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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 35187/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14832-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 171, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] DEGLI AGENTI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14832/2017 Cron.

Rep.

Ud. 19/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4577/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2016 R.G.N. 7351/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 12.12.16, la corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’Enasarco per euro 14.757 per contributi al Fondo previdenza, dovuti per gli anni dal 2005 al 2010 dalla società [OSCURATO:PERSONA], concessionaria Citroën.

In particolare ha ritenuto la corte territoriale che i contributi derivavano dal rapporto con [OSCURATO:PERSONA], qualificabile quale rapporto di agenzia in ragione della sua durata e continuità per un arco temporale di cinque anni, durante il quale erano state emesse 231 fatture.

Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 1742 e seguenti del codice civile, per avere la corte territoriale trascurato che l’attività occasionale era instabile, seppure continuata nel tempo,e che perciò vi era un mero procacciamento di affari.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2697 e 1417 codice civile, per avere la corte territoriale trascurato che l’ENASARCO non aveva fornito prova della natura agenziale del rapportoe per avere il giudicante qualificato il rapporto utilizzando mere presunzioni.

Il ricorso va disatteso in quanto mira ad una rivalutazione dei fatti, come già operat a dalla corte territoriale correttamente.

La corte di merito ha considerato in particolare la continuità del rapporto, la sua durata nel tempo, nonché il numero di operazioni commerciali poste in essere, per procedere poi alla qualificazione del rapporto.

In tale contesto trova applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un certo contratto e la valutazione delle prove si traducono in una indagine di fatto riservata al giudice del merito, sicché le relative valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (tra le tante, Sez.

L, Sentenza n. 15410 del 02/12/2000, Rv. 542402 -01).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14832-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 171, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] DEGLI AGENTI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14832/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4577/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2016 R.G.N. 7351/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 12.12.16, la corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’Enasarco per euro 14.757 per contributi al Fondo previdenza, dovuti per gli anni dal 2005 al 2010 dalla società [OSCURATO:PERSONA], concessionaria Citroën. In particolare ha ritenuto la corte territoriale che i contributi derivavano dal rapporto con [OSCURATO:PERSONA], qualificabile quale rapporto di agenzia in ragione della sua durata e continuità per un arco temporale di cinque anni, durante il quale erano state emesse 231 fatture. Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 1742 e seguenti del codice civile, per avere la corte territoriale trascurato che l’attività occasionale era instabile, seppure continuata nel tempo,e che perciò vi era un mero procacciamento di affari. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2697 e 1417 codice civile, per avere la corte territoriale trascurato che l’ENASARCO non aveva fornito prova della natura agenziale del rapportoe per avere il giudicante qualificato il rapporto utilizzando mere presunzioni. Il ricorso va disatteso in quanto mira ad una rivalutazione dei fatti, come già operat a dalla corte territoriale correttamente. La corte di merito ha considerato in particolare la continuità del rapporto, la sua durata nel tempo, nonché il numero di operazioni commerciali poste in essere, per procedere poi alla qualificazione del rapporto. In tale contesto trova applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un certo contratto e la valutazione delle prove si traducono in una indagine di fatto riservata al giudice del merito, sicché le relative valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 15410 del 02/12/2000, Rv. 542402 -01). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
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