fatti risalgono al 2 ottobre 2018, per cui trova applicazione il principio secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021 (cfr. SS.UU. n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175). Da ciò discende che, anche tenuto conto delle ulteriori sospensioni maturate nel corso del giudizio, per i reati contravvenzionali in esame la prescrizione matura il 5 settembre 2026. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. rf; P.Q.M
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