CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con limitatamente alla determinazione della pena e la inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 21/12/2021 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l'imputata per il reato di appropriazione indebita. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva rivalutato le prove in atti senza aver proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 comma 3-bis cod.proc.pen.: in primo grado la Annunziata era stata assolta in quanto i fatti erano stati ritenuti di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ma la Corte di appello aveva considerato la pronuncia assolutoria alla stregua di una sentenza di condanna e da ciò aveva fatto discendere l'omessa rinnovazione; inoltre, il difensore osserva che il giudice di primo grado aveva fondato il proprio giudizio assolutorio sulle ragioni dell'omessa pronta restituzione dei beni e sul modesto valore degli stessi e che il giudice di appello aveva sostenuto il contrario: si trattava quindi di un accertamento di fatto che avrebbe dovuto essere condotto mediante rinnovazione con audizione della parte civile rispetto ai punti sopra ricordati. 1.2. Il difensore rileva inoltre che la Corte di appello aveva ritenuto che i reati commessi dall'imputata appartenevano alla stessa indole e che quindi difettasse il requisito della non abitualità, escludendo però la recidiva reiterata, con motivazione quindi contraddittoria. 1.3 II difensore eccepisce la mancata identificazione della pena base per il reato ascritto all'imputata e quindi la mancata riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen. 2. Il Procuratore generale chiedeva chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e la inammissibilità del ricorso nel resto. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte nelle quali osserva che la Corte territoriale aveva mostrato di operare un nuovo e diverso accertamento fattuale, che avrebbe dovuto condurre alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis cod.proc.pen., e rileva l'intrinseca incoerenza motiva quanto all'esclusione della recidiva contestata all'imputata - da un lato - e la valorizzazione dei precedenti per ritenere l'abitualità della condotta - dall'altro.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della pena, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto 1.1 Infatti, quanto al primo motivo, deve essere data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale" (Sez.3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448); nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che la non particolare tenuità del fatto si ricavava dalla documentazione prodotta, relativa al valore dei beni, al tempo per il quale erano stati trattenuti, al fatto che erano stati restituiti solo dopo l'avvio del procedimento penale ed alle condanne riportate dalla ricorrente. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., la motivazione della Corte di appello fa espresso riferimento al numero cospicuo dei reati ed ai precedenti specifici dell'imputata, che fanno ritenere esistente una vera e propria professionalità del delitto, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente il fatto di particolare tenuità. 1.2 Nessuna contraddizione vi è nel ragionamento della Corte di appello nel ritenere abituale la condotta della imputata (e quindi negare l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen.) e non sussistere le condizioni per l'applicazione della recidiva, visto che i due istituti hanno presupposti diversi: nel primo è la stessa disposizione normativa che prevede che il requisito dell'abitualità sussiste nel caso di commissione di altri due reati della stessa indole, nel secondo deve essere effettuato un giudizio in base al quale la commissione di precedenti reati è indice di una maggiore propensione del soggetto alla commissione di reati. 1.3 Fondato è invece l'ultimo motivo, non avendo la Corte di appello provveduto, nella determinazione della pena, ad effettuare la diminuzione prevista dal rito abbreviato; pertanto, la pena di mesi quattro di reclusione ed C 300,00 di multa deve essere ridotta di un terzo, per cui si giunge ad una pena finale di mesi due e giorni venti di reclusione ed C 200,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi due e giorni 20 di reclusione ed C 200,00 di multa Dichiara