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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09229/2026

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63G)-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N 8 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n.Numero di raccolta generale 9229/2026200/2024 depositata il 02/02/2024.

Data pubblicazione 12/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso monitorio proposto innanzi al Tribunale di Ragusa ilConsorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa ha sostenuto di essere creditore,nei confronti del Comune di Modica, dell'importo di € 49.611,28 atitolo di corrispettivo per la fornitura di acqua potabile da utilizzareper il potenziamento idrico delle contrade [OSCURATO:PERSONA] e Mauto,tramite l’acquedotto rurale di S. Rosalia.Ha dedotto che, in data 23/6/2003, tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune erastata stipulata una convenzione per la fornitura di acqua potabile dautilizzare per il potenziamento idrico nelle superiori contrade tramitel'acquedotto rurale di S. Rosalia, con cui è stato anche pattuito cheil pagamento del consumo trimestrale doveva avvenire entro seimesi dalla notifica dell'importo maturato.Il Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo per l’importo richiesto.Il Comune di Modica ha proposto opposizione ed ha altresì formulatodomanda riconvenzionale, per l'occupazione di suolo pubblico daparte del [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica.Il Tribunale di Ragusa ha accolto l'opposizione sul presupposto dellainvalidità della convenzione, per violazione della legge n. 267 del2000, che impone agli enti locali di effettuare spese solo in base adun impegno contabile che dia atto della copertura finanziaria, che intal caso non c'era.Invece, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza diprimo grado, accogliendo una eccezione di giudicato esterno fattadal [OSCURATO:PERSONA], che ha invocato una sentenza del Tribunale di Ragusa,di conferma del credito, e che era passata in giudicato.2 di 7Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025Numero di raccolta generale 9229/2026Avverso tale sentenza il Comune di Modica ha proposto cinque motiviData pubblicazione 12/04/2026di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, concontroricorso.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2909 c.c.e dell’art. 324 c.p.c.Come si è accennato, la Corte di Appello ha ritenuto che sullaquestione della esistenza di un credito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delcomune, si era formato giudicato esterno, in altro procedimento,dunque, nel quale il giudice aveva accertato l’esistenza di una validaconvenzione ed aveva ritenuto provato il credito.Sostiene il ricorrente che il giudicato si era formato su sommerelative ad un periodo diverso e che i crediti vantati nei confrontidell’ente comunale, invero, richiedono degli appositi e specificiprovvedimenti amministrativi di carattere contabile che nestabiliscano la debenza nell’an e nel quantum per ogni periodotemporale (p. 8).Inoltre, secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] peculiare ipotesi dei rapportidi durata, l'accertamento compiuto nel primo giudizio in ordine allequestioni di fatto e di diritto affrontate preclude il riesame dellostesso punto di diritto in un secondo giudizio solo allorché lo stessocostituisca un punto fondamentale comune ad entrambe le cause .(p. 8).Sostiene che la regola del giudicato esterno nei rapporti di durata èanaloga a quella prevista per i tributi pagabili, per l'appunto,periodicamente.Conclude nel senso che L’impostazione qui propugnata, che sifonda sull’estensione anche alle obbligazioni dell’ente comunaledell’orientamento, di matrice tributaria, sui limiti all’efficaciaespansiva del giudicato esterno, appare confermato da ulteriore datoche caratterizza l’odierna vicenda......... il che a ulteriore confermadell’impossibilità di fare valere – tanto per le prime quanto per le3 di 7Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025Numero di raccolta generale 9229/2026seconde – il vincolo di giudicato esterno formatosi su vicendeData pubblicazione 12/04/2026collocate temporalmente in diverse annualità . (p. 13)Il motivo è infondato.E’ principio di diritto che Nei rapporti di durata, il vincolo delgiudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera soloa condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione aisoli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quellivariabili (Cass. 10430/ 2023; Cass. 17223/ 2020).Ed è proprio sulla scorta di tale principio che le osservazioni fattedalla ricorrente non tornano convincenti, così come non tornano seanche si accetta la premessa che ai rapporti di durata aventi fontecontrattuale si applica la regola del giudicato esterno propria deitributi periodici.Ciò in quanto, come si ricava dalla sentenza impugnata, e non èdiversamente dimostrato, il giudicato è caduto sulla convenzione.Ossia, è giudicato che la convenzione, che impegna il comune alpagamento dei consumi di acqua, è valida.Questo giudicato cade per l’appunto su un presupposto comune atutte le annualità, dal momento che esse hanno, per l’appunto, fontein quella convenzione.Dunque, la sentenza resa nell’altro procedimento, e passata ingiudicato, ha accertato che la convenzione è valida, e tale validità èil presupposto contestato in questo procedimento.Dunque, il giudicato cade su un presupposto comune, ossia, perl’appunto, la validità della convenzione.2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 151,182, 183 e ss. codice di procedura civile.Secondo il ricorrente, la Corte di Appello, dopo avere rilevato ilgiudicato esterno, e deciso la causa sulla base di esso, è però entratanel merito della questione ed ha ritenuto provato il credito, ossia haritenuto che la documentazione prodotta a corredo del ricorsomonitorio (in un momento in cui non vi era alcun giudicato su crediti4 di 7Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025Numero di raccolta generale 9229/2026diversi) sia comunque sufficiente a dimostrare la bontà delle tesiData pubblicazione 12/04/2026Di conseguenza, il ricorrente sostiene che si tratta di unaccertamento infondato, in quanto la pretesa creditoria del Consorzionon era affatto supportata dalle prove documentali, mancando deltutto la già citata delibera di spese.Conclude dunque il ricorrente che Ne deriva l’illegittimità dellasentenza impugnata nella parte in cui, decidendo sul primo motivodi appello, ha ritenuto “idonea a dimostrare la fondatezza dellapretesa creditoria la documentazione già prodotta a corredo delricorso monitorio e, segnatamente, la convenzione di fornitura del2003, oltre alle relative fatture per i consumi rilevati nel periodogennaio – settembre 2012” .Il motivo è infondato.La Corte ha espressamente dichiarato assorbito il motivo di appello,che verteva sulla prova del credito (p.5 della sentenza).Nel dire che il credito era stato accertato, invece, la Corte di Appellosi riferisce al giudicato esterno, ossia osserva come, secondo quelgiudicato, le prove allegate erano sufficienti.Non dice che in questo procedimento lo sono, ma che il giudicatoesterno si è formato sulla sufficienza delle prove.Dunque, il giudicato è caduto anche sulla prova del credito.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c.Il motivo riguarda il riconoscimento degli interessi moratori.In particolare, secondo il ricorrente con la sentenza di primogrado il Giudice ha ritenuto assorbita la questione degli interessi(avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto) e che il [OSCURATO:PERSONA] diBonifica non ha più sollevato tale questione in alcun atto del giudiziodi secondo grado (né tantomeno ha impugnato questa parte dellasentenza di primo grado), il Giudice di secondo grado ha violato ilprincipio del chiesto e del pronunciato ex art. 112 c.p.c. quando, insede di sentenza, pur in assenza di qualsivoglia richiesta da parte5 di 7Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025del [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, ha comunque confermato il decretoNumero di raccolta generale 9229/2026ingiuntivo opposto per tale intendendosi quello compreDnatsa ipvuobb licdaziio ne 12/04/2026interessi che però, come già detto, erano al più quelli legali e nonquelli moratori (p. 18 del ricorso).4.- Con il quarto motivo, con cui si denuncia violazione della leggen. 192 del 2021, si prospetta una questione subordinata a quella delmotivo precedente.Si sostiene che, ove il giudice di appello avesse riconosciuto gliinteressi di mora, allora sarebbe decisione infondata in quanto quegliinteressi si applicano solo nelle transazioni commerciali.I motivi pongono una questione comunque e sonoinammissibili.Non c'era domanda sui moratori, come ammesso dallo stessoricorrente, e dunque non vi è stata pronuncia.

Il giudice di appello,confermando il decreto ingiuntivo, ha pronunciato nei limiti delladomanda, che è quella accolta con il suddetto decreto.

Non è dettoda dove si ricava che il giudice di merito ha pronunciato oltre quelladomanda, posto che si è limitato a confermare il decreto ingiuntivo.5.- Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c.In realtà chiede a questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso,che si provveda a regolare anche le spese dei gradi precedenti, insenso favorevole.Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 ) per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della6 di 7Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025Numero di raccolta generale 9229/2026sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delData pubblicazione 12/04/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13 .Così deciso in Roma, il 06/11/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
63G)-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N 8 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n.Numero di raccolta generale 9229/2026200/2024 depositata il 02/02/2024. Data pubblicazione 12/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso monitorio proposto innanzi al Tribunale di Ragusa ilConsorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa ha sostenuto di essere creditore,nei confronti del Comune di Modica, dell'importo di € 49.611,28 atitolo di corrispettivo per la fornitura di acqua potabile da utilizzareper il potenziamento idrico delle contrade [OSCURATO:PERSONA] e Mauto,tramite l’acquedotto rurale di S. Rosalia.Ha dedotto che, in data 23/6/2003, tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune erastata stipulata una convenzione per la fornitura di acqua potabile dautilizzare per il potenziamento idrico nelle superiori contrade tramitel'acquedotto rurale di S. Rosalia, con cui è stato anche pattuito cheil pagamento del consumo trimestrale doveva avvenire entro seimesi dalla notifica dell'importo maturato.Il Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo per l’importo richiesto.Il Comune di Modica ha proposto opposizione ed ha altresì formulatodomanda riconvenzionale, per l'occupazione di suolo pubblico daparte del [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica.Il Tribunale di Ragusa ha accolto l'opposizione sul presupposto dellainvalidità della convenzione, per violazione della legge n. 267 del2000, che impone agli enti locali di effettuare spese solo in base adun impegno contabile che dia atto della copertura finanziaria, che intal caso non c'era.Invece, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza diprimo grado, accogliendo una eccezione di giudicato esterno fattadal [OSCURATO:PERSONA], che ha invocato una sentenza del Tribunale di Ragusa,di conferma del credito, e che era passata in giudicato.2 di 7Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025Numero di raccolta generale 9229/2026Avverso tale sentenza il Comune di Modica ha proposto cinque motiviData pubblicazione 12/04/2026di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, concontroricorso. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2909 c.c.e dell’art. 324 c.p.c.Come si è accennato, la Corte di Appello ha ritenuto che sullaquestione della esistenza di un credito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delcomune, si era formato giudicato esterno, in altro procedimento,dunque, nel quale il giudice aveva accertato l’esistenza di una validaconvenzione ed aveva ritenuto provato il credito.Sostiene il ricorrente che il giudicato si era formato su sommerelative ad un periodo diverso e che i crediti vantati nei confrontidell’ente comunale, invero, richiedono degli appositi e specificiprovvedimenti amministrativi di carattere contabile che nestabiliscano la debenza nell’an e nel quantum per ogni periodotemporale (p. 8).Inoltre, secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] peculiare ipotesi dei rapportidi durata, l'accertamento compiuto nel primo giudizio in ordine allequestioni di fatto e di diritto affrontate preclude il riesame dellostesso punto di diritto in un secondo giudizio solo allorché lo stessocostituisca un punto fondamentale comune ad entrambe le cause .(p. 8).Sostiene che la regola del giudicato esterno nei rapporti di durata èanaloga a quella prevista per i tributi pagabili, per l'appunto,periodicamente.Conclude nel senso che L’impostazione qui propugnata, che sifonda sull’estensione anche alle obbligazioni dell’ente comunaledell’orientamento, di matrice tributaria, sui limiti all’efficaciaespansiva del giudicato esterno, appare confermato da ulteriore datoche caratterizza l’odierna vicenda......... il che a ulteriore confermadell’impossibilità di fare valere – tanto per le prime quanto per le3 di 7Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025Numero di raccolta generale 9229/2026seconde – il vincolo di giudicato esterno formatosi su vicendeData pubblicazione 12/04/2026collocate temporalmente in diverse annualità . (p. 13)Il motivo è infondato.E’ principio di diritto che Nei rapporti di durata, il vincolo delgiudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera soloa condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione aisoli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quellivariabili (Cass. 10430/ 2023; Cass. 17223/ 2020).Ed è proprio sulla scorta di tale principio che le osservazioni fattedalla ricorrente non tornano convincenti, così come non tornano seanche si accetta la premessa che ai rapporti di durata aventi fontecontrattuale si applica la regola del giudicato esterno propria deitributi periodici.Ciò in quanto, come si ricava dalla sentenza impugnata, e non èdiversamente dimostrato, il giudicato è caduto sulla convenzione.Ossia, è giudicato che la convenzione, che impegna il comune alpagamento dei consumi di acqua, è valida.Questo giudicato cade per l’appunto su un presupposto comune atutte le annualità, dal momento che esse hanno, per l’appunto, fontein quella convenzione.Dunque, la sentenza resa nell’altro procedimento, e passata ingiudicato, ha accertato che la convenzione è valida, e tale validità èil presupposto contestato in questo procedimento.Dunque, il giudicato cade su un presupposto comune, ossia, perl’appunto, la validità della convenzione.2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 151,182, 183 e ss. codice di procedura civile.Secondo il ricorrente, la Corte di Appello, dopo avere rilevato ilgiudicato esterno, e deciso la causa sulla base di esso, è però entratanel merito della questione ed ha ritenuto provato il credito, ossia haritenuto che la documentazione prodotta a corredo del ricorsomonitorio (in un momento in cui non vi era alcun giudicato su crediti4 di 7Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025Numero di raccolta generale 9229/2026diversi) sia comunque sufficiente a dimostrare la bontà delle tesiData pubblicazione 12/04/2026Di conseguenza, il ricorrente sostiene che si tratta di unaccertamento infondato, in quanto la pretesa creditoria del Consorzionon era affatto supportata dalle prove documentali, mancando deltutto la già citata delibera di spese.Conclude dunque il ricorrente che Ne deriva l’illegittimità dellasentenza impugnata nella parte in cui, decidendo sul primo motivodi appello, ha ritenuto “idonea a dimostrare la fondatezza dellapretesa creditoria la documentazione già prodotta a corredo delricorso monitorio e, segnatamente, la convenzione di fornitura del2003, oltre alle relative fatture per i consumi rilevati nel periodogennaio – settembre 2012” .Il motivo è infondato.La Corte ha espressamente dichiarato assorbito il motivo di appello,che verteva sulla prova del credito (p.5 della sentenza).Nel dire che il credito era stato accertato, invece, la Corte di Appellosi riferisce al giudicato esterno, ossia osserva come, secondo quelgiudicato, le prove allegate erano sufficienti.Non dice che in questo procedimento lo sono, ma che il giudicatoesterno si è formato sulla sufficienza delle prove.Dunque, il giudicato è caduto anche sulla prova del credito.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c.Il motivo riguarda il riconoscimento degli interessi moratori.In particolare, secondo il ricorrente con la sentenza di primogrado il Giudice ha ritenuto assorbita la questione degli interessi(avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto) e che il [OSCURATO:PERSONA] diBonifica non ha più sollevato tale questione in alcun atto del giudiziodi secondo grado (né tantomeno ha impugnato questa parte dellasentenza di primo grado), il Giudice di secondo grado ha violato ilprincipio del chiesto e del pronunciato ex art. 112 c.p.c. quando, insede di sentenza, pur in assenza di qualsivoglia richiesta da parte5 di 7Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025del [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, ha comunque confermato il decretoNumero di raccolta generale 9229/2026ingiuntivo opposto per tale intendendosi quello compreDnatsa ipvuobb licdaziio ne 12/04/2026interessi che però, come già detto, erano al più quelli legali e nonquelli moratori (p. 18 del ricorso).4.- Con il quarto motivo, con cui si denuncia violazione della leggen. 192 del 2021, si prospetta una questione subordinata a quella delmotivo precedente.Si sostiene che, ove il giudice di appello avesse riconosciuto gliinteressi di mora, allora sarebbe decisione infondata in quanto quegliinteressi si applicano solo nelle transazioni commerciali.I motivi pongono una questione comunque e sonoinammissibili.Non c'era domanda sui moratori, come ammesso dallo stessoricorrente, e dunque non vi è stata pronuncia. Il giudice di appello,confermando il decreto ingiuntivo, ha pronunciato nei limiti delladomanda, che è quella accolta con il suddetto decreto. Non è dettoda dove si ricava che il giudice di merito ha pronunciato oltre quelladomanda, posto che si è limitato a confermare il decreto ingiuntivo.5.- Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c.In realtà chiede a questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso,che si provveda a regolare anche le spese dei gradi precedenti, insenso favorevole.Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 ) per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della6 di 7Numero registro generale 8674/2024Numero sezionale 4276/2025Numero di raccolta generale 9229/2026sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delData pubblicazione 12/04/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13 .Così deciso in Roma, il 06/11/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7