CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02590/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, richieste congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare. [OSCURATO:PERSONA] che avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 6 agosto 2025 riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva. [OSCURATO:PERSONA] che il mancato deposito del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né [OSCURATO:PERSONA], né il suo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'8 gennaio