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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08296/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2303/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, sez. staccata di Foggia, n.1434/25/2015 depositata il 24 giugno 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 dicembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Foggia, veniva dichiarato inammissibile l'appello pro- posto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.137/4/2011 coni, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, dgm la quale erano stati accolti i ricorsi introduttivi aventi ad oggetto tre avvisi di accertamento relativi ad II.DD., IVA, interessi e sanzioni 2005 noti- ficati alla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. In particolare, nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) d.P.R. n.600/73 nel contesto del quale si faceva applicazione anche di studio di settore, veniva ricostruito il reddito di impresa non dichiarato dalla società per il periodo di imposta suddetto, e lo stesso veniva quindi imputato per trasparenza in capo ai soci, in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

3. A fronte della sentenza del giudice di prime cure favorevole ai con- tribuenti, la CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'Agenzia per tardività del ricorso in appello.

4. Avverso la decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- mena anche quali ex soci e successori della S.n.c., nelle more del giu- dizio di appello cessata e cancellata dal registro delle imprese in data 3.12.2014.

Gli intimati non si sono costituiti in giudizio.

Considerato che:

5. Con un unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.327 comma 1 cod. proc. civ., 38 comma 3 d.lgs. n.546/1992, 39 comma 12 lett. c) d.l. 98/11, per aver la CTR mancato di tener conto che in forza delle previsioni suddette i termini per impugnare la sentenza di primo grado erano sospesi sino al 30.6.2012, con conse- guente tempestività dell'appello.

6. La censura è inammissibile per difetto di specificità.

La Corte rammenta che: «In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, la sospensione dei termini d'impugnazione è automaticamente prevista fino al 30 giugno 2012 "per le liti fiscali che possono essere definite", per cui il presupposto applicativo dell'istituto non è condizionato dalla presentazione di un'istanza di definizione, ma solo dall'astratta defini- bilità della lite pendente.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11531 del 06/06/2016 - Rv. 640047 - 01).

7. Nel caso in esame, la sentenza della CTP, non notificata, è stata depositata il 21.10.2011 come si legge nella sentenza impugnata e il ricorso in appello è stato notificato il 7.2.2013, sempre sulla base dell'accertamento compiuto dalla CTR in sentenza.

Inoltre, il termine "lungo" per impugnare ex art.38 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale e non annuale ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ..

Infatti, il termine "lungo" di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tribu- tarie ex art. 327 cod. proc. civ. si applica per tutti i ricorsi introduttivi notificati a successivamente al 4 luglio 2009 come avvenuto nel caso di specie.

8. Orbene, su tale termine per impugnare astrattamente può incidere il d.l. 6 luglio 2011 n.98, convertito in legge n.111/2011, invocato dall'Agenzia che, dalla data della sua entrata in vigore 6 luglio 2011 sino al 30 giugno 2012, ha disposto la per le liti di valore inferiore ad Euro 20.000,00 la sospensione del termine per impugnare.

In conseguenza di quanto precede, al fine della dimostrazione della tempestività della notifica del ricorso, l'Agenzia avrebbe dovuto dimo- strare e prima ancora allegare che il valore delle riprese per ciascuno dei tre originari contribuenti - [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e ai soci Ro- bustella Michela e [OSCURATO:PERSONA] - si colloca al di sotto della sud- detta soglia.

8.1. Al contrario, riguardo tali circostanze decisive il ricorso è generico, dal momento che la narrativa dell'Amministrazione cumula gli importi delle riprese per tutti i contribuente e non riproduce neppure gli atti impositivi alla base delle riprese al fine di permettere alla Corte una verifica del rispetto da parte di ciascun ricorso introduttivo di tale so- glia, con conseguente carenza di decisività della censura.

9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue il regola- mento delle spese di lite dal momento che gli intimati non si sono co- stituiti in giudizio.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ- sto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2303/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, sez. staccata di Foggia, n.1434/25/2015 depositata il 24 giugno 2015 e non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 dicembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Foggia, veniva dichiarato inammissibile l'appello pro- posto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.137/4/2011 coni, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, dgm la quale erano stati accolti i ricorsi introduttivi aventi ad oggetto tre avvisi di accertamento relativi ad II.DD., IVA, interessi e sanzioni 2005 noti- ficati alla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. In particolare, nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) d.P.R. n.600/73 nel contesto del quale si faceva applicazione anche di studio di settore, veniva ricostruito il reddito di impresa non dichiarato dalla società per il periodo di imposta suddetto, e lo stesso veniva quindi imputato per trasparenza in capo ai soci, in ragione delle rispettive quote di partecipazione. 3. A fronte della sentenza del giudice di prime cure favorevole ai con- tribuenti, la CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'Agenzia per tardività del ricorso in appello. 4. Avverso la decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- mena anche quali ex soci e successori della S.n.c., nelle more del giu- dizio di appello cessata e cancellata dal registro delle imprese in data 3.12.2014. Gli intimati non si sono costituiti in giudizio. Considerato che: 5. Con un unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.327 comma 1 cod. proc. civ., 38 comma 3 d.lgs. n.546/1992, 39 comma 12 lett. c) d.l. 98/11, per aver la CTR mancato di tener conto che in forza delle previsioni suddette i termini per impugnare la sentenza di primo grado erano sospesi sino al 30.6.2012, con conse- guente tempestività dell'appello. 6. La censura è inammissibile per difetto di specificità. La Corte rammenta che: «In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, la sospensione dei termini d'impugnazione è automaticamente prevista fino al 30 giugno 2012 "per le liti fiscali che possono essere definite", per cui il presupposto applicativo dell'istituto non è condizionato dalla presentazione di un'istanza di definizione, ma solo dall'astratta defini- bilità della lite pendente.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11531 del 06/06/2016 - Rv. 640047 - 01). 7. Nel caso in esame, la sentenza della CTP, non notificata, è stata depositata il 21.10.2011 come si legge nella sentenza impugnata e il ricorso in appello è stato notificato il 7.2.2013, sempre sulla base dell'accertamento compiuto dalla CTR in sentenza. Inoltre, il termine "lungo" per impugnare ex art.38 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale e non annuale ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ.. Infatti, il termine "lungo" di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tribu- tarie ex art. 327 cod. proc. civ. si applica per tutti i ricorsi introduttivi notificati a successivamente al 4 luglio 2009 come avvenuto nel caso di specie. 8. Orbene, su tale termine per impugnare astrattamente può incidere il d.l. 6 luglio 2011 n.98, convertito in legge n.111/2011, invocato dall'Agenzia che, dalla data della sua entrata in vigore 6 luglio 2011 sino al 30 giugno 2012, ha disposto la per le liti di valore inferiore ad Euro 20.000,00 la sospensione del termine per impugnare. In conseguenza di quanto precede, al fine della dimostrazione della tempestività della notifica del ricorso, l'Agenzia avrebbe dovuto dimo- strare e prima ancora allegare che il valore delle riprese per ciascuno dei tre originari contribuenti - [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e ai soci Ro- bustella Michela e [OSCURATO:PERSONA] - si colloca al di sotto della sud- detta soglia. 8.1. Al contrario, riguardo tali circostanze decisive il ricorso è generico, dal momento che la narrativa dell'Amministrazione cumula gli importi delle riprese per tutti i contribuente e non riproduce neppure gli atti impositivi alla base delle riprese al fine di permettere alla Corte una verifica del rispetto da parte di ciascun ricorso introduttivo di tale so- glia, con conseguente carenza di decisività della censura. 9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue il regola- mento delle spese di lite dal momento che gli intimati non si sono co- stituiti in giudizio. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ- sto per il ricorso. P.Q.M. La Corte: dichiara l'i